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Ordinanza — n. 13694/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry's appeal against appellate ruling declaring fixed-term contracts illegal and awarding damages to public employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13694/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of the Interior's appeal against an appellate court decision that declared fixed-term contracts illegal and awarded damages to Serena Quaglietti. The Ministry argued that the lower court failed to consider a subsequent stabilization of the employee, which they claimed would erase the illegality. The court ruled that this stabilization was a fact occurring after the appellate judgment and thus inadmissible in the cassation phase, as it could not reopen the factual investigation. Consequently, the appeal was dismissed, and the Ministry was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.lgs. n. 165/2001; Art. 32, comma 5, l. n. 183/2010: A subsequent fact occurring after the appellate judgment cannot be raised in cassation to modify the outcome of a damages claim for abuse of fixed-term contracts, as it would improperly reopen the factual phase.

Parole chiave

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abuse of fixed-term contracts public employment law subsequent fact inadmissibility damages for illegal contracts cassation procedural limits restituzione dell'assistenza sociale prestazioni compensative indennizzo statale

Disposizioni normative citate

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Art. 36 d.lgs. n. 165/2001
183/2010 quantificato in 12 mensilità; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti non essendo rispondenti ad esigenze temporanee ed eccezionali come richiesto dall’art. 36 d.lgs.
Art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Art. 2043 c.c.
Art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
30555/2022 cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendone e richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp.
Art. 372, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 96, ultimo comma, c.p.c.
380 bis di condanna del Ministero ricorrente ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c. stante l’insussistenza di un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali; - che non sussistono le condizioni richieste dall’art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
stante l’insussistenza di un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali; - che non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
183/2010 quantificato in 12 mensilità; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti non essendo rispondenti ad esigenze temporanee ed eccezionali come richiesto dall’art. 36 d.lgs.
artt. 2043 c.c
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce il carattere meramente apparente della motivazione espressa dalla Corte territoriale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 36 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30555/2022
Cass. n. 15240/2021
Cass. n. 15240/2021, 14815/2021, Cass.
Cass. n. 14815/2021
Cass. n. 15353/2020
15240/2021, 14815/2021, Cass. n. 15353/2020, Cass.
Cass. n. 29779/2018
15353/2020, Cass. n. 29779/2018, Cass.
Cass. n. 7060/2018
29779/2018, Cass. n. 7060/2018, Cass.
Cass. n. 6935/2018
7060/2018, Cass. n. 6935/2018) così da risultare essere stata adottata come misura satisfattiva alternativa al risarcimento economico del c.d.
Cass. n. 17361/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13146-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro QUAGLIETTI SERENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3891/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2019 R.G.N. 2342/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 22 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGOR.G.N.13146/2019 Cron. Rep. Ud.21/03/2024 CC ed in parziale accoglimento della domanda proposta da Serena Quaglietti nei confronti del Ministero dell’Interno, dichiarava l’illegittimità dei contratti di somministrazione e a termine in virtù dei quali avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero e condannava l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 quantificato in 12 mensilità; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto idonea la sentenza di primo grado a sostenere la statuizione di nullità dei predetti contratti non essendo rispondenti ad esigenze temporanee ed eccezionali come richiesto dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e fondata la pretesa risarcitoria, con applicazione del c.d. danno comunitario da liquidare secondo i criteri fissati dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell’Interno affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Quaglietti; - che la controricorrente ha poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce il carattere meramente apparente della motivazione espressa dalla Corte territoriale; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 36 d.lgs. n. 165/2001, 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001 e 32, comma 5, l. n. 183/2010, imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione della futura stabilizzazione della Quaglietti, erroneamente non considerando la valenza di cancellazione dell’illecito, con esonero dal relativo risarcimento, che rivestirebbe la sola previsione della stabilizzazione; - che il primo motivo risulta infondato essendo la motivazione dell’impugnata sentenza, per quanto sintetica, idonea ad esprimere le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento del rigetto dei motivi di gravame date, quanto al primo di tali motivi, dal riferimento per relationem al convincimento del primo giudice in ordine all’inconfigurabilità dell’esigenza di dar corso alle procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari quale ragione temporanea ed eccezionale legittimante la deroga alla disciplina sull’impiego flessibile in ambito pubblico, quanto al secondo motivo dal rilievo attribuito al giudicato interno formatosi per mancata impugnazione del capo della sentenza di prime cure in ordine all’illegittimità dei contratti di somministrazione, quanto al terzo dalle ampie argomentazioni su cui ha fondato la ritenuta applicabilità ai fini della quantificazione del danno dell’art. 32, l. n. 183/2000; - che, di contro , il secondo motivo deve ritenersi inammissibile; - che l’eccezione dell’asserita stabilizzazione della controricorrente è stata sollevata dalla difesa erariale nel corso del giudizio di appello in previsione della sua successiva attuazione, di fatto, tuttavia, intervenuta a seguito del D.M. 6.12.2018, con decorrenza 1.1.2019 e quindi successivamente alla sentenza d’appello; - che tanto configura un fatto sopravvenuto rispetto al giudizio d’appello, non deducibile in questa sede per le ragioni già precisate da questa Corte con la sentenza n. 30555/2022 cui il Collegio ritiene di dare continuità, condividendone e richiamandone la motivazione ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; -che, trattandosi di eccezione di merito e non di mera difesa, tale essendo il dedurre che la successiva stabilizzazione della controricorrente (fatto) avrebbe l’effetto giuridico di impedire, modificare o estinguere il diritto al risarcimento per equivalente economico del c.d. danno comunitario da abuso nelle assunzioni precarie, ma altresì di eccezione in senso lato e non legittimandosi alcuna deroga perché quello su cui si basa l’eccezione della difesa erariale sarebbe un fatto sopravvenuto, ostandovi il dirimente rilievo che nel giudizio di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti (e, a fortiori, neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito), fatti che a loro volta non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali (essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.); - che le suddette considerazioni tanto più rilevano nella presente controversia atteso che la stabilizzazione non determina alcun automatico effetto giuridico né sulla domanda né sulla disciplina del rapporto controverso, che ha pur sempre bisogno della mediazione d’una ulteriore verifica in punto di fatto circa l’essere o meno l’eccepita stabilizzazione del lavoratore causalmente connessa con l’abuso di assunzioni a termine (sui limiti e sui presupposti dell'efficacia riparatoria della stabilizzazione cfr.

Cass. n. 15240/2021, 14815/2021, Cass. n. 15353/2020, Cass. n. 29779/2018, Cass. n. 7060/2018, Cass. n. 6935/2018) così da risultare essere stata adottata come misura satisfattiva alternativa al risarcimento economico del c.d. danno comunitario;- che, pertanto, l’eccezione del Ministero ricorrente può essere intesa soltanto come mera (inammissibile) sollecitazione a riaprire una fase istruttoria ormai definitivamente chiusa dopo la pronuncia d’appello; - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza, stante il rigetto della domanda avanzata con la memoria ex art. 380 bis di condanna del Ministero ricorrente ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, c.p.c. stante l’insussistenza di un uso abusivo del ricorso per cassazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali; - che non sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non applicandosi la norma nei confronti delle amministrazioni della Stato, che mediante il meccanismo della prenotazione a debito sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex aliis, Cass. n. 17361/2017)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,