Italian Supreme Court allows appeal against INPS, ruling small colony status depends on social facts, not just civil lease violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially allowed Luigi Zito's cassation appeal against the INPS, overturning a lower court's dismissal of his claim for agricultural unemployment benefits. The appellant argued that the lower court erred by focusing solely on a civil lease violation rather than the specific social and economic realities of the relationship. The Court agreed, holding that the existence of a 'small colony' must be assessed based on the actual nature of the association and the worker's status, not merely on the technical nullity of a sublease.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 L. 203/1982; Art. 2164 c.c.: The determination of a 'small colony' relationship for social security purposes requires a substantive analysis of the factual elements and the specific social context, rather than a mechanical application of civil law prohibitions on subleasing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ricorso 11503-2019 proposto da ZITO LUIGI, rappresentato e difes o , in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocatoALFONSO IULIANO, domiciliato presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANELLI, in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 20 – ricorrent e – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 497 del 201 8 della C ORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il 26 settem bre 201 8 (R.G.N. 608/2017).
R.G.N.11503/2019 Cron. Rep. C.C. 31/01/2024 giurisdizione Iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli. Piccola colonia. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 31 gennaio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Il signor Luigi Zito propone ricorso per cassazione, notificato il 25 marzo 2019 e affidato a tre motivi, contro la sentenza n. 497 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno e depositata il 26 settembre 2018, che ha respinto il gravame dell’odierno ricorrente contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha così confermato il rigetto della domanda di accertamento del rapporto di piccola coloniae di quella correlata, volta a conseguire l’indennità di disoccupazione. 2.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 2 maggio 2019 . 3.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater),e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–A fondamento della decisione, la Corte d’appello di Salerno ha argomentato che «se il cedente di un rapporto di piccola colonia deteneva i fondi in virtù di un contratto di fitto, non poteva, evidentemente, costituire sui medesimi fondi un rapporto di colonia senza incorrere nella violazione dell’art. 21 L. 203/1982» (pagina 3, punto 8). La Corte territoriale qualifica la nullità come assoluta ed insanabile, rilevabile ad opera di chiunque abbia interesse (pagina 3, punto 9), e reputa tale considerazione dirimente (pagina 3, punto 10) ai fini della conferma della decisione del Tribunale. -3 - 2.–Contro la sentenza d’appello, il signor Luigi Zito formula tre motivi di ricorso per cassazione. 2.1.–Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e dell’art. 2164 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Salerno nel considerare assorbente l’asserita violazione del divieto di subaffitto, che, peraltro, potrebbe essere eccepita soltanto dal locatore, nel termine di decadenza di quattro mesi dalla conoscenza della violazione. Nel caso di specie, non si potrebbe ravvisare alcun subaffitto, il quanto l’affittuario, lungi dal cedere il terreno «in sublocazione o subconcessione», si sarebbe associato con il ricorrente nella coltivazione del fondo, nell’àmbito «di un rapporto di piccola colonia che è di natura tipicamente associativa» (pagina 8 del ricorso per cassazione). 2.2.–Con la sec onda critica , il ricorrente si duole dell’omessa e/o dell’insufficiente motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), in relazione all’art. 21 della legge n. 203 del 1982 e all’art. 2162 cod. civ., e addebita ai giudici d’appello di aver configurato un generale divieto di dar vita a unrapporto associativo, in contrasto con l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità che tale rapporto, a determinate condizioni, consente. 2.3.– Con la terza censura, il ricorrente prospetta, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 2126 e 2697 cod. civ.e dell’art. 24 Cost.
La sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto si sarebbe soffermata unicamente sulla validità della scrittura privata della piccola colonia, senza vagliare, con l’espletamento delle prove richieste, la «sussistenza dei requisiti dell’attività svolta in ambito di piccola colonia» (pagina 12 del ricorso per cassazione), presupposto -4 - indispensabile per il sorgere del rapporto previdenziale (pagina 13 del ricorso per cassazione). 3.–Possono essere esaminati congiuntamente il primo e il terzo motivo, per l’inscindibile connessione che li unisce. 4.–Le doglianze sono ammissibili.
