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Ordinanza — n. 13799/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible for late filing of counterclaim and failure to prove demotion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13799/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the worker's appeal against the lower court's dismissal of his demotion claim inadmissible. The worker argued that the employer violated statutory procedures for changing job duties, but the court found the appeal procedurally defective due to a late-filed counterclaim. Consequently, the court rejected the appeal without reviewing the merits of the alleged demotion.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the counterclaim is filed late in violation of statutory time limits, and the court cannot re-evaluate factual findings on demotion absent procedural compliance.

Parole chiave

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inadmissible appeal late counterclaim demotion claim contract interpretation procedural preclusion trasferimento dei rapporti di lavoro riconoscimento dell'origine professionale trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 2103 c.c.
Art. 2113 c.c.
Art. 1423 c.c.
Art. 1429 c.c.
Art. 370 c.p.c.
33425/2022); 9.non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in quanto il controricorso, pur regolarmente notificato, è stato depositato tardivamente, in violazione dell’art. 370 c.p.c., con conseguente inammissibilità delcontroricorso tardivo e delle memoriedepositate dalla parte intimata ai sensi dell'art.
Art. 380 bis c.p.c.
370 c.p.c., con conseguente inammissibilità delcontroricorso tardivo e delle memoriedepositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; infatti, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art.
Art. 1369 c.c.
Art. 1366 c.c.
e dell'interpret azione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass.
art. 2103 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 701/2021
Cass. n. 11666/2022
Cass. n. 34795/2021
1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. n. 34795/2021, n.
Cass. n. 33425/2022
Cass. n. 23921/2020
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Sentenza — n. 31133/2021 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding non-automatic transfer rights due to collective agreement procedures.
Ordinanza — n. 32450/2023 — snciv
Italian Supreme Court dismisses labor dispute appeal regarding illegal subcontracting in railway maintenance contracts.
Ordinanza — n. 20570/2025 — snciv
Italian court dismisses worker's appeal to keep super-minimum after contract change due to lost specific role.
Ordinanza — n. 32498/2021 — snciv
Cassation court dismisses customs agency appeal regarding public employee salary classification upon voluntary transfer.
Ordinanza — n. 20379/2022 — snciv
Cassation court dismisses airline companies' appeal regarding collective dismissal validity and statute of limitations. The court rejects the argument that the 60-day appeal period expired for the transfer of employment relationship. The ruling confirms the lower court's finding of illegitimate dismissal under collective procedures. The court holds that the transfer of the business relationship does not trigger the strict statute of limitations for appeal. The decision upholds the worker's right to reinstatement and compensation. The ruling emphasizes the exceptional nature of the closure provisions. The court orders the companies to pay litigation costs. The judgment clarifies the scope of appeal deadlines in transfer cases. The legal principle protects employees in complex corporate restructurings. The outcome favors the employee against the employer's procedural defenses.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11519-2019 proposto da: CATANIA GIUSEPPE DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GUERRERA GRIMALDI; -ricorrente - contro RAFFINERIA DI GELA S.P.A., VERSALIS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 341/B, presso lo studio dell'avvocato MARIO GUIDO, rappresentate e difese dall'avvocato LUIGI SCORNAJENGHI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 312/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 31/10/2018 R.G.N. 170/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Mansioni superiori – rapporto privato R.G.N.11519/2019 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela di rigetto della domanda di Giuseppe Davide Catania di accertamento dell’illegittimità del demansionamento subito attraverso la modifica del proprio contratto di lavoro (asseritamente avvenuto in corrispondenza della cessione del ramo d’azienda e del conseguente passaggio dalle dipendenze di Versalis S.p.A. alle dipendenze di Raffineria di Gela S.p.A.) e di condanna al pagamento delle differenze retributive e dei danni a vario titolo subiti; 2.la Corte territoriale, per quanto qui rileva, escludeva la sussistenza del demansionamento lamentato dal ricorrente, rilevando che l’indicazione nel contratto di lavoro stipulato dal lavoratore e da Versalis (immediatamente prima del passaggio a Raffineria di Gela) dello svolgimento di mansioni di tecnico di laboratorio era frutto di un errore materiale (evidente e riconoscibile), avendo in realtà le parti concordato l’attribuzione delle mansioni di operatore di processo addetto all’impianto, ed essendo state tali mansioni svolte dall’inizio del rapporto; 3.avverso la sentenza d’appello ricorre il lavoratore con un motivo; resistono le società Versalis S.p.A e Raffineria di Gela S.p.A. con controricorso congiunto; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.parte ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1423 e 1429 c.c., per avere la Corte territoriale escluso il demansionamento operato da parte datoriale con il contratto di lavoro del 19.3.2009, che sostituiva il contratto del 22.1.2009, giustificando il mutamento di mansioni sulla base della reale intenzione della società, non considerando che sarebbe stato necessario seguire la procedura indicata dall’art. 2103 c.c.; 2.il motivo risulta inammissibile; 3.secondo la g iurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione del contratto, tale attività, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà deicontraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata algiudice di merito; tale operazione consta di due fasi, delle quali la prima, consistente nella ricerca e nell’individuazione della comune volontà deicontraenti, quale tipico accertamento di fatto riservato algiudice di merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., mentre la seconda, concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche se ne è allegata e provata la riferibilità alcontratto e al relativo contenuto, potendo formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento all’individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (cfr.

Cass. n. 10745/2022, n. 3115/2021); 4.si è precisato che il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola e del suo formale significato, prescrive la più ampia dilatazione degli elementi diinterpretazione; tuttavia, la censura in sede di legittimità dell'interpretazionedi una clausola contrattuale offerta dalgiudice di merito impon e al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dalgiudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza (cfr.

Cass. n. 34687/2023); 5.nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato, attraverso un corretto utilizzo dei canoni di ermeneutica contrattuale, che, nel contratto di lavoro in discussione, l’iniziale assegnazione del ricorrente alle mansioni di tecnico di laboratorio era stata frutto di un mero errore materiale, dovuto al riferimento alle mansioni che svolgeva il padre dell’odierno ricorrente presso la società convenuta, essendo, in realtà, pacifica tra le parti l’adibizione alle mansioni di operatore di processo addetto all’impianto; tant’è che la Corte d’Appello ha osservato che fu la stessa società Raffineria di Gela a sollevare il problema della non corretta indicazione dell’inquadramento nel contratto, nella relativa immediatezza dell’inizio del rapporto, attraverso apposita comunicazione in data 12.3.2009, sottoscritta dal lavoratore senza contestarne il contenuto per alcuni anni; 6.tanto premesso, le doglianze del lavoratore non colgono la ratio decidendi della pronuncia impugnata; infatti, il ricorso insiste da un lato nel contestare la reale volontà delle parti come ricostruita dai giudici di merito, sconfinando in una richiesta di rivalutazione dei fatti; dall’altro lato, nell’affermare la nullità del contratto stipulato con Raffineria di Gela avendo parte datoriale assegnato il lavoratore a mansioni inferiori senza seguire la procedura indicata dall’art.2103 c.c., non fornisce elementi utili a dimostrare la violazione dei principi di ermeneutica contrattuale;7.osservato che le censure di parte ricorrente tendono, inammissibilmente, a ottenere una rivisitazione del fatto, va ribadito che l'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr.

Cass. n. 701/2021; n. 11666/2022); 8.in questo senso, deve altresì darsi conto dell’evoluzione dell’orientamento circa la gerarchia dei criteri ermeneutici: secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, pur assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti, deve invero essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quelli dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpret azione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. n. 34795/2021, n. 33425/2022); 9.non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, in quanto il controricorso, pur regolarmente notificato, è stato depositato tardivamente, in violazione dell’art. 370 c.p.c., con conseguente inammissibilità delcontroricorso tardivo e delle memoriedepositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; infatti, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., norma che, ai fini della tempestività del controricorso, prevede il rispetto del duplice termine di legge per la notifica (comma 1) e per il deposito dell’atto notificato (comma 3); rimangono a carico della parte inosservante delle regole del rito le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita (cfr.

Cass.n. 23921/2020); 10.stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica