Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13688/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows public employee to claim points for ASL service as non-economic public entity, not state administration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13688/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the public employee's appeal against the Second Instance Court's rejection of her request for additional points. The employee argued that Local Health Authorities (ASLs) are distinct from State administrations under the relevant law, whereas the lower court incorrectly classified them as state entities. The court agreed, ruling that ASLs are non-economic public entities rather than state administrations, thereby validating the employee's claim for the specific point value based on her prior service.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001; The Local Health Authorities (ASL) constitute non-economic public entities distinct from State administrations, allowing public employees to claim specific point values for services rendered to them under the public service grading regulations.

Parole chiave

Generato dall'IA
public service grading Local Health Authorities non-economic public entities State administration distinction public employee rights affezione accertata dopo il servizio accredito per compiti assistenziali determinazione del grado d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
Con un unico motivo le parti ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell’originaria domanda della controricorrente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6-3, n. 36856 del 26 novembre 2021
ha chiarito che le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) hanno natura giuridica di enti pubblici non economici(Cass., Sez. 6-3, n. 36856 del 26 novembre 2021).2)Il ricorso è accolto.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23819/2019 proposto da: MIUR e Istituto comprensivo statale di Nereto-Sant’Omero-Torano Nuovo, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrenti- contro Cinzia Ferretti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emilia Pulcini e Lorenzo De Gregoriis ed elettivamente domiciliata presso la prima in Roma, via Dora 1; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 448/2019, pubblicata il 13 giugno 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cinzia Ferretti, iscritta nelle graduatorie d’istituto di III fascia della Provincia di Teramo, relativamente al personale ATA del servizio scolastico, ha chiesto accertarsi il suo diritto al riconoscimento del punteggio di 0,60 in relazione al servizio prestato l’ASL di Teramo per il periodo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001 e ottenere di conseguenza la piena valutazione di diritto del servizio scolastico prestato alle dipendenze dell’Istituto scolastico di Nereto - Sant’Omero - Torano Nuovo per i g iorni 6, 7 e 8 marzo 2017, previa disapplicazione dei provvedimenti contrassegnati ai nn.

Prot. 1559 del 15 maggio 2017 e n. 1721 del 26 maggio 2017, che le avevano negato tale diritto. Il Tribunale di Teramo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 765/2018, ha accolto il ricorso. Il MIUR e l’Istituto comprensivo statale di Nereto-Sant’Omero-Torano Nuovo hanno proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 448/2019, ha rigettato. Il MIUR e l’Istituto comprensivo statale di Nereto-Sant’Omero-Torano Nuovo hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

L’intimata si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con un unico motivo le parti ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 perché la corte territoriale avrebbe errato nel ricondurre le Aziende sanitarie locali nel novero delle Amministrazioni statali,con conseguente possibilità di valutare il servizio prestato presso le stesse ai fini del riconoscimento del punteggio di 0,60 nella graduatoria di III fascia del personale ATA.La doglianza è fondata. La controricorrente ha chiesto che le fosse riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,60 nell’ambito della graduatoria d’istituto di III fascia del personale ATA in relazione al servizio prestato presso l’ASL di Teramo dal 4 settembre 2000 al 3 settembre 2001 Ciò sulla base dell’allegato A del d.m. n. 717 del 2014, nella parte in cui consente, in sede di aggiornamento della citata graduatoria, di tenere conto del servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici.

La Corte d’appello di L’Aquila ha ritenuto che l’ASL fosse da considerare amministrazione statale. Questa conclusione non è condivisibile. Infatti, l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che ‹‹Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale››.

Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello Stato. Detta disposizione contiene una definizione di amministrazione pubblica che, però, è più ampia di quella di amministrazione statale, considerando altri enti che sono posti sullo stesso piano di quest’ultima, pur essendo formalmente distinti. D’altronde, anche la giurisprudenza di questa S.C. ha chiarito che le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) hanno natura giuridica di enti pubblici non economici(Cass., Sez. 6-3, n. 36856 del 26 novembre 2021).2)Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto dell’originaria domanda della controricorrente. Le spese di lite di merito sono compensate in ragione dell’alterno esito del giudizio nei vari gradi. Le spese di lite di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il ricorso; - cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l ’originaria domandadella controricorrente; -compensa le spese dei gradi di merito; - condanna la controricorrente a rifondere le spese di lite di legittimità, che liquida in € 2.500,00per compenso, e a rimbors