Cassation court dismisses pension claim for failure to prove inferiority under same conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Antonio Rinetti's appeal against the Second Instance Court's rejection of his pension re-calculation request. Rinetti argued that the 'protection clause' (clausola di salvaguardia) required the combined pension from his INPDai and INPS periods to be at least as high as if calculated entirely under the AGO regime. The court rejected this claim because the appellant failed to provide concrete evidence proving that the INPDai portion was inferior to the AGO standard under identical conditions, specifically regarding contributions and pay scales.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, co. 4 d.lgs. n. 181/97; The protection clause requires a comparative assessment under identical conditions, including contributions and pay scales, and dismissal occurs when the applicant fails to prove the acquired period yields a lower benefit than the general regime.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 765 -2019proposto da: RINETTI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA, PATRIZIO IVO D'ANDREA, MASSIMO LUCIANI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 272/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 712/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Pensione INPDAI R.G.N. 765/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.272/18, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Torino rigettava la domanda di Antonio Rinettivolta alla riliquidazione della pensione di anzianità. Egli era stato assicurato per un periodo presso l’Inpdai, e poi presso l’Inps, fino al pensionamento. Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che il trattamento pensionistico di Rinetti fosse soggetto al principio del pro rata, con applicazione del regime sostitutivo dell’Inpdai fino al 31.12.2002, data di soppressione dell’ente, e poi con applicazione del regime dell’AGO.
Negava però che fosse applicabile la clausola di salvaguardia, prevista dall’art.3, co.4 d.lgs. n.181/97, relativamente al calcolo del pro rata Inpdai, e che il trattamento pensionistico complessivo dovesse essere quanto meno non inferiore a quello dovuto in base al regime dell’AGO. Avverso la sentenza Antonio Rinetti ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Antonio Rinetti deduce violazione e falsa applicazione dell’art.4, co.3 d.lgs. n.181/97 per non avere la Corte d’appello applicato la clausola di salvaguardia prevista da tale norma al pro rata pensionistico calcolato secondo il regime sostitutivo dell’Inpdai, di modo che il trattamento pensionistico complessivo non poteva essere inferiore a quello corrispondente all’integrale applicazione del regime AGO.
Cita a sostegno la sentenza di questa Corte n.13980/18. Il motivo è infondato. Come ricordato nel motivo, questa Corte ha affermato che per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’Inpdai fino alla sua soppressione, il calcolo del trattamento pensionistico va operato tenendo conto anche della cd. clausola di salvaguardia di cui all'art.3, co.4 d.lgs. n.181/97, che, già prima della soppressione dell’Inpdai, escludeva che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria (Cass.n.13980/18, Cass.n.32738/21).
La clausola di salvaguardia opera però a parità di condizioni, come recita lo stesso art.3, co.4 d.lgs. n.181/97. L’operatività alle medesime condizioni implica, secondo quanto precisato da questa Corte (Cass.n.17706/20), un giudizio comparativo che deve aver riguardo anche alla contribuzione versata e non solo all'anzianità ed alla retribuzione, tenendo conto delle diverse retribuzioni pensionabili secondo i due regimi (Inpdai e AGO), ivi compresi i massimali, e delle diverse contribuzioni, inferioriper il settore riferibile all'Inpdai. Il motivo di ricorso non allega la prova concreta che il trattamento del pro rata Inpdai, a parità di condizioni, fosse deteriore rispetto a quello Inps.
Il ricorso si limita alla relativa affermazione,ma non specifica alcun dato di fatto necessario ad argomentare il giudizio comparativo tra i due regimi che avvenga a parità di condizioni, tenendo conto dei parametri sopra individuati da Cass.n.17706/20. Il ricorrente si è limitato a trascrivere, nel ricorso, due conteggi, di cui il primo fondato sulla distinzione tra pro rata Inpai e pro rata Inps, e il secondo – più favorevole – fondato sul solo regime Inps per l’intero periodo di contribuzione versata, come se non si applicasse il criterio del pro rata.
I criteri giuridici in base ai quali siano stati redatti i conteggi, e in particolare in base al quale il secondo, invocato a proprio favore, sia davvero rispettoso dell’art.3, co.4 d.lgs. n.181/97, non sono espressi nel motivo di ricorso. In particolare, non viene allegato alcunché per spiegare che i due conteggi siano stati elaborati sul presupposto delle “medesime condizioni” richieste dalla norma. Non risultando offerti dal ricorso i necessari elementi per poter concludere che, in base alla clausola di salvaguardia rettamente applicata, ovvero considerando i parametri necessari a consentire un giudizio comparativo alle medesime condizioni, il trattamento pensionistico ricevuto in base al pro rata Inpdai fosse davvero deteriore rispetto a quello dovuto in forza del regime AGO, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte