Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14139/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows pension fund's claim that temporary ETI service does not count for additional end-of-service indemnity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14139/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the pension fund's appeal against a lower court ruling that awarded an additional end-of-service indemnity to a former AAMS employee. The fund argued that the employee's temporary assignment to the ETI meant he was never formally transferred to the Ministry's provisional role, thus invalidating that period for pension calculations. The court upheld the lower decision by applying the principle that temporary assignments to other public bodies do not break the continuity of service for the original employer's pension benefits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4, comma 1 d.lgs. n. 283/1998; Art. 6 d.P.R. n. 1034/1984: Temporary service by ex-AAMS personnel in provisional roles at other public entities does not interrupt the continuity of service for the original employer's pension benefits.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment law pension benefits temporary assignment continuity of service additional indemnity provisional role Cassation Court restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998
Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell’art.
Art. 6, d.P.R. n. 1034 del 1984
283 del 1998, dell’art. 6 del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
211 del 1981 e dell’art. 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che egli fosse stato distaccato, ma non trasferito all’ETI, come sarebbe emerso, al contrario, dal decreto 00/6721/E del 20 settembre 2002.
Art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001
Infatti, deve essere valorizzato il disposto dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale “ rito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
Art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010
In particolare, ha rilevato che egli è stato cancellato dal ruolo (chiaramente provvisorio) del MEF solo dopo essere stato inquadrato nel ruolo del Ministero dell’Istruzione exart. 9, comma 25, del d.l.
art. 2697 c.c
211 del 1981 e dell’art. 2697 c.c.
art. 91 c.p
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. L, n. 1471 del 15 gennaio 2024
(Cass., Sez. L, n. 1471 del 15 gennaio 2024).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a A ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20212/2020proposto da: Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difeso dall’Avv ocatura generale dello Statoe domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro Ruggiero Ippolito, rappresentato e difes o da gli Avv. ti Maria Rosaria Damizia e Aurelio De Angelise domiciliato elettivamente presso quest’ultimo in Roma, via Alberico II 4; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bari, n. 677/2020, pubblicata il 18 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza definitiva del 26 aprile 2018 il Tribunale di Foggia ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore di Ruggiero Ippolito, ex dipendente AAMS, per un importo di € 10.730,00 a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio. Ruggiero Ippolito ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 677/2020, ha accolto, rigettando l’originaria opposizione.

Il Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Ruggiero Ippolito si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984 e del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell’art. 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che egli fosse stato distaccato, ma non trasferito all’ETI, come sarebbe emerso, al contrario, dal decreto 00/6721/E del 20 settembre 2002. Pertanto, il periodo trascorso presso l’ETI non avrebbe potuto essere considerato valido ai fini dell’iscrizione al Fondo.

L’art. 6 del regolamento del Fondo, approvato con d.P.R. n. 1034 del 1984 prescriveva che l’indennità oggetto della vertenza avrebbe dovuto essere corrisposta esclusivamente in relazione agli anni di servizio prestato dall’effettiva immissione alla cessazione di appartenenza ai ruoli del personale, non potendo rilevare, quindi, il servizio presso l’ETI.In particolare, sostiene parte ricorrente che il lavoratore sarebbe stato riammesso nei ruoli del MEF ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998 e che egli non sarebbe stato iscritto ininterrottamente ad esso Fondo stesso.

Il giudice di appello avrebbe errato nella lettura dello stato matricolare, dal quale risultava l’annotazione del decreto di trasferimento all’ETI. D’altronde, l’avvenuto trasferimento all’ETI non sarebbe mai stato contestato, in quanto il giudizio si sarebbe basato solo sull’irrilevanza delle diversità di conseguenze delle ipotesi di distacco e trasferimento ai fini del computo degli anni di servizioda liquidare. Infine, evidenzia che l’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998, posto dalla controparte a fondamento della sua tesi, si applicava esclusivamente al personale trasferito all’ETI.

Preliminarmente si osserva che questa S.C. si è già occupata di un contenzioso analogo fra il Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli exdipendenti AAMS con quattro ordinanze della Sezione 6 - L, le n. 35097, 29289, 29270 e 29269 del 2022, la prima pubblicata il 29 novembre, le altre il 7 ottobre. Dalla lettura delle relative motivazioni si evince che, nei giudizi all’esito dei quali tali ordinanze sono state emesse, è stata discussa esclusivamente la questione dell’accertamento del trasferimento del lavoratore presso ETI, pure introdotta nella presente controversia, mentre non vi è traccia delle ulteriori problematiche oggetto del ricorso in esame.

