Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. Marcello Pirri, the appellant, did not act to preserve the appeal after the procedural proposal was communicated to him. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and formally declared the proceedings terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within forty days results in the automatic withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24389/2020 R.G. proposto da : PIRRI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER (FRRSTR39L45H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.404/2020 depositata il 16/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte reso, in relazione al presente giudizio, rituale dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così