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Ordinanza — n. 13823/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pension rights automatically accrue during prior hospital service periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13823/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that granted a worker a pension recalculation for service performed under a hospital convention. The INPS argued that regional laws limited pension benefits to time served within the current health authority, while the ASL contended that the worker's prior service should count. The court decided that pension rights automatically accrue based on continuous employment, meaning the earlier service period must be included in the final calculation.

Regesto Legislator

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Art. 2116 cod. civ.; Art. 76 DPR 761/1979: The principle of automatism of pension benefits applies to all mandatory systems, allowing only specific statutory derogations, and thus prior service under a different entity counts towards the final pension calculation.

Parole chiave

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automatism pension rights continuous employment period health service reform pension recalculation regional vs state law hospital convention service public sector workers ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 1 legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10
civ., l’INPS ha prospettato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n.
Art. 1 e 11 legge 8 marzo 1968, n. 152
civ., l’INPS ha prospettato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n.
Art. 1 e 3 legge 207/85
civ., l’INPS ha prospettato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n.
Art. 2116 cod. civ.
Ed infatti, il principio dell’automatismodelle prestazioniprevidenziali, di cui all’art. 2116, cod.
Art. 76 DPR 761/1979
In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8111/1995
Cass. n. 27427/2020
Corte Costituzionale n. 374/1997
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35990/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato DARIO MARINUZZI -ricorrente- contro ASL NA 1 CENTRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoFRANCESCO CAIA -controricorrente- BOERIO ANTIMO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3070/2019 depositata il23/05/2019, RG 4914/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024dal Consigliere IRENE TRICOMI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3070 del 2019, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS nei confronti di Boerio Antimo, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto in favore di quest’ultimo, dipendente del Comparto Enti locali e sanità per effetto dell’immissione nei ruoli della ASL Napoli 1- al ricalcolo del TFS con l’inclusione dell’intero periodo di servizio prestato, dal 1° agosto 1978 al 12 giugno 1985, quale infermiere in convenzione presso il Primo Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’INPS, prospettando un motivo di diritto.

3. Il lavoratore è rimasto intimato.

4. Ha resistito con controricorso l’ASL n. 1 Centro di Napoli. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., l’INPS ha prospettato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n.

10. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 ed 11 della legge 8 marzo 1968, n.152; Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 207/85”. Ha dedotto che per gli effetti della legge della Regione Campania n. 10 del 1978, oggetto dell’equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i Policlinici Universitari sarebbe il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (legge n. 207 del 1985). I soli ratei di trattamento di fine servizio a cui gli eredi del Tessitore avrebbero diritto sarebbero quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’ASL Napoli 1, e non anche quelli maturati durante il periodo di servizio fuori ruolo prestato in base ad una convenzione con il Primo Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (le cui competenze erano state successivamente trasferite all’Asl Napoli 1).

2. Il motivo non è fondato. L’art. 1 della legge della Regione Campania n. 10 del 1978 ha previsto: “La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Università degli studi di Napoli la convenzione di cui all’articolo 18 dellalegge 17 agosto 1974, n. 386, per l’espletamento dell’assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari Con detta convenzione sarà determinato l'importo complessivo per l'assistenza ospedaliera, ivi compreso l’onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che abbia espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e sia regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento.

Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari”.I principi affermati da Cass. n. 8111 del 1995, devono confrontarsi con il quadro normativo successivo. Va considerato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall'art.2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A. Inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza n. 8111 del 1995, secondo cui a favore della interpretazione proposta “depone anche il rilievo che ai sensi dell'art. 117, Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi” non corrisponde all’attuale quadro costituzionale, nel quale le regole del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (tutti) e il trattamento di fine servizio o rapporto sono di competenza legislativa statale.

Nella fattispecie in esame, pertanto, trovano applicazione i principi enunciati, da ultimo, da Cass. n. 27427 del 2020, sull’automatismo delle prestazioni previdenziali. Ed infatti, il principio dell’automatismodelle prestazioniprevidenziali, di cui all’art. 2116, cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell’automatismoal solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’Enteprevidenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.

In occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero.

3. Il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoin favore dell’ASL Na 1 Centro, atteso che il lavoratore è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’ASL Na 1 Centro, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico