Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13925/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund redemption claim, ruling termination of employment ends participation regardless of pension rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13925/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Nicola Velotti against the Second Instance Court's decision regarding his pension fund redemption. Velotti argued that his right to redeem accrued benefits only arose upon reaching the pensionable age in 2003, rather than at his employment termination in 2001. The court rejected this, establishing that participation in the supplementary pension fund ceases upon the end of the employment relationship, independent of whether pension rights have matured.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10 d.lgs. n. 124 del 1993; The right to redeem a supplementary pension position arises upon the cessation of participation in the fund, which occurs at the end of the employment relationship, not contingent on the subsequent attainment of pensionable age.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension fund redemption supplementary pension rights employment termination effects portability of pension position contribution vs age requirements second instance court review civil service pension rules calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 d.lgs. n. 124 del 1993
Art. 59, co. 32, lett. a) della l. n. 449 del 1997
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 477 del 2015
Cass. S.U. n. 12209 del 2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28707-2022proposto da: VELOTTI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MARTUCCI 32, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ZAZA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE IACOVIELLO; -ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO S.P.A. (già SANPAOLO IMI S.P.A.), FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO (già FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA LUCREZIA TURCO;

Oggetto Previdenza complementare R.G.N.28707/2022 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC -controricorrenti – avverso la sentenza n. 160/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/05/2022 R.G.N. 429/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Nicola Velotti, già dipendente del Banco di Napoli fino al 2001, volta ad ottenere una maggior liquidazione della somma dovuta a titolo riscatto della propria posizione previdenziale maturata presso il Fondo Pensione di Previdenza per il personale del Banco di Napoli, poi divenuto Fondo Pensione a prestazione definita del gruppo Intesa San Paolo.

La Corte d’appello aderiva alla quantificazione operata dal consulente tecnico d’ufficio che aveva calcolato la somma da riscattare avendo riguardo alla data di maturazione della pensione di vecchiaia anziché a quella di anzianità, e quindi facendo riferimento non al requisito contributivo, ma a quello anagrafico. Non era infatti possibile stabilire, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se Velotti avrebbe ulteriormente lavorato e quindi raggiunto l’anzianità contributiva (35 anni) necessaria per la pensione di anzianità. Avverso la sentenza, Nicola Velotti ricorre per due motivi.Intesa Sanpaolo s.p.a. e il Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa San Paolo resistono con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso , Nicola Velotti deduce violazione e falsa applicazione dell’art.10 d.lgs. n.124del 1993, in combinato disposto con l’art.59, co.32, lett.

a) della l. n.449del 1997 per non avere la Corte considerato che il diritto al riscatto poteva maturarsi solo alla data del conseguimento del diritto a pensione, e quindi nel 2003, all’atto del conseguimento della pensione di anzianità. Con il secondo motivo di ricorso, Nicola Velotti deduce violazione e falsa applicazione dell’art.10 d.lgs. n.124del 1993, per avere la Corte fatto riferimento al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non alla data di conseguimento della pensione di anzianità. I due motivi possono essere trattati congiuntamente ponendo la stessa questione giuridica, e sono infondati.

In base all’art.10 d.lgs. n.124 del 19 93, applicabile ratione temporis, il diritto al riscatto – così come il trasferimento della posizione previdenziale ad altro fondo complementare – sorge quando vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Secondo il ricorrente, la partecipazione al Fondo complementare viene meno solo a seguito del conseguimento del diritto a pensione, e quindi nel 2003, anno in cui sarebbe maturato il diritto alla pensione di anzianità.Tale affermazione non può essere condivisa.

La cessazione della partecipazione al Fondo si verifica indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione, ed è collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, e quindi del rapporto previdenziale, in base al quale si era instaurata l’adesione al fondo di previdenza complementare. Questa Corte, in vari casi, (Cass. S.U. n.477 del 2015, ma v. anche Cass. S. U. n.12209del 2022), ha applicato l’art.10 d.lgs. n.124del 1993 e la regola di portabilità, all’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, prima ancora che fosse maturato il diritto a pensione, sul presupposto che fosse venuta meno la cessazione della partecipazione al fondo.

Lo stesso principio deve valere, oltre che con riguardo alla “portabilità” della propria posizione previdenziale in altro fondo, in caso di riscatto, poiché il presupposto di entrambi i diritti è comune, ovvero la cessazione della partecipazione al fondo. Una volta appurato che il diritto di riscatto era sorto nel 2001, e non nel 2003, come ritenuto dal ricorrente, al 2001 è stata quantificata, secondo criteri di matematica attuariale, la posizione previdenziale a fini di riscatto. Correttamente la Corte non ha fatto riferimento alla pensione di anzianità, poiché al 2001 non poteva sapersi se sarebbe maturata ulteriore anzianità contributiva fino a raggiungere, nel 2003, i requisiti pensionistici di anzianità.

Si è quindi fatto riferimento al criterio, certo, dell’anzianità anagrafica, ovvero 65anni richiesti per la pensione di vecchiaia. Conclusivamente, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte