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Ordinanza — n. 13770/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because appellant withdrew the case, extinguishing the proceedings and shifting costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13770/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished after the appellant, Angelo Petracca, formally withdrew the case and requested cost compensation. The underlying dispute involved Petracca's right to be assigned to a school district in Puglia based on proximity to a disabled student's residence. Since the appellant voluntarily abandoned the litigation, the court ruled that no further judgment on the merits was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 374 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished and the withdrawing party bears the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs cassation appeal voluntary abandonment necessità d'istruzione scolastica speciale grado di invalidità persone con disabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 374 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Le spese di lite devono essere compensate ex art. 92 c.p.c. e n essuna dichiarazione deve essere emessa in ordine al versamento, ai sensi dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
e n essuna dichiarazione deve essere emessa in ordine al versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 92 c.p
Le spese di lite devono essere compensate ex art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 34025 del 5 dicembre 2023
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Testo completo

B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27975/2021proposto da: Angelo Petracca, rappresentato e difes o da ll’Avv. Vincenzo Parato ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pavia 2, presso l’Avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa; -ricorrente- contro Ministero dell’Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- nonché Ufficio scolastico regionale per la Lombardia; - intimato - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 9 25 /2021, pubblicata il 28 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell’Istruzione ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 65/20 che aveva accertato il diritto di Angelo Petracca, docente di scuola secondaria, di essere assegnato all’ambito territoriale Puglia con attribuzione di sede sulla base dei posti disponibili prima dell’attuazione del PSM, secondo il principio della maggiore vicinanza alla residenza del disabile in situazione di gravità.

La Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 925/2021, ha accolto il gravame. Angelo Petracca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il solo Ministero dell’Istruzione si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Conatto depositato il 23 febbraio 2024 Angelo Petracca ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione. Tale atto è stato notificato. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese di lite devono essere compensate ex art. 92 c.p.c. e n essuna dichiarazione deve essere emessa in ordine al versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto , considerat o l ’esito del giudizio e le ragioni poste a fondamento della rinuncia (Cass., Sez. 3, n. 34025del 5 dicembre 2023 ).

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio; -compensa le spese. Così deciso in Roma