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Ordinanza — n. 14133/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as judgment extinguished due to plaintiff's withdrawal of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14133/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the plaintiffs formally withdrew their case on March 2, 2024, an act accepted by the defendant on April 15, 2024. The underlying dispute involved multiple individuals seeking payment of SISS quotas from the Milan Metropolitan Health Authority for late 2010, which had previously been rejected by the Court of Appeal. Since the withdrawal was mutual and accepted, no further ruling on the merits or costs was necessary under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 392 c.p.c.: When a party withdraws the appeal and the opposing party accepts the withdrawal, the proceedings are extinguished without any further judicial decision on the merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual acceptance cassation appeal Civil Procedure Code graduazione dei contributi vertenza di assicurazione sociale indennità giornaliere di malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Nessuna statuizione deve esservi quanto alle spese, in ragione dell’intervenuta accettazione exart. 391 c.p.c.
Art. 392 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, in ragione dell’esito della lite.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15937-2019 proposto da: BELONI MARINA, BOTTA PRIMINO, BOZZINI FRANCESCO, CANTO GIOVANNI, CARMINATI PAOLO, CEMBALO GIOVANNI, CORAME EZIO CORRADO, DE MARCO MARIO ANTONIO CARMELO, DE PONTI ALBERTO, DI PALMA LUIGI, FIORENTINI GIUSEPPE, GALANTE GIAN LUIGI, GANDINI STEFANO, GATTI LUIGI, GENOVESE ELEONORA, GORLI LAURA, GRAFFAGNINO GIOACCHINO, GRUPPELLI UMBERTO, GUZZELONI EMILIANO, LISCIANDRANO DARIO, MAGANZA FRANCESCO, MAGGIO SERGIO WALTER, MAGNO FEDERICO, MAIOCCHI RITA, MARTINOLI MARCO, MASTROPASQUA EZIO, MONTIERI ROSSELLA, PARESCHI GIAMPAOLO, PIROVANO STEFANO, PIZZONIA GABRIELLA, RIVA FLAVIO EDOARDO, SCABINI MILENA, TEMPORIN DIEGO, TOUSSOUN GIACOBBE, ZAINA GIOVANNI, ZANNIER PIERMARIA, ZAPPIA FILIPPO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GENNARO MESSUTI;

Oggetto PUBBLICO IMPIEGO- SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO- LOMBARDIA R.G.N.15937/2019 CC18/04/2024 -ricorrenti - contro AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARINO VITTORIO BOTTINI e SIMONA FALCONIERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1404/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 479/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Dott.

DARIO CAVALLARI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Lodi n. 276/15, che aveva respinto la domanda di condanna dell’ASL Provincia di Milano 2 al pagamento delle quote SISS previste dall’accordo collettivo regionale del 2003 e da quelli seguenti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010. La Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1404/2018, ha rigettato l’appello. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

La parte intimata si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONEI ricorrenti indicati in epigrafe hanno depositato il 2 8 marzo 2024 rinuncia agli atti, a sua volta accettata dalla parte controricorrente con atto depositato il 15 aprile 2024. Il giudizio deve, quindi, essere dichiarato estinto. Nessuna statuizione deve esservi quanto alle spese, in ragione dell’intervenuta accettazione exart. 391 c.p.c. Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, in ragione dell’esito della lite.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio