Cassation court declares matter ceased due to conciliation, preventing final judgment and double court costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the matter ceased following a conciliation agreement reached between the health authority and the employees. Although the plaintiff had previously withdrawn the lawsuit, the court prioritized the conciliation which eliminated the subject of the dispute. Consequently, the court ordered full cost compensation and excluded the doubling of court fees, ruling that such sanctions apply only when a judgment is confirmed or rejected on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012: When conciliation ceases the subject of the dispute, it prevails over withdrawal, preventing the finality of the judgment and excluding the doubling of court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29641/2019 R.G. proposto da : Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - ASUR, elettivamente domiciliatain R oma, via G. Antonelli n. 49, presso lo studio dell’ Avv. Massimo Colarizi che l a rappresenta e difende unitamente all ’Avv. Domenico Capriotti -ricorrente- contro Donati Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Diomede Pantaleonie Stefano Massimiliano Ghio, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -controricorrente- nonchécontro Altabiano Manfredi, Catalini Sara, Olmi Elena, Paolella Laura, Petrelli Antonietta, Petrica Simona, Pugnaloni Ildo, Schinchirimini Umberto, Sonaglioni Simona, Alessi Fabrizia, Di Turi Maria, Altieri Manuela, Baglioni Marco, Cangelosi Giovanni, Evandri Stefano, Fabiani Filomena, Ferri Gianni, Fioravanti Tonino, Giustini Elvira, Lamponi Stefania, Lo Buono Marcella, Mancini Anna Rita, Marcantoni Maria Grazia, Marcantoni Massimo, Mariani Anna Maria, Marra Daniela, Mastrogiuseppe Maria, Monaldi Sauro, Montani Mirella, Monterubbianesi Luca, Nardinocchi Rita, Bibini Mara, Andreoli Samuela Anna, Baglioni Liana, Belleggia Maria, Biondi Ilaria, Bonsanto Sergio, Caporossi Giuliana, Caruso Antonella, Celi Vincenzina, Censi Anna, Censi Merci, Cilenti Filomena, Crescenzi Maria Letizia, Dadea Anna Maria, D’Alesio Laura, Diletti Simona, Rogante Maria Rita, D’Ambrosi Maria, Di Leonardo Daniela, Dichiara Michela, Pierantozzi Sarah, Raccichini Rosalba, Rocchi Fabrizio, Sacchi Ida, Silvidii Raffaella, Sodano Giuseppina, Steca Stefania,Talucci Gabriella, Torcianti Eliana, Vallesi Anna Rita, Vasile Rocco, Vesprini Adriana, Vitali Adelaide, Zamponi Milena, Gentile Catia, Ferracuti Silvano, Fortuna Sonia, Gentile Maria, Giusti Lorella, Grilli Matteo, Lavornia Francesca, Martorelli Angela, Simonetti Giuseppe, Tomasi Giuseppina, Verdecchia Carla, Vitali Annalisa, La Mendola Anna, Vesprini Milena, Zamponi Sauro, Zillo Mirca -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 105/2019 depositata il08/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che: 1. – l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – ASUR – proponeva ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe; 2. – Giuseppe Donati resisteva con controricorso, mentre gli altri dipendenti, già appellanti, rimanevano intimati;
3. con atto depositato in data 3 aprile 2024 l’Azienda ricorrente produceva agli atti verbale di conciliazione raggiunto con i dipendenti, con annesso impegno a rinunciare al ricorso presentato ed accettazione dei lavoratori, con compensazione delle spese di lite; 4. – l’Azienda ricorrente depositava memoria, instando per la declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione dell’intervenuta conciliazione; 5. - in data 16 aprile 2024 l’Azienda ricorrente depositava rinuncia al giudizio, notificata alla controricorrente. Ritenuto che: 1.
–l’intervenuta conciliazione fra le parti comporta la cessazione della materia del contendere, pronuncia che prevale sulla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia, che comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (in tal senso, Cass. Sez. 1, 03/03/2006, n. 4714, che ha sottolineato come la cessazione della materia del contendere -che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione cheelimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; all’emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, quindi, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall’altro, l’assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio; v. pure Cass.
Sez. U, 11/04/2018, n. 8980); 2. – va disposta la compensazione delle spese del giudizio, in conformità all’accordo raggiunto dalle parti in sede di conciliazione; 3. – va escluso il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale meccanismo sanzionatorio è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (così, fra molte, Cass.
Sez. 3, 20/07/2021, n. 20697).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le