Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal of the lawsuit by the appellant party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the formal withdrawal of the lawsuit by the appellant, Carmelita Santucci. The lower court had previously ruled against the appellant regarding indefinite-term employment practices and damages, but the appellant voluntarily abandoned the case before the hearing. The court held that such a unilateral withdrawal is effective without the opposing party's acceptance and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal constitutes a unilateral act that extinguishes the proceedings without requiring the opposing party's acceptance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
termine fossero state effettuate per sopperire alla carenza endemica di personale;
4. ha pertanto escluso l’abusiva reiterazione delle assunzioni a tempo determinatoe la sussistenza di un danno risarcibile;
5. a vverso tale sentenza Carmelita Santucci ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi;
6. la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha resistito con controricorso.CONSIDERATO CHE 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
2. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalprocuratore speciale della Santucci e notificata al procuratore della controparte in data 15.3.2024;
3. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
4. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione dei diversi esiti del giudizio nei gradi di merito;
6. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, ne