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Decreto — n. 13856/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings by default.

Numero d'incarto Decreto — n. 13856/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to respond to the proposed settlement within the statutory 40-day period. INPS filed the main appeal against a Milan Court of Appeal judgment, while Zucca filed an incidental counter-appeal. The court ruled that the silence of the parties constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to respond proposed settlement renunciation of appeal mutual compensation of costs Cassation procedure default judgment ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione della reciproca soccombanza;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso principaleiscritto al n. 29397/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K) -ricorrenteprincipale - E sulcontroricorso incidentale proposto da: ZUCCA GIULIANA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARPENTIERI LUISA (CRPLSU74C62A662B) -controricorrente e ricorrente incidentale- - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.100/2020 depositata il 21/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le parti abbia no chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione della reciproca soccombanza;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in