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Ordinanza — n. 13837/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension appeal, ruling insufficient proof of detriment under safeguard clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13837/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Pierluigi Gecherle's appeal against the Milan Court of Appeal's rejection of his pension recalculation request. Gecherle argued that the 'safeguard clause' under D.Lgs. 181/97 should have prevented his pension from being lower than the AGO regime, but the lower court applied a pro rata calculation based on the Inpdai regime. The court rejected the appeal because Gecherle failed to provide concrete evidence comparing the two pension regimes under identical conditions, specifically regarding contributions and maximums, which is required to trigger the safeguard clause.

Regesto Legislator

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Art. 3, co. 4 d.lgs. n. 181/1997; The safeguard clause applies only when a comparative assessment demonstrates that the pension under the specific regime is inferior to the AGO regime under identical conditions, considering both contribution levels and pensionable maximums.

Parole chiave

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pension safeguard clause pro rata calculation Inpdai regime AGO regime comparison identical conditions assessment pension recalculation appeal D.Lgs 181/1997 pensione di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 3, co. 4 d.lgs. n. 181/1997
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13980/18
Cass. n. 32738/21
Cass. n. 17706/20
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 762 -2019proposto da: GECHERLE PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA, PATRIZIO IVO D'ANDREA, MASSIMO LUCIANI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 332/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 625/217; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Pensione Inpdai R.G.N. 762/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.332/18, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano rigettava la domanda di Pierluigi Gecherle volta alla riliquidazione della pensione di anzianità. Egli era stato assicurato per un periodo presso l’Inpdai, e poi presso l’Inps, fino al pensionamento. Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte che il trattamento pensionistico di Gecherle fosse soggetto al principio del pro rata, con applicazione del regime sostitutivo dell’Inpdai fino al 31.12.2002, data di soppressione dell’ente, e poi con applicazione del regime dell’AGO.

Negava,però, che fosse applicabile la clausola di salvaguardia, prevista dall’art.3, co.4 d.lgs. n.181/97, relativamente al calcolo del pro rata Inpdai, e che il trattamento pensionistico complessivo dovesse essere non inferiore a quello dovuto in base al regime dell’AGO. Avverso la sentenza Pierluigi Gecherle ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, Pierluigi Gecherle deduce violazione e falsa applicazione dell’art.4, co.3 d.lgs. n.181/97 per non avere la Corte d’appello applicato la clausola di salvaguardia prevista da tale norma al pro rata pensionistico calcolato secondo il regime sostitutivo dell’Inpdai, di modo che il trattamento pensionistico complessivo non poteva essere inferiore a quello corrispondente all’integrale applicazione del regime AGO.

Cita a sostegno la sentenza di questa Corte n.13980/18. Il motivo è infondato. Come ricordato nel motivo, questa Corte ha affermato che per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’Inpdai fino alla sua soppressione, il calcolo del trattamento pensionistico va operato tenendo conto anche della c.d. clausola di salvaguardia di cui all'art.3, co.4 d.lgs. n.181/97, che, già prima della soppressione dell’Inpdai, escludeva che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferiore a quello previsto dall'assicurazione generale obbligatoria (Cass.n.13980/18, Cass.n. 32738/21).

La clausola di salvaguardia opera però a parità di condizioni, come recita lo stesso art.3, co.4 d.lgs. n.181/97. L’operatività alle medesime condizioni implica, secondo quanto precisato da questa Corte (Cass.n.17706/20), un giudizio comparativo che deve aver riguardo anche alla contribuzione versata e non solo all'anzianità ed alla retribuzione, tenendo conto delle diverse retribuzioni pensionabili secondo i due regimi (Inpdai e AGO), ivi compresi i massimali, e delle diverse contribuzioni, inferiori per il settore riferibile all'Inpdai. Il motivo di ricorso non allega la prova concreta che il trattamento del pro rata Inpdai, a parità di condizioni, fosse deteriore rispetto a quello Inps.

Il ricorso si limita alla relativa affermazione,ma non specifica alcun dato di fatto necessario ad argomentare il giudizio comparativo tra i due regimi che avvenga a parità di condizioni, tenendo conto dei parametri sopra individuati da Cass.n.17706/20. Il ricorrente si è limitato a trascrivere nel ricorso due conteggi, di cui il primo fondato sulla distinzione tra pro rata Inpdai e pro rata Inps, e il secondo –più favorevole – fondato sul solo regime Inps per l’intero periodo di contribuzione versata, come se non si applicasse il criterio del pro rata.

I criteri giuridici in base ai quali siano stati redatti i conteggi, e in particolare in base al quale il secondo, invocato a proprio favore, sia davvero rispettoso dell’art.3, co.4 d.lgs. n.181/97 non sono espressi nel motivo di ricorso. In particolare, non viene allegato alcunché per spiegare che i due conteggi siano stati elaborati sul presupposto delle “medesime condizioni” richieste dalla norma. Non risultando offerti dal ricorso i necessari elementi per poter concludere che, in base alla clausola di salvaguardia rettamente applicata, ovvero considerando i parametri necessari a consentire un giudizio comparativo alle medesime condizioni, il trattamento pensionistico ricevuto in base al pro rata Inpdai fosse davvero deteriore rispetto a quello dovuto in forza del regime AGO, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d