Cassation court dismisses INPS appeal, ruling prescription terms differ for severance allowance computation versus the allowance itself.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected INPS's appeal against the Venice Court of Appeal's decision denying a worker's claim to include a specific allowance in his severance pay. INPS argued the claim was time-barred, but the court found the appeal irrelevant because the lower court correctly distinguished between the prescription period for the allowance's computation and the period for the severance allowance itself. Consequently, the court upheld the lower court's ruling that the worker's right to the computation was not prescribed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. 325/1988; D.P.R. 1032/1973: The court distinguishes between the prescription period for the computation of a specific salary item in severance and the prescription period for the severance allowance itself, ruling they are distinct legal concepts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38191/2019R.G. proposto da INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA V. CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro EUGENIO MAZZOLANI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PANSINI ANDREA FRANCESCO –controricorrente – Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Buonuscita –Assegno ad personam -Computo R.G.N. 38191/2019 Ud. 05/04/2024CC Sez. S4/L- R.G. 38191/2019 – CC 05/04/2024 - Pagina nr. 2 di 5 avverso la sentenza della Corte d'appello Venezia n. 137/2019 depositata il 04/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 137/2019, pubblicata il 4 giugno 2019, la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione dell’appellato EUGENIO MAZZOLANI, ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 418/2017. Quest’ultima, infatti, a propria volta, aveva accolto la domanda dello stesso EUGENIO MAZZOLANI volta a conseguire il computo nell’indennità di buonuscita dell’assegno ad personam non riassorbibile ex d.P.R. 325/1988 e Legge n. 544/1988, il cui diritto alla percezione era già stato riconosciuto da una precedente sentenza pronunciata nel 2009 tra l’odierno controricorrente – in quiescenza dal 1° dicembre 1999 -ed il MIUR.
2. Proposto appello da parte di INPS, la Corte d’appello ha disatteso la tesi dell’appellante, la quale aveva reiterato l’eccezione di prescrizione della pretesa dell’appellato, evidenziando che il pensionamento di quest’ultimo risaliva al 1999 e che nessun effetto interruttivo nei confronti dell’ente previdenziale poteva essere ricondotto alla sentenza del 2009, in quanto pronunciata all’esito di un giudizio nel quale la stessa INPS non era stata parte. La Corte territoriale, infatti, ha argomentato che il diritto del lavoratore al computo nell’indennità di buonuscita era sorto solo dopo che nel 2009 era stato accertato il diritto alla percezione dell’assegno all’esito di un giudizio che poteva essere instaurato unicamente nei confronti del datore di lavoro a non anche dell’INPS.
Sez. S4/L- R.G. 38191/2019 – CC 05/04/2024 - Pagina nr. 3 di 5 Osservato, a questo punto, che, dopo la sentenza del 2009, EUGENIO MAZZOLANI aveva agito nei confronti di INPS entro il termine di cinque anni dalla pronuncia stessa, la Corte territoriale ha concluso nel senso dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione e quindi del gravame.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre ora INPS. Resiste con controricorso EUGENIO MAZZOLANI.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso INPS deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, secondo comma, d.P.R. n. 1032/1973; 2934, 2935 e 2943 c.c. La ricorrente, da un lato invoca l’inopponibilità nei propri confronti del giudicato scaturito dalla decisione del 2009, non essendo stata parte del giudizio, con conseguente inidoneità di detto a giudizio a realizzare l’effetto interruttivo della prescrizione, e, dall’altro lato, invoca il disposto di cui all’art. 20, d.P.R. n. 1032/1973, sulla cui scorta si deve ritenere che la prescrizione del diritto azionato dall’odierno controricorrente abbia cominciato a decorrere dal 120° giorno dalla data di collocamento a riposo.
2. Il ricorso è infondato. Le argomentazioni in esso contenute, infatti, si riferiscono ad un profilo diverso da quello che ha costituito oggetto della decisione impugnata e si fondano su premesse che risultano, conseguentemente, non pertinenti. Sez. S4/L- R.G. 38191/2019 – CC 05/04/2024 - Pagina nr. 4 di 5 A venire in rilievo, infatti, non è il tema della prescrizione del diritto alla buonuscita – come invece sembra opinare la ricorrente – bensì il diverso profilo della computabilità nella buonuscita di una specifica voce stipendiale, peraltro oggetto di accertamento solo successivo, intervenuto solo nel 2009.
La decisione impugnata, quindi, ha ritenuto che il diritto azionato dall’odierno controricorrente fosse assoggettato ad un termine prescrizionale diverso e distinto dal termine di prescrizione che interessa invece l’indennità di buonuscita in sé, senza che tale affermazione specifica risulti adeguatamente impugnata dall’odierna ricorrente, la quale invece viene ad invocare l’orientamento di questa Corte relativo, appunto a tale secondo profilo, partendo, quindi, da premesse che non sono condivisibili. Risulta in tal modo superato anche il tema della opponibilità all’odierna ricorrente del giudicato formatosi in ordine alla precedente decisione del 2009, in quanto a rilevare nell’iter argomentativo della decisione impugnata non è l’opponibilità o meno all’odierna ricorrente della sentenza n. 155/2009, quanto l’affermazione ben diversa dell’autonomia del termine di prescrizione inerente il computo dell’assegno ad personam.
3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la Sez. S4/L- R.G. 38191/2019 – CC 05/04/2024 - Pagina nr. 5 di 5 debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i