Il ricorso (in particolare, pagine 3, 4 e 5) ragguaglia in maniera puntualesugli antecedenti di fatto rilevanti e perciò consente a questa Corte d’inquadrare le censure, senza attingere a fonti estranee all’atto d’impugnazione. Dev’essere disattesa, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità che il controricorrente incardina sul difetto di autosufficienza (pagine 4, 5 e 6 del controricorso). 5.– I motivi interpellano questa Corte su una questione eminentemente giuridica e si rivelano fondati, nei termini di séguito esposti. 6.–A supporto della domanda d’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli per l’anno 2014, per un totale di 107 giornate, il ricorrente ha allegato l’instaurazione di un rapporto di piccola colonia con la signora Franca La Maida e lo svolgimento di un’attività di coltivazione, equiparata ai fini previdenziali al lavoro di bracciante. 7.– La sentenza impugnata (pagine 2 e 3, punti 7, 8, 9 e 10) s’incentra in via esclusiva sul dato della violazione del divieto di subaffitto, sancito dall’art. 21 della legge n. 203 del 1982, senza svolgere alcun accertamento sull’effettività del rapporto di piccola colonia, specificamente dedotto a sostegno delladomanda giudizial e . 8.–Colgono nel segno, a tale riguardo, le censure del ricorrente (in particolare, pagina 13 del ricorso), nella parte in cui imputano alla decisione d’appello di aver pretermesso la peculiarità dell’oggetto del contendere.
Tale carenza si apprezza sotto un duplice, concorrente, profilo. -5 - 8.1.–Anzitutto, la violazione del divieto di subaffitto, enfatizzata dalla sentenza d’appello, non si dimostra decisiva ai fini dell’accertamento dei diritti dedotti in causa, in quanto in questa sede non si controverte sulla validità del contratto stipulato dalle parti sul versante squisitamente civilistico. Invero, riveste rilievo cruciale la valutazione della sussistenza, della durata e della natura del rapporto di piccola colonia, che il ricorrente ha allegato a fondamento del diritto all’indennità di disoccupazione agricola.
Tale valutazione dev’essere condotta iuxta propria principia, nella prospettiva previdenziale che le domande del lavoratore e le difese dell’Istituto delineano come l’ineludibile parametro di giudizio. Sugli elementi che connotano il rapporto di piccola colonia ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale rivendicata, la sentenza impugnata, invece, non si attarda. 8.2.– In secondo luogo, al più complesso rapporto associativo, addotto a supporto delle pretese del ricorrente e assoggettato dalla legge n. 203 del 1982 a rigorosi e specifici presupposti di validità, non si attaglia l’inquadramento della fattispecie come mero subaffitto, ricondotto a una disciplina che, peraltro, ex professo legittima il solo locatore a dedurre la violazione del relativo divieto (art. 21, secondo comma, della legge n. 203 del 1982). 8.3.–In ultima analisi, nel polarizzare l’attenzione sul dato puro e semplice della nullità conseguente alla violazione del divieto di subaffittoe nell’omettere l’indispensabile indagine sul reale atteggiarsi delpeculiare rapporto sotteso alle pretese azionate , la decisione della Corte territorialepresta il fianco alle critiche formulate dal ricorrente. 9.– R esta assorbito l’esame del secondo mezzo , che sottende questioni consequenziali all’accertamento di un rapporto di piccola colonia, come quelle inerenti ai requisiti di liceità che devono contraddistinguerlo. -6 - 10.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione, e la cassazione della sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte. 11.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, rinnoverà la disamina della fattispecie controversa in conformità ai principi enunciati nella presente ordinanza.
Al giudice di rinvio è domandato il compito di valut are la sussistenza, l’effettività e la conformità al paradigma normativo del rapporto di piccola colonia. In tale scrutinio, si dovranno ponderare anche le argomentazioni illustrate nel controricorso(pagine 8 e 9) in ordine agli elementi costitutivi delrapporto in esame e, in particolare, ai requisiti dell’insufficiente redditività, così come tipizzati dall’art. 31 della legge n. 203 del 1982. Elementi che devono necessariamente essere vagliatiin concreto, alla luce della specificità della vicenda di cui oggi si discorre. 12.–Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il terzo m otiv o; dichiara assorbito i l secondo mezzo ; cassa la sentenza impugnata in relazione allecensure accolt e e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio,