Cassation court declares appeal inadmissible for late EU directive implementation damages claim by medical specialists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Presidency of the Council of Ministers inadmissible regarding damages for delayed EU directive implementation. The lower court had awarded compensation to medical specialists who completed their training between 1983 and 1991, while the government argued for a narrower scope. The court ruled the claim inadmissible because it sought to extend rights to specialists who finished training before January 1983, contradicting established case law, and failed to provide specific legal reasoning for its interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, 7 Directive 75/362/EEC; Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.: Claims for damages regarding late implementation of EU medical training directives are inadmissible if they seek to extend eligibility to specialists who completed their training prior to the directive's effective scope, lacking specific legal reasoning to contradict established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 357/2019R.G. proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore e domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –ricorrente – contro ANSALDI SALVATORE, BONINI GIULIO, BORGHI STEFANIA, BOTTAI COSTANZA, CLAUDIONE MATTEO, DE FEO FRANCESCO, DE RISI ENZO, DI MAGGIO GIOVANNI, FONDELLI CECILIA, Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato –Medici specializzandi – Tardivo recepimento direttive unionali –Risarcimento R.G.N. 357/2019 Ud. 16/04/2024CC Sez.
S4/L- R.G. 357/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 2 di 6 FUSI LUCIANA, GIANNI SIMONETTA, LASCHI GEMMA, LIBERATORI PATRIZIA, MARRELLI GIUSEPPE, MENCARELLI MARIA, MEUCCI DANIELA, PANNACCI ANDREA, PAOLIERI MASSIMO, PARLANTI STEFANO, POZZI MAURIZIO, PROVVEDI TIZIANA, TRABALZINI FRANCO, ZACCHEI FABIO tutti domiciliat i ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato BETTI ALESSANDRO –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appello Firenze n. 1653/2018 depositata il 09/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/04/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 1653/2018, pubblicata il 9 luglio 2018, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione degli appellati PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MIUR, MINISTERO DEL LAVORO, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, ha parzialmente accolto l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 620, del 27 febbraio 2014, condannando la sola PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI a corrispondere il risarcimento dei danni per tardiva attuazione delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore di un gruppo di medici che avevano frequentato corsi di specializzazione negli anni tra il 1983 ed il 1991.
2. Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte fiorentina ha, in primo luogo disatteso il motivo di gravame con il quale veniva Sez. S4/L- R.G. 357/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 3 di 6 impugnata la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di MIUR, MINISTERO DEL LAVORO, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE. La Corte d’appello, invece, ha accolto l’appello nei confronti della sola PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, escludendo che la pretesa degli originari ricorrenti si fosse estinta per prescrizione, avendo i medesimi azionato il proprio diritto – con citazio ne del 22 luglio 2008 - entro il termine decennale dall’entrata in vigore – il 27 ottobre 1999 –della Legge n. 370/1999. La Corte territoriale ha quindi proceduto alla quantificazione del risarcimento spettante ad ognuno degli ex-specializzandi.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre ora la PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI. Resistono con controricorso SALVATORE ANSALDI ed altri.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della direttiva CEE 82/76, dell'art. 2, paragrafo 1, lett.
c) e dell’art. 3 paragrafo 1 e 2 della direttiva CEE 76/363, nonché dell'allegato alla direttiva 75/363 82/76. Con riferimento alla posizione dei soli GIULIO BONINI, COSTANZA BOTTAI, GIOVANNI DI MAGGIO, LUCIANA FUSI, SIMONETTA GIANNI, DANIELA MEUCCI, ANDREA PANNACCI, si deduce che, essendosi i medesimi immatricolati nell’anno 1982, risulterebbe esclusa la fondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria, dal momento che il diritto ad un’adeguata remunerazione è scaturito dalla disciplina Sez. S4/L- R.G. 357/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 4 di 6 euronunitaria solo per coloro che hanno iniziato un corso di specializzazione in data successiva al 29 gennaio 1982, data di entrata in vigore della Direttiva n. 82/76.
Argomenta quindi la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto ai controricorrenti in questione la remunerazione per l'integrale periodo intercorrente tra il 1982 e il 1991, avendo gli stessi diritto al risarcimento per l'inadempimento dello Stato agli obblighi della direttiva solamente a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, dovendosi quindi commisurare il risarcimento non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, momento a partire dal quale si è verificato l'inadempimento.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. In primo luogo, si deve rilevare che, come eccepito anche in controricorso, nessuna doglianza viene mossa nel ricorso in relazione alle posizioni degli altri soggetti che avevano proposto appello innanzi alla Corte di Firenze (SALVATORE ANSALDI, STEFANIA BORGHI, MATTEO CLAUDIONE, FRANCESCO DE FEO, ENZO DE RISI, CECILIA FONDELLI, GEMMA LASCHI, PATRIZIA LIBERATORI, GIUSEPPE MARRELLI, MARIA MENCARELLI, MASSIMO PAOLIERI, STEFANO PARLANTI, MAURIZIO POZZI, TIZIANA PROVVEDI, FRANCO TRABALZINI, FABIO ZACCHEI), i quali, quindi, sebbene parti del giudizio di appello, risultano ormai estranei alla materia del contendere. 2.2.
In secondo luogo, si deve rilevare che la decisione impugnata si è conformata al consolidato principio enunciato da questa Corte, a mente del quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. Sez. S4/L- R.G. 357/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 5 di 6 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE(Cass.
Sez. 3 - Ordinanza n. 12677 del 10/05/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022; Cass. Sez.U - Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 ; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 23491 del 26/08/2021; Cass. Sez. U - Sentenza n. 20348 del 31/07/2018). Il ricorso, quindi, risulta,già per tale motivo, inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c., non offrendo elementi per non confermare o mutare l’orientamento. Ulteriormente, lo stesso sembra attribuire alla decisione impugnata un’interpretazione del dato normativo di cui, tuttavia, non è dato trovare riscontro nella motivazione della decisione medesima, da ciò derivando un ulteriore profilo di inammissibilità,costituito dall’assenza di specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016), avendo la ricorrente omesso di indicare le norme di legge di cui lamentavala violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastavano col precetto normativo (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Sez. S4/L- R.G. 357/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 6 di 6 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
4. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma1-quater , d.P.R. n. 115 / 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P. Q. M. La Corte: dichiarainammissibile il ricorso; condanna la ricorrent e a rifondere a i controricorrent i le spese del giudizio di Cassazione, che liquid