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Ordinanza — n. 13752/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; pensioner's withdrawal extinguishes proceedings and triggers cost sharing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13752/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's withdrawal due to reaching pensionable age. The Ministry of Education opposed the withdrawal, but the court ruled that such an act automatically terminates proceedings without requiring acceptance. Consequently, the court ordered the integral sharing of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 3, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A withdrawal from a cassation appeal extinguishes the proceedings and precludes the application of the special cost-sharing measure for rejected appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs sharing pensionable age cassation appeal ritiro dell'istanza giudiziaria pensionamento rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 3, c.p.c.
- la rinuncia è stata comunicata al controricorrente a cura della cancelleria in data 29/02/2024, ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
-in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140
Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10137/2019 R.G. proposto da : Marchitiello Emilia, rappresentata e difes a dall ’Avv. Paolo Lombardi, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 305/2018 depositata il21/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che: 1.– la professoressa Emilia Marchitiello proponeva ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe; 2. –il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca resisteva con controricorso; 3. – con atto depositato in data 28/02/2024 la professoressa Marchitiellodichiarava di rinunciare al ricorso per aver raggiunto l’età della pensione e, dunque, per sopravvenuta carenza di interesse , instando per la compensazione delle spesedi lite; 4. - la rinuncia è stata comunicata al controricorrente a cura della cancelleria in data 29/02/2024, ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ritenuto che: 1. - l a rinuncia al ricorso per cassazione produce l ’ estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio(così, fra molte Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140); 2. - in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente per effetto del raggiunto pensionamento, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti; 3. -in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(così, Cass.

Sez. 3, 05/12/2023 , n. 34025 ) .

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese processuali fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/04/2024. laPresi