Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requires re-evaluation of evidence, a function reserved for trial courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant challenged a bankruptcy court's rejection of his labor claim, arguing the trial judge failed to properly evaluate witness testimony regarding his employment history. The court ruled that assessing the credibility and weight of testimonial evidence is a substantive function reserved for the court of first instance, which the appellate court cannot perform.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, nn. 4) and 5) c.p.c.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence or re-examine the factual findings of the court of first instance, as such functions are strictly reserved for the trial judge.
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10085/2023r.g., proposto da Bocciero Salvatore, elett. dom.to presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Marra. ricorrente contro Fallimento Sweet Touch srl, in persona del curatore pro tempore, elett. dom.to presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Antonietta Ventrone. controricorrente avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicato in data 17/04/2023, n.r.g. 5044/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2024dal Consigliere dott.
Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.-Con istanza di insinuazione al passivo, Bocciero Salvatore chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento di Sweet Touch srl per la complessiva somma di euro 328.299,61, di cui euro 38.787,85 a titolo di t.f.r. e la residua a titolo di differenze retributive. Al riguardo deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società dall’01/02/2000 fino all’ottobre OGGETTO: opposizione allo stato passivo -onere della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato presupposto del credito vantato - 2012, senza soluzione di continuità e senza che il rapporto lavorativo fosse stato mai regolarizzato. 2.- Il Giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo e non ammetteva il credito rivendicato dal Bocciero, ritenendo insussistente la prova dell’asserito rapporto di lavoro subordinato. 3.-Proposta opposizione dal Bocciero, istruita la causa, il Tribunale, con il decreto indicato in epigrafe, rigettava l’opposizione, ritenendo che il Bocciero non avesse adempiuto il proprio onere probatorio, in considerazione sia della genericità e dell’assoluta incertezza delle deposizioni testimoniali circa l’inizio dell’asserito rapporto di lavoro e l’articolazione giornaliera ed oraria della prestazione lavorativa, sia dell’assenza di qualunque elemento documentale anche relativo all’attività svolta dalla società ed in particolare alle sue dimensioni, ciò che nella prospettazione dell’opponente giustificava la sua usurante prestazione lavorativa giornaliera. 4.- Avverso tale sentenza Bocciero Salvatore ha proposto ricorso per cassazione, affidato adun motivo. 5.-Fallimento Sweet Touch srl ha resistito con controricorso. 6.-Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE 1.-Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n .
5) e 4) , c.p.c., articolato in una pluralità di censure,il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2094 c.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2094, 2222 c.c., 115 e 116 c.p.c. In sostanza il ricorrente addebita al Tribunale un malgoverno delle risultanze istruttorie ed in particolare delle deposizioni testimoniali. Precisa di finalizzare l’impugnazione alla sola domanda relativa al trattamento di fine rapporto. Il motivo è inammissibile in relazione a tutte le censure, in quanto volte a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie (ed in particolare quanto alla valenza degli ordini asseritamente impartiti al Bocciero dal legale rappresentante della società), attività riservata al giudice di merito ed interdetta in sede di legittimità.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma