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Ordinanza Interlocutoria — n. 14134/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court suspends material error correction request pending Supreme Section Unites ruling on legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14134/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the interlocutory order regarding a material error correction request without issuing a final decision. The defense argued for cost deduction, while the opposing party denied the error existed and claimed no such request was made. The court deferred the ruling to await the Supreme Section Unites' resolution on a pending question of law affecting this procedure.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: When a question of law of particular importance is pending before the Supreme Section Unites regarding material error correction, the collegium may suspend the decision to await its pronouncement.

Parole chiave

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material error correction suspension of proceedings question of law Supreme Section Unites cost allocation procedural suspension interlocutory order rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 27681/2023 della Terza Sezione della Corte di Cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 24473-2021proposto da: A.S.P. -AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, n. 29, presso lo studio dell'avvocato MARIO CHIBBARO, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIO GAGLIANO; -ricorrente - contro SPOTO GIUSEPPINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LIMBLICI, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 27515/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2023 R.G.N. 24473/2021;

Oggetto Correzione errore materiale. R.G.N.24473/2021 CC18/04/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO . Ritenuto che 1. Giuseppe Limblici, quale difensore diSpoto Giuseppina, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 27515/23, depositata il 27/09/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’A.S.P. Agrigento avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 662 del 30.03.2021, ha condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite. 1.1.

Ha lamentato che la Corte avrebbe ome sso di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza.

2. L’ASP Agrigento ha depositato memoria deducendo l’assenza dell’errore materiale, opponendosi pertanto all’istanza di rettifica. Considerato che 1. L’A.S.P. di Agrigento, come anticipato, nella memoria si è opposta alla richiesta correzione di errore materiale. Nel dettaglio, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rettifica, poiché dagli atti non risulta che l’avv.to Limblici abbia formulato domanda di distrazione delle spese quale procuratore antistatario nel giudizio di cassazione.

2. Tanto premesso, osserva il Collegio che con ordinanza n. 27681/2023 della Terza Sezione di questa Corte, sono state investite le Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimentodi correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art.91 c.p.c.

3. Alla luce della pendenza di detta questione innanzi alle Sezioni Unite, il Collegio ritiene l’opportunità di attenderne la pronunzia, atteso che la decisione potrebbe avere riflessi anche nell’ambito del presente procedimento di correzione.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo per le ragioni s