Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13931/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on public employment jurisdiction, ruling ordinary courts handle candidate rights disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13931/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Assunta Muroni's appeal against a lower court ruling that denied her ordinary jurisdiction claim against ANAC. Muroni argued that the dispute over her right to be promoted via a merit list should be heard by an ordinary judge, while ANAC contended it involved an administrative organization power. The court held that ordinary courts retain jurisdiction when candidates contest the application of a merit list, even if the administration opts for a new recruitment procedure instead.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 63 d.lgs. n. 165/2001; In public employment disputes involving merit lists, ordinary courts have jurisdiction when candidates challenge the application of the list, whereas administrative courts handle cases where the administration's choice to initiate a new procedure instead of using the list constitutes an exercise of organizational power.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment jurisdiction merit list application ordinary court competence administrative organization power candidate promotion rights recruitment procedure choice jurisdictional split concorso amministrativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63, d.lgs. n. 165/2001
CONSIDERATO - che , con l’unico motivo, la ricorrente principale , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 26824/2024 — snciv
Cassation court dismisses public employee's claim for job advancement due to lack of administrative discretion. The court ruled that the right to job advancement requires explicit administrative intent.
Ordinanza — n. 31854/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the second ground attacks only one of multiple independent reasons for the lower court's decision.
Ordinanza — n. 9829/2024 — snciv
Civil court has jurisdiction over public employment roll-over disputes, not administrative courts, as they involve private employer rights.
Ordinanza — n. 20525/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against public employment appointment, allowing partial rights for some candidates.
Sentenza — n. 20596/2025 — snciv
Court dismisses civil service candidate's appeal regarding administrative discretion in filling vacancies without mandatory roll-down. The court rejects the claim that the administration must fill positions from the original ranking. The decision upholds the lower court's ruling on administrative flexibility. The court rules that the administration's choice to use alternative staffing methods was legally valid. The judgment confirms that procedural exceptions do not determine final liability for costs. The court emphasizes that judicial intervention cannot create precedence absent factual basis. The ruling establishes that administrative discretion in personnel management is protected by law. The decision affirms the principle of administrative autonomy in public employment matters.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12055-2023 proposto da: MURONI ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio degli avvocati ROBERTO SANTUCCI, PAOLO RAVAGLIOLI, che la rappresentano e difendono; -ricorrente principale - contro ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, già AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 480/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2023 R.G.N. 1347/2020;

Oggetto COSTITUZIONE RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.12055/2023 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza de ll’8 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava per difetto di giurisdizione del giudice ordinario la domanda proposta da Assunta Muroni nei confronti dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad oggetto la condanna dell’ANAC alla sua assunzione quale dirigente di II fascia oltre che alla corresponsione del trattamento economico spettante ove avesse prestato servizio ed al risarcimento del danno non patrimoniale; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto estranea alla giurisdizione del giudice ordinario la pretesa azionata, per essere discrezionale il provvedimento con cui l’amministrazione si determina a non avvalersi, ai fini del reclutamento di personale, dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato ma ad indire un nuovo concorso, configurandosi pertanto la rivendicata assunzione per scorrimento quale mero interesse legittimo; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre la Muroni, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistel’ANAC con controricorsoproponendo anche ricorso incidentale per un unico motivo;

CONSIDERATO - che , con l’unico motivo, la ricorrente principale , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, deduce l’erroneità del difetto di giurisdizione del giudice ordinario dichiarato dalla Corte territoriale, assumendo che la controversia avrebbe potuto essere devoluta al giudice ammnistrativo solo a fronte di un provvedimento espresso con cui l’amministrazione avesse disposto di non avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso già espletato; - che, rilevato preliminarmente che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione la quale forma oggetto del presente giudizio in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10.9.2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, è a dirsi come il motivo debba ritenersi infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 22566/2022 e Cass. n. 21607/2019) e, del resto, più volte richiamato nello stesso ricorso, stravolgendone, tuttavia il senso, secondo cui “in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all’assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre , ove l’affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l’amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, poiché investe l’esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo”; - che il ricorso principale va, dunque, rigettato; - che, di conseguenza, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’ANAC nel quale, per il caso di accoglimento del ricorso principale, si ribadiva la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; - che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comm