Cassation court dismisses appeal against appellate court's partial acceptance of labor dispute regarding organizational position and damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Stefania Solinas's appeal against the Appellate Court of Cagliari, which had partially accepted her claim for an organizational position and damages. Solinas argued the lower court violated procedural rules by failing to address her incidental appeal regarding the quantum of damages and omitted necessary comparisons of her resume. The court ruled that Solinas failed to properly reiterate her specific claims for the second instance and did not demonstrate how the missing resume comparison would have altered the outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 346 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: A party must explicitly reiterate specific claims in the second instance appeal; failure to do so, even if the first instance judgment omitted certain arguments, does not constitute a ground for cassation if the party's general intent to confirm the first judgment is evident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
Aula A ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35931/2019 proposto da: Stefania Solinas, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Battista Luciano e domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro ATS Sassari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Caterina Cossellu e domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. Sassari, n. 121/2019, pubblicata il 24 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 15 luglio 2015 Stefania Solinas ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Sassari l’ASL n. 1 di Sassari deducendo che: era in servizio presso tale ASL dal 1° marzo 1990 come collaboratore sanitario esperto, livello retributivo DS1; le era stato conferito l’incarico di posizione organizzativa relativa all’ufficio infermieristico del distretto di Alghero; aveva promosso una causa contro la ASL n. 1 di Sassari per mancato conferimento della posizione organizzativa per le PO distretto sanitario di Alghero, di cui era titolare dal 2007, conclusasi con l’accoglimento della sua domanda in appello; la ASL aveva di nuovo indetto la procedura per attribuire le posizioni organizzative Area distrettuale di Alghero e Area cure mediche del presidio ospedaliero di Alghero, ma la sua domanda non era stata accolta.
La ricorrente ha chiesto, quindi, di essere nominata per la posizione organizzativaper la quale, tra quelle richieste, fosse risultata più idonea e la condanna di controparte a risarcire il danno patito. In subordine, essa ha domandato il risarcimento del danno da perdita di chance. Il Tribunale di Sassari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 357 del 2016, ha accolto in parte la domanda, condannando controparte a corrispondere € 2.500,00, oltre interessi. L’ASL n. 1 Sassari ha proposto appello. Stefania Solinas si è costituita e ha proposto appello incidentale.
La Corte d’appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, con sentenza n. 121/2019, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale.Stefania Solinas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’ATS Sassari si è difeso con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, comma 2, c.p.c., sul presupposto che sussisterebbe contrasto tra motivazione e dispositivo,avendo la corte territoriale , nella prima, affermato la parziale fondatezza dell ’ appello, con argomentazione rispetto all’illegittimità del conferimento degli incarichi , per poi, però, accogliere in dispositivo l’appello senza distinzione alcuna, con reiezione della domanda risarcitoria. Ilmotivo è infondato, in quanto la Corte d ’a ppello di Cagliari , decidendo sulla domanda risarcitoria accolta in primogrado, ha integralmente accolto l ’ appello sul presupposto dellafondatezza del motivo relativo alla (mancata) prova del danno, pur ritenendo il gravame infondato rispetto all ’ illegittimità del comportamento negoziale dell’ATS. L’accoglimento del gravame rispetto al quantum implica, infatti,il rigetto della domanda risarcitoria e, con esso, la riformadella sentenza di primo grado che l’aveva accolta.
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell ’ art. 360 n. 4 c.p.c., la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. perché oggetto del contendere sarebbe stata anche la mera declaratoria di invalidità della Delibera di conferimento delle Posizioni Organizzative e l ’ ordine di reiterazione della procedura selettiva in forme regolari,profilo sul quale la corte territoriale non si era pronunciata, nonostanteavesse anch’essa ritenuto l’illegittimità della procedura stessa sotto ilprofilo della assenza di una motivata comparazione tra i candidati.Con il terzo morivo la lavoratrice afferma la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c., e dell ’ art. 21 CC NL di comparto , sostanzialmente sulla base degli stessi presupposti sui quali era fondato il secondo motivo.
I due motivi vanno esamina ti congiuntamente, data la contiguità (se non la pressoché totale coincidenza) dei temi con essi proposti. Essi sono inammissibili, come già evidenziato dalla S.C. in causa analoga recentemente decisa (Cass., n. 38202 del 3 dicembre 2021). Risulta, anche attraverso la trascrizione delleconclusioni di primo grado, che, presso il Tribunaledi Sassari, la lavoratrice ha chiesto, nell ’ ordine:
a) l’accertamento dell’illegittimità della selezione, con conseguente nomina diretta in sede giudiziale in suo favore allaposizione organizzativa rivendicata;
b) per il caso in cui la sentenzafosse intervenuta successivamente al termine di durata degli incarichi, l ’ accertamento che essa avrebbe dovuto essere chiamata a ricoprirealmeno uno degli incarichi stessi;
c) in entrambi i casi di cui ai punti a)e b), comunque il risarcimento del danno in misura pari agli emolumenti indebitamente perduti a causa dell ’ illegittimo comportamento datoriale; d) «in subordine», la condanna della ASL,previo accertamento dell’illegittimità del comportamento da essa tenuto, al risarcimento del danno da perdita di chance; e) «in ulterioresubordine» e su analoghi presupposti, la condanna dell a ASL a procedereall’attribuzione degli incarichi nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione delle posizioni organizzative, oltre comunque al risarcimento per perdita di chance.
Inoltre, è evidente che il primo giudice ha accertato l’ illegittimità del comportamento della ASLe della Delibera qui contestata. Infatti, l’accoglimento della domanda della lavoratrice in primo grado è derivatoproprio dalla verifica di tale illegittimità.La corte territoriale conferma esplicitamente, in motivazione, siffatta illegittimità,non a caso affermando che l’appello era «parzialmente fondato » ed era da accogliere «per quanto di ragione». L’accertamento in questione non è stato,dunque, coinvolto dalla riforma, che resta limitata all’accoglimento della domanda risarcitoria, così come non ha rilievo il fatto che in dispositivo non si faccia menzione della parzialità dell’accoglimento del gravame, in quanto lamotivazione è chiara ed esplicita nel dire che era rimasto inadempiutol’obbligo di una idonea motivazione della scelta effettuata.
Non a caso, del resto, la compensazione delle spese statuita in dispositivo è stata giustificata, in motivazione, anche rispetto alla «condotta dell’amministrazione», poco prima espressamente ritenuta nonlegittima. L’illegittimità della delibera è, pertanto, stata accertata da entrambi i giudici di merito e, sul punto, si è ormai formato il giudicato. Per quanto riguarda la domanda avanzata in primo grado “in u l teriore subordine”, sarebbestato onere della ricorrente dimostrare di avere riproposto in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domandecomunque non accolte dal primo giudice, tra cui quella di reiterazionein forme legittima della procedura di scelta, in quanto solo a fronte diciò la mancata pronuncia della corte territoriale in tal senso potrebbedirsi viziata (Cass., n. 8674 del 4 aprile 2017;
Cass. , n. 5087 del3 marzo 2010). Tale onere non è stato assolto dalla lavoratrice che, peraltro, ha riportato nel suo atto di impugnazione (a pagina 16) delle conclusioni di appello dalle quali si evince che essa aveva solo proposto appello incidentale sull’entità del risarcimento, chiedendo, per il resto, la conferma della sentenza di primo grado, con rigetto dell’appello incidentale. Al contrario di quanto sembra sostenere la ricorrente, ai fini della riproposizione di cui sopra non basta la mancata rinuncia alle conclusioni non accolte o non esaminate dal giudice di primo grado adintegrare gli estremi di cui all’art. 346 c.p.c., essendo invece necessaria la loro riproposizione , per la quale non solo non è idonea la richiesta diconferma, ma non sarebbe neppure utile un generico richiamo alle difese svolte ed alleconclusioni prese davanti al primo giudice (Cass., n. 25840 del13 novembre 2020).
3) Con il quarto e il quinto motivo , che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione,la ricorrente adduce infine, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., lanullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per omessa motivazione, con riferimento all’art.132 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata in maniera adeguata in ordine al suo appello incidentale e che non avrebbe potutoaffermare che solo in esito alla comparazione dei curricula sarebbe st ato possibile pronunciare sulla fondatezza della domanda, per poi omettere essa stessa di dare corso a tale confronto.
Talimotivi sono in ammissibili . La stessa ricorrente non afferma, nell’illustrare le censure, chemanchino una decisione euna qualche motivazione sul tema del quantum, ma evidenzia che la corte territoriale, pur ritenendo l’importanza dellacomparazione dei curriculi, nel motivare non vi abbia fatto riferimento. Peraltro, il giudice di secondo grado ha chiarito con precisione la ratiodella sua decisione, spiegando che la ricorrente avrebbe del tutto omesso di dimostrare la possibilità che avrebbe avuto di ottenere la promozione. In aggiunta a ciò, si osserva che la lavoratrice non ha riportato nel dettaglio nel ricorso glielementi utili ad un raffronto a sé favorevole, che avrebbero potuto giustificare l’accoglimento della sua domanda. 4)Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza exart. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel