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Ordinanza — n. 13802/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against labor court ruling on uniform change time allowance for nurses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13802/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the Regional Health Service's appeal against a lower court ruling awarding nurses additional pay for changing uniforms. The court affirmed that dressing constitutes a preparatory act essential to the nurse's work and rejected the employer's claims of excessive petition and procedural violations. Consequently, the lower court's decision to pay the employees was upheld, and the appellant was ordered to cover litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The court of appeal correctly dismissed the excessive petition claim and the violation of law argument, confirming that the lower court's interpretation of the workers' request based on all case files does not constitute a nullity or require a new factual evaluation.

Parole chiave

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labor law excessive petition uniform change nurse employment time allowance procedural violation labor court appeal compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
–Con il primo motivo l’Azienda deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
civ., dell’art. 112 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
civ., nonché art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per motivazione apparente, anche ex art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello rilevato il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado, che aveva accolto la domanda a decorrere dal 2009 in difetto di specifica richiesta in tal senso dei lavoratori.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758
Cass. Sez. L, 22/03/2018, n. 7199
Cass. Sez. L, 21/09/2004, n. 18930
7199; nello stesso senso, in precedenza, già Cass. Sez. L, 21/09/2004, n. 18930).
Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7802/2019 R.G. proposto da : Azienda Sanitaria Regionale Molise, rappresentata e difes a dall ’Avv. Mariano Prencipe, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Gambone Rita, Licursi Antonio, Luccitelli Carmela Teresa, Manes Franca, Miozza Angelo, Oddis Giampaolo, Di Paolo Maria Libera, Romano Paolo, Santoro Stefania, rappresentat i e difes i dall ’Avv.

Roberto D’Aloisio, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -controricorrenti- nonché contro Capozzi Monica, CiotolaAntonietta, Iacobelli Loredana, Macchiagodena Rosanna, Proietti Fabio; -intimati- avverso la sentenza di Corte d’appello di Campobasso n. 175/2018 depositata il04/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1.- La Corte d’appello di Campobasso ha respinto il gravame proposto dall’Azienda Sanitaria Regionale Molise(ASREM ) avverso la sentenza con cui, previo accertamento del diritto di alcuni lavoratori- infermieri in servizio presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli - al computo nell’orario lavorativo del tempo necessario per la vestizione degli indumenti di lavoro (stimato in complessivi venti minuti per ciascun turno), a veva condannato l’ente al pagamento della relativa retribuzione aggiuntiva maturata dai dipendenti per i turn i svolt i a decorrere dal mese di gennaio 2009. 2. -La Corte di merito, limitatamente a quanto qui rileva, ha condiviso l’assunto del giudice di primo grado in ordine all’applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di cd.

“cambio tuta” così come la valutazione sull’esito delle prove testimoniali espletate, sottolineando che nel caso di infermieri è indubbio che l’operazione di vestizione della divisa da infermiere «costituisce una indefettibile operazione preparatoria della prestazione di lavoro e ad essa funzionale», da compiersi, peraltro, in locali predisposti dal datore di lavoro, che fornisce anche gli indumenti da indossare, elementi espressivi della soggezione al potere di eterodirezione di parte datoriale, non essendo consentito che l’infermiere giunga in ospedale con la divisa già indossata.

Quanto, poi, all’eccezione di ultrapetizione sollevata dall’azienda appellante (sul rilievo che il Tribunale avrebbe riconosciuto l’obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione aggiuntiva a far data dal gennaio 2009 benché nel ricorso i lavoratori si fossero limitati a chiedere la condanna al pagamento di 90.000,00 euro complessivi, senza ancorare tale emolumento ad una data precisa), la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse fornito un’adeguata motivazione, riportandola espressamente («La presente pronuncia si riferisce a tutti i turni lavorativi svolti dai ricorrenti a partire da gennaio 29009, periodo dal quale si chiede la tutela, come evincibile dalle schede allegate al ricorso»). 3. -Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’ASREM per tre motivi, cui resistono i dipendenti già appellati indicati in epigrafe con controricorso, mentre gli altri, pure come sopra indicati, sono rimasti intimati. 4. -Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. –Con il primo motivo l’Azienda deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e/o 111 Cost., anche in relazione alla violazione degli artt. 112, 113, e 132 n. 4 cod. proc. civ., nonché art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per motivazione apparente, anche ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello fatto ricorso ad una motivazione per relationemrispetto al dedotto vizio di ultrapetizione, senza dare conto delle specifiche censura avanzate e dei precisi motivi di appello formulati sul punto. 1.1.

– Il motivo è infondato, in quanto la motivazione addotta dal la Corte d’appello, nel richiamare il percorso motivo del giudice di primo grado,ha espresso, sia pure sinteticamente, una effettiva valutazione di condivisione sul punto del ragionamento svolto dal Tribunale , in riferimento alla domanda avanzatadai lavoratori, interpretata anche in base alle schede allegate al ricorso ( in tal senso, Cass. Sez. 1, 05/08/2019, n. 20883, secondo cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame). 2. - Con il secondo motivo l’Azienda deduce la v iolazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art.2103 cod. civ. e del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto alle differenze retributive in difetto di prova circa l’effettivo tempo impiegato e la relativa sottoposizione al potere eterodirettivo del datore di lavoro. 2.1.

–La censura, nei termini formulati, è inammissibile, perché dietro l’apparente schema del vizio di violazione di legge si mira in realtà a sollecitare una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (in tal senso, fra molte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758). Nella specie, il motivo tende in maniera inammissibile a prospettare una rivalutazione dell’esito della prova testimoniale svolta e delle valutazioni espresse sul punto dai giudici di merito. 3.- Con il terzo motivo l’Azienda torna a censurare la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello rilevato il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado, che aveva accolto la domanda a decorrere dal 2009 in difetto di specifica richiesta in tal senso dei lavoratori. 3.1.

– Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello, come già osservato in relazione al primo motivo, ha escluso il vizio di ultrapetizione richiamando la valutazione espressa sul punto dal giudice di primo grado, che ha interpretato la domanda proposta in base a tutti gli atti processuali, ivi comprese le schede allegate al ricorso, in conformità all’indirizzo espresso da questa Corte in ordine ai casi di nullità del ricorso (pure e vocata nel motivo) , secondo cui, n el rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva( così, Cass.

Sez. L, 22/03/2018, n. 7199; nello stesso senso, in precedenza, già Cass. Sez. L, 21/09/2004, n. 18930). 4. – Il ricorso va quindi respinto, con conseguente condanna dell’ASREM al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dell’Avv. Roberto D’Aloisio, dichiaratosi antistatario, mentre nulla va disposto in favore degli intimati in difetto di attività difensiva. 5. –Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Roberto D’Aloisio, antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il