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Ordinanza — n. 13700/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific CPC articles and raise new issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13700/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the heirs' challenge to the lower court's judgment regarding unpaid wages. The appellants argued for nullity of service and insufficient reasoning but failed to specify the exact legal provisions violated or introduce new facts. The court ruled that the arguments were precluded because they ignored the lower court's existing reasoning and did not meet the strict requirements for admissibility under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to specify the exact article of the Code of Civil Procedure violated and raises issues not previously discussed or precluded by the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal Code of Civil Procedure failure to cite article preclusion of new issues nullity of service insufficient reasoning labor dispute retribuzione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Più nello specifico, benché la censura non faccia espresso riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n.
Art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.
“doppia conforme”, il motivo s’imbatte nella preclusione di cui ai commi quarto e quinto dell’art. 348 ter c.p.c.
Art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012
ad opera dell’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv.
L. n. 134/2012
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
art. 348 ter c.p
“doppia conforme”, il motivo s’imbatte nella preclusione di cui ai commi quarto e quinto dell’art. 348 ter c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25753-2019 proposto da: SPARACINO LUCIA, SPARACINO GRAZIELLA, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato DOMENICO RIZZOTTI; -ricorrenti - contro LOWE WARNAKULASURIYA PRISAL SUDHARSHAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERESIO 24, presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO TAVILLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 304/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 332/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Lavoro subordinato R.G.N.25753/2019 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1922/2015, il Tribunale di Messina, nella dichiarata contumacia delle convenute Sparacino Graziella, Lucia e Palmira, assunta prova testimoniale e disposta C.T.U. contabile, aveva accolto la domanda proposta da Lowe Warnakulasuriya Prisal Sudharshan contro le suddette, nella qualità di eredi del defunto Sparacino Carmelo, già titolare della trattoria Dudù, e in proprio, sull’assunto che l’attore avesse lavorato come cuoco presso detto esercizio, prima, alle dipendenze del suindicato de cuius e, poi, senza soluzione di continuità, con le sue eredi; condannava, pertanto, le convenute al pagamento dell’importo complessivo di € 341.426,61, per differenze retributive a vario titolo e per TFR, oltre accessori e spese processuali.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Messina rigettava l’appello proposto da Sparacino Lucia e Sparacino Graziella contro la suddetta decisione di primo grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale anzitutto riteneva infondata l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, sollevata dalle due appellanti. Nel merito, disattendeva le deduzioni di queste ultime secondo le quali i fatti rappresentati nel ricorso dell’attore non corrispondevano al reale accadimento e mancavano riscontri probatori, esse sottolineando il carattere temerario dell’azione.

4. Avverso tale decisione, Sparacino Lucia e Sparacino Graziella hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento”, le ricorrenti insistono preliminarmente “sul vizio di notifica del ricorso introduttivo del Giudizio di primo grado”. Sostengono che: “Il ricorso asseritamente notificato alle odierne ricorrenti, resta radicalmente nullo stante la necessità di dover procedere presso il domicilio di ciascun erede del Signor Sparacino Carmelo: onere non adeguatamente né regolarmente assolto dalla controparte”.

2. Con un secondo motivo denunciano: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In tal senso si riferiscono alla sentenza n. 542/2016 del Tribunale di Messina che aveva rigettato il ricorso promosso da tale Soris Antony Dilan nei confronti di Sparacino Lucia, Sparacino Graziella, quali eredi di Sparacino Carmelo in procedimento in cui aveva deposto come teste l’attuale controricorrente, ritenuto, però, inattendibile in quella sede. Deducono allora che la Corte d’appello di Messina non ha tenuto conto minimamente di tale circostanza, dalla quale dovrebbe trarsi in sintesi che anche il menzionato Soris, che aveva deposto quale teste nel procedimento che qui ci occupa, sarebbe “assolutamente inattendibile”.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. Esso, infatti, difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agli art. 366, comma primo, n.

4) e 6) c.p.c. e 369, comma secondo, n.

4) c.p.c. Più nello specifico, benché la censura non faccia espresso riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. e pur facendo cenno (anche) ad una radicale nullità del ricorso, dal contenuto della censura si arguisce che le ricorrenti alludono ad una nullità (non del ricorso, ma) della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Ebbene, anzitutto, neanche specificano come e quando tale notifica fosse stata eseguita e nei confronti di chi (delle tre convenute in prime cure), rimandando genericamente alla documentazione che dichiarano di aver prodotto anche in questa sede.

Non tengono conto, poi, in alcun modo del dato che esse, in veste di appellanti, avevano già sollevato analoga eccezione innanzi alla Corte territoriale, la quale, come accennato in narrativa, si era espressamente pronunciata su tale questione, con una motivazione (cfr. pag. 3 della sua sentenza), che è pertanto ignorata dalle ricorrenti. Queste ultime, inoltre, neanche specificano quali precise disposizioni in tema di notificazione sarebbero state violate. Piuttosto, allegano del tutto genericamente che Sparacino Graziella soffrirebbe “di gravi carenze psichiche” e che vi sarebbe “una quasi congenita conflittualità (tutt’oggi aperta) con le sorelle Palmira e Lucia”, pur facendo cenno in seguito a sentenza di legittimità che aveva distinto tra nullità ed inesistenza della notificazione (cfr. pagg. 5-6 del ricorso).5.

Parimenti inammissibile è il secondo motivo per analoghe ragioni.

6. Tale censura, pur non essendo stato specificato anche in questo caso a quale delle tassative ipotesi dell’art. 360, comma primo, c.p.c., s’intenda far capo, è da ricondurre al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n.

5) c.p.c. “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (nella premessa rubrica della stessa si fa riferimento, però, anche all’ipotesi del mezzo di censura come delineata prima della novella del n.

5) del primo comma dell’art. 360 cit. ad opera dell’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv. con mod. nella L. n. 134/2012). 6.1. Ebbene, trattandosi di c.d. “doppia conforme”, il motivo s’imbatte nella preclusione di cui ai commi quarto e quinto dell’art. 348 ter c.p.c. 6.2. Anche in questa censura, del resto, è ignorata la motivazione della sentenza qui impugnata, nella quale, pur dubitandosi della attendibilità proprio del teste indicato dalle ricorrenti, la Corte distrettuale ha ritenuto di dover confermare la decisione del Tribunale in base ad altre fonti di prova e tenendo conto di quanto ritenuto non contestato dalle allora appellanti (cfr. pagg. 3-5 dell’impugnata sentenza).

7. Le ricorrenti, pertanto, di nuovo soccombenti, devono essere condannate al pagamento, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, e distrae in favore del difensore del controricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific