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Ordinanza — n. 14040/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against labor claim, ruling indefinite contracts lack stability and prescription runs from termination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14040/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Autostrade per l'Italia's appeal against a lower court ruling that dismissed a worker's claim for unpaid wages. The company argued that the five-year prescription period had not expired due to the stability of indefinite-term employment, citing Constitutional Court precedents. However, the Court held that indefinite contracts are not protected by a stability regime and that the prescription term runs from the date of termination for rights not yet prescribed at the time of the 2012 reform.

Regesto Legislator

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Art. 2948 c.c.; Art. 18 Statuto Lavoro; The indefinite-term employment relationship, as modified by Law 92/2012, lacks a stability regime; therefore, the prescription period for labor rights not yet prescribed at the time of the reform runs from the cessation of the employment relationship.

Parole chiave

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Labor Law Prescription Indefinite Term Contract Stability Regime Law 92 2012 Cessation of Employment Labor Rights Civil Code Art 2948 compensazione della differenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2948 c.c.
Con unico motivo la società ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c.”.
Art. 18 Statuto Lavoro (L. 300/1970)
1268 del 12.4.1976 ed insiste nel ritenere che anche in esito alle modifiche apportate dall’art. 18 dello Statuto dalla L.
L. n. 92 del 2012
18 dello Statuto dalla L. n. 92 del 2012, il sistema della prescrizione dei crediti di lavoro, che matura in corso di rapporto, debba restare invariato stante la forza di resistenza da cui il lavoro subordinato privato resta assistito.
D.Lgs. n. 23 del 2015
92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., si rimanda all’ampia motivazione di tale decisione.
art. 429 c.p
al pagamento, in favore dell’attore, della somma indicata a titolo di differenze retributive relative al periodo da luglio 2007 ad ottobre 2016, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.
art. 2948 c.c
Con unico motivo la società ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c.”.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza 6.9.2022, n. 26246
Come noto, questa Corte, nell’ordinanza 6.9.2022, n. 26246, richiamata nell’impugnata sentenza, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L.
Sentenza 19.6.2023, n. 1750
Sentenza 20.10.2022, n. 30957
Sentenza Corte Costituzionale n. 63/1966
Sentenza Corte Costituzionale n. 143/1969
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/1971
Sentenza Corte Costituzionale n. 174/1972
Sentenza Corte Costituzionale n. 1268/1976
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11415-2023 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell'avvocato GIOSAFAT RIGANO', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENZO MORRICO; -ricorrente - contro TIMPANARO PIRRINA CARMELO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO PINELLINI, FRANCESCO MANCONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 792/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/11/2022 R.G.N. 147/2022;

Oggetto Lavoro subordinato Prescrizione R.G.N.11415/2023 Cron. Rep. Ud.20/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’appello proposto da Autostrade per l’Italia s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 601/2021, che, in accoglimento della domanda del lavoratore, attuale controricorrente, aveva condannato la datrice di lavoro Autostrade per l’Italia s.p.a. al pagamento, in favore dell’attore, della somma indicata a titolo di differenze retributive relative al periodo da luglio 2007 ad ottobre 2016, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.

2. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale premetteva che già il primo giudice aveva respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato dal lavoratore, che, secondo la società convenuta, anche in seguito all’entrata in vigore della L. n. 92/2012, sarebbe decorsa durante il rapporto di lavoro in quanto pacificamente assistito dal requisito dimensionale della stabilità reale, e che la società aveva appellato la sentenza esclusivamente in punto di prescrizione asseritamente decorsa durante il rapporto di lavoro, ribadendo che, siccome il primo atto interruttivo risaliva al settembre 2016, sarebbero prescritti i pretesi crediti anteriori al settembre 2011. 2.1. Tanto premesso, la Corte riteneva che l’appello dovesse essere respinto, poiché, nel corso del giudizio, la questione controversa era stata risolta dalla sentenza n.26246/2022 della Corte di Cassazione, il cui principio di diritto riportava in sentenza.

3. Avverso tale decisione Autostrade per l’Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. Ha resistito l’intimato con controricorso e successiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo la società ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c.”. Deduce, in estrema sintesi, che non vi sarebbero motivi per una diversa applicazione dell’art. 2948 c.c., come risultante dai noti interventi della Corte costituzionale prima, in generale, con le sentenze nn. 63 del 1966 e 143 del 1969 e poi con le decisioni n. 86 del 1971 e 174 del 1972, che si sono occupate dell’incidenza sul sistema creatosi della L. 30 maggio 1970, n. 300, art.

18. Rammenta che l’orientamento tracciato dalla Corte costituzionale aveva ricevuto conferma dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 1268 del 12.4.1976 ed insiste nel ritenere che anche in esito alle modifiche apportate dall’art. 18 dello Statuto dalla L. n. 92 del 2012, il sistema della prescrizione dei crediti di lavoro, che matura in corso di rapporto, debba restare invariato stante la forza di resistenza da cui il lavoro subordinato privato resta assistito. Sottolinea infatti che permane la reintegrazione nel posto di lavoro non solo i vizi più gravi (licenziamento discriminatorio e ritorsivo) ma anche quando il fatto contestato al lavoratore risulti insussistente o punibile con una sanzione conservativa ovvero sia manifesta l’insussistenza del fatto addotto in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In definitiva contesta che sia configurabile, in esito alla riforma della L. n. 300 del 1970, art. 18, una situazione di metusdel lavoratore.

2. Il così riassunto motivo è infondato.

3. Come noto, questa Corte, nell’ordinanza 6.9.2022, n. 26246, richiamata nell’impugnata sentenza, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposti degli artt.2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. 3.1.

A tale orientamento è stata data successivamente continuità da diverse decisioni di questa Sezione (cfr., tra le tante, in termini id., sez. lav., 19.6.2023, n. 1750). 3.2. Peraltro, esso è stato confermato anche nella sent. 20.10.2022, n. 30957, resa in relazione a fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, e relativa ad unico motivo di ricorso per cassazione di Autostrade per l’Italia pressoché identico a quello ora in esame. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., si rimanda all’ampia motivazione di tale decisione.

4. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei difensori del controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per