La Corte di cassazione, nei precedenti appena ricordati, ha rilevato l’inammissibilità dell’indicata questione in quanto il ricorso per cassazione, rispetto alla motivazione della sentenza di appello, non conteneva alcuna argomentazione, nulla essendo stato detto sulle ragioni per le quali i documenti contestati non fossero idonei a comportare le conclusioni assunte dalla corte territoriale. Questo Collegio ritiene, anche nella fattispecie in esame, l’inammissibilità delle contestazioni della ricostruzione in fatto della vicenda.Infatti, la corte territoriale ha, con un accertamento di merito non più contestabile nella presente sede, verificato che il dipendente non si era mai trasferito all’ETI e i documenti (fra i quali la comunicazione e la certificazione menzionati nella sentenza di appello) utilizzati a tal fine non possono essere riesaminati da questa S.C.

La P.A. ricorrente non ha trascritto, inoltre, le parti degli atti difensivi di controparte dai quali si dovrebbe ricavare che la domanda azionata era espressamente ed esclusivamente fondata sull’applicazione dell’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998. Diversamente da quanto avvenuto nelle liti decise dalle quattro ordinanze della Sezione 6-L della S.C. n. 35097, 29289, 29270 e 29269 del 2022, ove non emerge siano stati adeguatamente prospettati, vanno affrontati, però, i motivi di ricorso attinenti alla violazione della normativa che dovrebbe regolare la fattispecie, per l’esattezza il regolamento del Fondo, approvato con d.P.R. n. 1034 del 1984, e il d.lgs. n. 283 del 1998.

Detto Fondo è stato istituito dall’art. 1 d.P.R. n. 211 del 1981 il quale, all’art. 5, prevede che sia approvato un con il d.P.R. n. 1034 del 1984, che contiene la disciplina dell’indennità qui in discussione (la quale ha natura di trattamento di fine rapporto, tanto da essere così comunemente denominata). Si tratta di un’indennità aggiuntiva che è corrisposta agli iscritti al Fondo di previdenza del personale del MEF quando cessano di fare parte, per qualsiasi causa, del personale (in origine) del Ministero delle Finanze e (oggi) del MEF.

Quanto a tale disciplina, si rileva che l’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 1034 del 1984 stabilisce che: “ L’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984 prescrive, al comma 1, prima parte, che “ ini della pensione; i servizi che hanno dato luogo a liquidazione di indennità da parte dei fondi unificati con ildecreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono esclusi dal computo, salvo il disposto dei successivi co “ Ai fini della decisione del ricorso occorre stabilire, quindi, se il servizio reso dal controricorrente presso l’ETI possa essere considerato servizio ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984.

Dagli atti di causa risulta che l’attuale controricorrente è un ex dipendente dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (da ora AAMS), che ha lavorato per un certo periodo per l’Ente tabacchi italiano (da ora ETI). zione e imposizione fiscale dei tabacchilavorati. Il d.lgs. n. 283 del 1998 ha istituito (art.

1) l’ETI per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o, comunque, attribuite all’AAMS, prevedendo, altresì, la trasformazione dell’ente in società per azioni (avvenuta nel 2000). Esso è stato ceduto British American Tobacco L’art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 283 ha stabilito che il personale già appartenente all’AAMS (e addetto alle attività di cui all’art. 1, comma 2) fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’ETI nel numero necessario per l’avvio e la prosecuzione dell’attività dell’Ente medesimo Il detto personale, in tutto o in parte, doveva essere, poi, progressivamente trasferito all’ETI in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e “i processi di ristrutturazione di cui all’art. 2, comma 2”.

I dipendenti exAAMS inseriti nel menzionato ruolo provvisorio non sono mai divenuti dipendenti di ruolo del Ministero delle Finanze o del MEF. Infatti, non vi è stato trasferimento del personale già appartenente all’AAMS al Ministero, né in termini formali (per la mancanza di un provvedimento in tal senso), né sostanziali (poiché esso non è stato inserito con carattere di continuità e in posizione di subordinazione nella struttura organizzativa dell’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. L, n. 5092 del 26 febbraio 2024). Essi sono rimasti ancora dipendenti AAMS, amministrazione che ha continuato a esistere sino al 2012, quando è entrata nell’Agenzia delle Dogane, che, poi, è divenuta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La loro presenza nel detto ruolo provvisorio era destinata, in linea di principio, a terminare presto, in quanto sarebbero dovuti transitare nell’ETI. Tale ruolo, infatti, era stato creato esclusivamente allo scopo di gestire i rapporti di lavoro de quibus sul piano amministrativo e contabile, nel tempo occorrente per attuare la definitiva ricollocazione dei lavoratori presso altre amministrazioni. In concreto, però, solo alcuni dei dipendenti exAAMS sono transitati nell’ETI, mentre altri sono stati temporaneamente assegnati allo stesso ente, senza divenirne dipendenti.

