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Decreto — n. 13854/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to INPS's failure to request a ruling within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 13854/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant, INPS, failed to request a decision within the statutory 40-day period. The respondent, OSAWE WILLIAM HARRISON, had previously requested a settlement proposal, but INPS remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under procedural law, extinguishing the entire litigation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on a settlement proposal within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision forty day period deemed withdrawal procedural default anticipo delle spese motivi di cassazione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in regione del fatto che i precedenti della Corte sono tutti successivi alla proposizione del ricorso;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1637/2020 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) -ricorrente- contro OSAWE WILLIAM HARRISON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato ANDREONI AMOS (NDRMSA50E17I459I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERRETI ANDREA (SRRNDR70E26H501H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.489/2019 depositata il 04/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in regione del fatto che i precedenti della Corte sono tutti successivi alla proposizione del ricorso;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procediment