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Ordinanza — n. 13835/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to total settlement and waiver of litigation costs between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13835/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a total settlement agreement between the parties. The appellant, Penta Consulting S.R.L., formally waived the cassation appeal with full compensation of litigation costs, a move ratified by the respondent, Carmine Enrico Turco. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the underlying employment dispute regarding unjustified dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: When parties reach an agreement to waive the appeal with full cost compensation, the proceedings are extinguished, and the exceptional cost-sharing rule does not apply.

Parole chiave

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waiver of appeal total cost compensation extinction of proceedings employment dispute cassation settlement arretrati di salario rinuncia a pretese di salario recesso dal contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3.stante l’accordo delle parti circa le spese processuali, le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate;
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
art. 391 c.p
risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3.stante l’accordo delle parti circa le spese processuali, le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23641 - 20 19 proposto da: PENTA CONSULTING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore della LINK S.R.L. Società unipersonale, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sandro MORONI; - ricorrent e - contro TURCO CARMINE ENRICO, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marzia NARDELLOTTO; Oggetto Rapporto di collaborazione R.G.N.23641/2019 Cron. Rep. Ud. 1 7 /0 4 /2024 CC - controricorrent e – avverso la sentenza n. 210 /20 19 , d ella Corte di Appello di VENEZIA, depositato il 08 / 07 / 20 19 , R.G. 485/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 /0 4 /2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATOche:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto dalla Link s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Padova n. 354/2017, che aveva accolto la domanda risarcitoria di Carmine Enrico Turco in ragione dell’illegittimo recesso per giusta causa intimatogli da detta società nell’ambito di rapporto formalizzato tra le parti con contratto di collaborazione e che aveva rigettat o l’opposizione al decreto ingiuntivo, relativa ad una mensilità vantata dal collaboratore;

2. avverso tale decisione la Link s.r.l.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi;

3. ha resistito l’intimato con controricorso; CONSIDERATOche:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale, con atto depositato telematicamente il 15.3.2024, con i relativi allegati, il difensore della Penta Consulting s.r.l., subentrata alla ricorrente per cassazione Link s.r.l., e munito di idonea procura speciale, rappresentando che la società originaria ricorrente era stata nelle more incorporata nella Penta Consulting (giusta atto di fusione prodotto in copia), ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione totale della spese di lite;

2. rileva il Collegio che tale rinuncia riflette una transazione intervenuta tra le parti (pure qui prodotta in copia), in cui, tra l’altro, la società si era appunto obbligata a rinunciare al ricorso per cassazione a spese compensate, e tanto in atto che risulta sottoscritto anche dal lavoratore controricorrente e dal suo attuale difensore/procuratore speciale, subentrato al precedente difensore, cui era stato revocato il mandato;

3. risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3.stante l’accordo delle parti circa le spese processuali, le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dichiara esti nto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit