Cassation court quashes appeal judgment for applying subjective specificity instead of statutory majority representativeness rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Court of Appeal's judgment which had selected the CCNL ANASTE over the CCNL UNEBA based on subjective industry specificity rather than statutory representativeness. The appellant argued that the appellate court violated Article 2, paragraph 25 of Law No. 549/1995 by failing to compare the number of companies represented by each union. The court ruled that the legislature mandates majority representativeness as the sole criterion when multiple collective agreements apply, thereby invalidating the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, co. 25 l. n. 549/95; Art. 1 d.l. n. 338/89: When multiple collective agreements apply to a category, the one signed by the union with the greatest representativeness among employers must be applied, not the one deemed most specific.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1765 -2019proposto da: SALIASI FLORA, nella qualità di titolare della ditta SALIASI FLORA RESIDENZA POLIFUNZIONALE PER ANZIANI FLORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI BELLOTTI BON 10, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VETRO', rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMILIANO BELLAVISTA, GIOVANNI DI LULLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; -controricorrenti– Oggetto Minimale contributivo R.G.N. 1765/2019 Cron.
Rep. Ud.24/04/2024 CC avverso la sentenza n. 22/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/06/2018 R.G.N. 235/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Con sentenza n.22/18, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’opposizione proposta da Flora Saliasi, titolare della ditta individuale Saliasi Flora Residenza Polifunzionale Per Anziani Flora, avverso un avviso di accertamento e successivo avviso di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni dovuti, tra l’altro,per violazione del minimale contributivo.
La Corte, dopo aver dato atto che la ditta opponente aveva per oggetto sociale la gestione di una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non, negava l’applicabilità del contratto collettivo provinciale FISA, in quanto recante condizioni retributive più sfavorevoli rispetto al contratto nazionale. In ambito nazionale due erano i contratti collettivi applicabili alla categoria, e conclusi dalle stesse associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, mentre diverse erano le associazioni firmatarie per la parte datoriale: un contratto, CCNL UNEBA, era stato firmato dall’associazione di categoria degli Istituti di beneficenza e delle istituzioni operanti nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo; l’altro contratto, CCNL ANASTE, era stato firmato dall’Associazione Nazionale Strutture Terza Età.
La Corte riteneva applicabile quest’ultimo contratto in quanto l’associazione datoriale era quella che più specificamente rappresentava le imprese di assistenza residenziale per gli anziani autosufficienti e non. Avverso la sentenza, Saliasi Flora ricorre per tre motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Saliasi Flora deduce violazione e falsa applicazione dell’art.1 d.l. n.338/89 e del CCNL UNEBA per avere la Corte applicato il criterio della maggiore specificità soggettiva dell’associazione datoriale, anziché il criterio della maggiore rappresentatività.
Con il secondo motivo di ricorso, Saliasi Flora deduce violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità e di buon andamento della p.a. ex art.97, co.2 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, pur applicando il CCNL ANASTE, avrebbe dovuto ridurre la pretesa dell’Inps. Con il terzo motivo di ricorso, Saliasi Flora deduce violazione dei principi di affidamento e di proporzionalità e di buon andamento della p.a. ex art.97, co.2 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo. La Corte, pur applicando il CCNL ANASTE, avrebbe dovuto escludere la fattispecie dell’evasione contributiva e ridurre così l’importo delle sanzioni civili.
Il primo motivo è fondato.La Corte d’appello dà atto che l’attività svolta dalla ricorrente, di gestione di una struttura residenziale assistenza per anziani autosufficienti e non, rientra in due diversi CCNL, ovvero quello UNEBA e quello ANASTE. Va dunque applicato l’art.2, co.25 l. n.549/95 relativo al caso di più CCNL applicabili alla categoria professionale del datore. In base a tale norma, “L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ” Il criterio posto dal legislatore è quello della maggior rappresentatività dell’organizzazione sindacale dei lavoratori o dei datori.
Nel caso di specie, i due contratti furono firmati dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori. La maggior rappresentatività andava allora accertata in relazione alle organizzazioni sindacali della parte datoriale. La Corte d’appello non ha, tuttavia , compiuto tale accertamento, in quanto non ha consideratoquale fosse il numero delle imprese di categoria rappresentate dalla associazione datoriale firmataria del CCNL UNEBA e, per converso, il numero delle imprese di categoria rappresentate dalla associazione datoriale firmatariadel CCNL ANASTE.
La Corte ha invece utilizzato un criterio diverso da quello della maggior rappresentatività, ovvero quello della specificità soggettiva, reputando che l’associazione firmataria del CCNL ANASTE fosse quella che più specificamente rappresentasse le imprese di assistenza residenziale per gli anziani autosufficienti e non, anziché le imprese operanti più in generale nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario. Così facendo, la Corte non ha dato applicazione del criterio normativo posto dall’art.2, co.25 l.n.549/95, e la sentenza dev’essere cassata.
Il secondo e terzo motivo restano assorbiti. Conclusivamente,la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste,in diversa composizione, per nuovo esame del gravame, alla luce di quanto sin qui detto, accertamento in ord