Pertanto, vi sono due categorie di dipendenti ex AAMS che hanno svolto la loro attività presso l’ETI. Un primo gruppo è transitato nei ruoli ETI a titolo definitivo. Un secondo, invece, è stato assegnato per un certo periodo di tempo senza entrare in tali ruoli. Con riferimento al trattamento giuridico di tali due gruppi, la giurisprudenza ha chiarito che, ai lavoratori definitivamente transitati nell’ETI, si applica l’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998, in base al quale, per la parte che qui interessa, (Cass., Sez. L, n. 5092 del 26 febbraio 2024;

Cass., Sez. L, n. 1386 del 18 gennaio 2019). Per ciò che concerne, invece, gli exdipendenti AAMS non transitati all’ETI in via definitiva, l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 283 del 1998 afferma che essi avrebbero dovuto essere distaccati temporaneamente presso quest’ultimo ente. In realtà, tecnicamente non vi è mai stato né un distacco né un comando, poiché il distacco e il comando non possono riguardare dipendenti non di ruolo; in particolare, il distacco può avvenire solo all’interno della stessa P.A. (Cass., Sez. L, n. 1471 del 15 gennaio 2024).

Ne deriva che i lavoratori transitati in via definitiva all’ETI non hanno diritto all’indennità aggiuntiva de qua in quanto, nel periodo di lavoro all’ETI, hanno cessato di appartenere al ruolo provvisorio summenzionato e sono divenuti dipendenti dell’ETI a tutti gli effetti, ente con il quale è intercorso, dal momento del passaggio, il loro rapporto di impiego (chiaramente, finché l’ETI è rimasto in vita), oltre che quello di servizio. Questi (e solo questi) dipendenti hanno avuto la possibilità di rientrare nei ruoli del MEF, ai sensi dell’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998.

La corte territoriale, però, ha accertato che il controricorrente non si è mai trasferito definitivamente all’ETI. In particolare, ha rilevato che egli è stato cancellato dal ruolo (chiaramente provvisorio) del MEF solo dopo essere stato inquadrato nel ruolo del Ministero dell’Istruzione exart. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010. Proprio il richiamo a quest’ultima disposizione assume rilievo, in quanto si tratta di norma in base ala quale, per la parte che qui rileva, “ dell’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 Pertanto, il lavoratore rientra nel secondo gruppo di dipendenti exAAMS, che sono stati assegnati provvisoriamente all’ETI ex art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, che non sono interessati dal disposto dell’art. 4, comma 4, d.l.gs. n. 283 del 1998 e che sono rimasti nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze (ora MEF), senza mai entrare nel ruolo ordinario del Ministero.

Occorre stabilire, quindi, in diritto, se il personale ex AAMS che ha svolto servizio in via provvisoria per l’ETI, senza, però, mai trasferirsi definitivamente presso quest’ultimo ente, abbia diritto all’indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984 e, per decidere ciò, bisogna accertare se il servizio presso l’ETI sia da considerare servizio ai sensi dell’art. 6 del medesimo d.P.R. n. 1034 del 1984. Da un lato, infatti, il rapporto di servizio di quest’ultimo personale è stato con l’ETI; dall’altro, non può negarsi il rapporto con l’AAMS e, tramite esso, con il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, nel caso del controricorrente, è cessato solo quando quest’ultimo è stato inquadrato nel ruolo del Ministero dell’Istruzione exart. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, come accertato dalla corte territoriale.

Questo Collegio ritiene che, al riguardo, debba essere accolta la tesi più favorevole al dipendente. Infatti, deve essere valorizzato il disposto dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale “ rito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di com Questa disposizione palesa come, nel particolare rapporto di pubblico impiego contrattualizzato qui in esame,gli oneri economici per le prestazioni rese presso altre amministrazioni dal personale exAAMS inserito nel ruolo provvisorio e ad esaurimento del MEF gravano sull’amministrazione di appartenenza, che resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto di lavoro ed alle conseguenze economiche degli eventi che la riguardano, anche se verificatisi dopo l’inizio dell’applicazione presso un altro ente pubblico (in questo, secondo lo schema evidenziato da Cass., Sez.

L, n. 1471 del 15 gennaio 2024). Ne deriva che il servizio reso presso l’ETI da dipendenti ex AAMS come il controricorrente, mai passato definitivamente nei ruoli del medesimo ETI, è da considerare valido ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984 e, in generale, dell’intero d.P.R. appena menzionato. Ne consegue, allora, la spettanza allo stesso controricorrente dell’indennità aggiuntiva oggetto di causa. 2)Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguent i principi di diritto: “Il dipendente exAAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF ed applicato temporaneamente presso l’ETI ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998 e che non sia transitato in via definitiva nei ruoli di quest’ultimo ente, ha diritto a percepire l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 4, n. 1, del d.P.R. n. 1034 del 1984, anche per il periodo durante il quale ha prestato servizio presso il citato ETI, che va computato ex art. 6 dello stesso d.P.R. n. 1034”;“I dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva all’ETI non hanno diritto a percepire l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 4, n. 1, del d.P.R. n. 1034 del 1984 per il periodo di lavoro svolto presso quest’ultimo ente in quanto, dopo il relativo trasferimento, il loro rapporto di impiego è intercorso, assieme a quello di servizio, solo con il menzionato ETI”.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, trattandosi di P.A. statale non tenuta al pagamento del detto contributo.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - c