Cassation Court suspends material error correction request pending Supreme Court Section Unites ruling on legal issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the interlocutory order regarding a material error correction request lodged by the defense lawyer. The opposing party, ASP Agrigento, denied the existence of such an error, arguing no request for cost allocation was made by the lawyer as a non-statutory procurator. The Collegium decided to defer the decision because the Section Unites are currently examining a related question of general importance that could impact the outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: When a material error correction request is opposed by the non-appealing party and the Section Unites are examining a related question of general importance, the Court may suspend the decision pending the Unites' ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21401-2021proposto da: A.S.P. -AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 29, presso lo studio dell'avvocato MARIO CHIBBARO, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIO GAGLIANO; -ricorrente - contro DI ROCCO CALCEDONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LIMBLICI, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 27491/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2023 R.G.N. 21401/2021;
Oggetto Correzione errore materiale. R.G.N.21401/2021 CC18/04/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Dott.ANTONELLA FILOMENA SARRACINO . Ritenuto che 1. Giuseppe Limblici, quale difensore di Di Rocco Calcedonio, ha proposto istanza per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 27491 /2 3 , depositata il 27/09/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’A.S.P. Agrigentoavverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 84 del 10.02.2021, ha condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite. 1.1.
Ha lamentato che la Corte avrebbe ome sso di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
2. L’ASP Agrigento ha depositato memoria deducendo l’assenza dell’errore materiale, opponendosi pertanto all’istanza di rettifica. Considerato che 1. L’A.S.P. di Agrigento, come anticipato, nella memoria si è opposta alla richiesta correzione di errore materiale. Nel dettaglio, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rettifica, poiché dagli atti non risulta che l’avv.to Limblici abbia formulato domanda di distrazione delle spese quale procuratore antistatario nel giudizio di cassazione;
2. Tanto premesso, osserva il Collegio che con ordinanza n. 27681/2023 della Terza Sezione di questa Corte, sono state investite le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimentodi correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.;
3. Alla luce della pendenza di detta questione innanzi alle Sezioni Unite, il Collegio ritiene l’opportunità di attenderne la pronunzia, atteso che la decisione potrebbe avere riflessi anche nell’ambito del presente procedimento di correzione.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per le ragioni sop