Cessation of subject matter prevails over withdrawal; judgment declared void and costs compensated per ASUR v. Pulcini.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the subject matter of the dispute ceased due to a subsequent conciliation agreement reached by the parties. Although the plaintiff had withdrawn the appeal, the court prioritized the conciliation which eliminated the legal interest in continuing the litigation. Consequently, the appealed judgment was declared void, costs were compensated according to the agreement, and the unified contribution was not doubled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; A subsequent conciliation agreement ceasing the subject matter of the dispute prevails over a withdrawal of the appeal, resulting in the voiding of the appealed judgment and preventing the doubling of the unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29434/2019 R.G. proposto da : Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - ASUR, elettivamente domiciliatain R oma, via G. Antonelli n. 49, presso lo studio dell’ Avv. Massimo Colarizi, che l a rappresenta e difende unitamente all ’Avv. Domenico Capriotti -ricorrente- contro Pulcini Maddalena, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Diomede Pantaleoni e Stefano Massimiliano Ghio, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata deidifensor i ex art. 16 - sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -controricorrente- nonché contro Antognozzi Rita, Borracci Luciana, Marani Luigina, Marini Sergio, Pallotti Maria Gabriela, Pieragostini Giuseppina, Raschioni Anna, Rossi Mara, Biancatelli Marisa, Prencipe Giuseppina, Simonella Vittoria, Alesiani Anna, Andreucci Loretta, Bartolini Lucia, Brunori Loredana, Ciavarella Giuseppe, Fratini Daniela, Milani Lorenza, More' Luisa, Passaretti Anna, Quatrini Germana, Ripani Roberta, Rossi Luigina, Serra Rosa, Trasarti Antonella, Trenta Silvino, Bruschi Giuliano, Cappelletti Sabrina, Iozzi Rossano, Luciani Paola, Lupi Moira, Meloni Sandra, Silenzi Valeria, Venarotta Orietta -intimati- avverso la sentenza della C orte d’appello di Ancona n. 214/2019 depositata il05/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che: 1.– l’ Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – ASUR – proponeva ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe; 2. – Maddalena Pulcini resisteva con controricorso, mentre gli altri dipendenti, già appellanti, rimanevano intimati;
3. con atto depositato in data 3 aprile 2024 l’Azienda ricorrente produceva agli atti verbale di conciliazione raggiunto con i dipendenti, con annesso impegno a rinunciare al ricorso presentato ed accettazione dei lavoratori, con compensazione delle spese di lite; 4. – l ’Azienda ricorrente depositava memoria , instando per la declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione dell’intervenuta conciliazione; 5. - in data 16 aprile 2024 l’Azienda ricorrente depositava rinuncia al giudizio, notificata allacontroricorrente. Ritenuto che: 1.– l’intervenuta conciliazione fra le parti comporta la cessazione della materia del contendere, pronuncia che prevale sulla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia, che comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (in tal senso, Cass.
S ez. 1, 03/03/2006, n. 4714, che ha sottolineato come la cessazione della materia del contendere -che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; all’emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, quindi, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall’altro, l’assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio; v. pure Cass.
Sez. U, 11/04/2018, n. 8980); 2. – va disposta la compensazione delle spese del giudizio, in conformità all’accordo raggiunto dalle parti in sede di conciliazione; 3. – va escluso i l raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale meccanismo sanzionatorio è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inam m issibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità(così, fra molte, Cass.
Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese pro