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Ordinanza — n. 13982/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary joinder of INPS in social security contribution case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13982/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the appellate judgment for violating procedural rules regarding necessary joinder of the INPS institution. The plaintiffs argued that INPS should have been summoned to determine social security contributions for extraordinary allowances, but the lower court failed to include this mandatory party. Consequently, the decision was reversed and remanded for retrial to ensure all necessary parties are present.

Regesto Legislator

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Art. 354 c.p.c.; Art. 8 comma 4 l. 155/1981: The court must quash a judgment for lack of necessary joinder when the social security institute is a mandatory party in proceedings concerning contributions for extraordinary allowances.

Parole chiave

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necessary joinder of parties social security contributions extraordinary allowance procedural nullity INPS mandatory participation rendita straordinaria accredito supplementare prestazione speciale a carattere non contributivo

Disposizioni normative citate

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Art. 354 c.p.c.
Art. 8 comma 4 della legge n. 155 del 1981
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale (Cass.8956del 2020).
Art. 2 comma 28 della legge n. 662 del 1996
n.158/2000 (Cass.19679 del 20 20 , Cass.29637 del 2021).
Art. 3 d.m. 27.11.1997 n. 447
Art. 10 d.m. n. 158 del 2000

Giurisprudenza citata

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Cass. 8956 del 2020
Cass. 19679 del 2020
Cass. 29637 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13790-2018proposto da: ALDOVIERI MARIA RITA, ALESSANDRI CLAUDIO, AMODIO SILVIO, ARPAIO CARLO, ASENI ANTONIA PASQUA, BALDI GIUSEPPE, BARBERO GIORGIO, BARDINO RAFFAELE, BERNARDI GIORGIO, BERRUTI LUIGI, BONECCHI DARIO, BOTTICELLI GERARDO, BURATTI RINO, CALI' ALFIO, CAMERINO GIUSEPPE, LINZI CLAUDIO NICOLA, MARGUTTI ALEARDO, MARTELLI MARIA LUISA, MASCHERPA GIOVANNI, MAZZOLA ALBERTO, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE IACOVIELLO, SILVIA SANTILLI; -ricorrenti - contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto Previdenza complementare R.G.N.13790/2018 Cron.

Rep. Ud.23/04/2024 CC domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, MARIALUCREZIA TURCO, che la rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1746/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/10/2017 R.G.N. 362/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Milanoconfermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda dei ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti da Banca Commerciale Italiana s.p.a.– ora Intesa Sanpaolo s.p.a.

– e collocati in esubero, avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini del computo dell’assegno straordinario dovuto dal Fondo di solidarietà, della contribuzione correlata, includendovi i compensi per lavoro straordinario e i premi aziendali percepiti in costanza di rapporto. Riteneva la Corte che nel settore del credito la l. n.155 del 1981 fosse stata derogata dall’art.2 comma 28 della leggen. 662 del 19 96 che dettava una disciplina specifica degli ammortizzatori sociali per i dipendenti di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità.

La norma era stata attuata dal d.m. n.158 del 2000 relativo al settore creditizio, e il relativo art.10 indicava che la retribuzione mensile utile ai fini della determinazione del trattamento previdenziale era la retribuzione parametrata sulla base dell’ultima mensilità percepita secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Avverso la sentenza, i ricorrenti di cui in epigrafe propongono un motivo di impugnazione. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.8 della legge n.155 del 19 81, dell’art.28 comma 2 della legge n.662 del 19 96, dell’art.3 d.m. 27.11.1997, n.447 e dell’art.10 d.m. n.158del 2000, nonché dell’Accordo Nazionale di Lavoro 28 febbraio 1998. Ad avviso dei ricorrenti la Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare l’art.10 d.m. n.158 del 20 00 in quanto contrario all’art.8 comma 4 della leggen.155 del 19 81 il quale considera nella retribuzione utile ai fini del trattamento previdenziale anche gli emolumenti ultramensili quali i premi.

Precisano che l’art.8, comma 4 l. n.155del 1981 rinviava la contrattazione collettiva e, in particolare , l’Accordo nazionale 28 febbraio 1998, cui fa richiamo allo stesso art.2 comma 28 della legge n.662del 1996. Va preliminarmente rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio,non essendo stato evocato in giudizio l’Inps.L’Inps è il soggetto deputato all’erogazione dell’assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà, cui vanno versati i contributi (artt.5 e 6 d.m. n.158del 2000); esso è dunque l’ente destinatario della contribuzione correlata.

La domanda dei ricorrenti, volta ad una riliquidazione dell’assegno straordinario mediante maggior computo della contribuzione, è destinata ad incidere nella sfera giuridica dell’Inps. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste litisconsorzio necessario con l'Istituto previdenziale (Cass.8956del 2020). Il principio è stato ribadito nello specifico ambito, qui rilevante, della contribuzione correlata all’assegno straordinario a carico del Fondo di solidarietà ex d. m. n.158/2000 (Cass.19679 del 20 20 , Cass.29637 del 2021).

Non avendo la Corte d’appello rilevato il difetto di integrità del contraddittorio secondo il disposto dell’art.354 c.p.c., la sentenza va cassata con rinvio al giudic