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Ordinanza — n. 13677/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to client's withdrawal, extinguishing proceedings and ordering full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13677/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant, A G S.R.L., formally withdrew its appeal against the Second Instance Court's judgment. Although the appellant's lawyer initially filed a withdrawal act, the court confirmed the regularity of this renunciation and the parties' agreement on cost allocation. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the merits of the variable remuneration dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 306, last paragraph, c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and if the parties agree on costs, they are fully compensated between them.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cost compensation renunciation of cassation procedural extinction azione di contestazione riesame della rendita AI aggio

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;3.
Art. 306, last paragraph, c.p.c.
ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., stante l’accordo delle parti circa le spese processuali, dette spese devono essere interamente compensate;
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
art. 391 c.p
risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;3.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8740-2023 proposto da: A G S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato ROCCO AGOSTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO GUARNIERI; -ricorrente - contro CALAMIA ANTONINO, elettivamente domiciliato in Roma, VIALE DEI COLLI PORTUENSI N. 152 presso lo studio dell'avvocato NADIA DI VICINO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO GIANGRAVE'; -controricorrente - avverso la sentenza n. 568/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/10/2022 R.G.N. 249/2021; Oggetto Pattuizione su elemento retributivo variabile R.G.N.8740/2023 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATOche:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello proposto dalla A G s.r.l. nei confronti di Calamia Antonino contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. 45/2021; accoglieva, invece, l’appello proposto dalla AEG Riscossioni s.p.a. contro la stessa sentenza e, in riforma della stessa, revocava nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 528/2019 emesso il 22 novembre 2019; compensava per metà le spese del giudizio tra il Calamia e la A G s.r.l. e condannava quest’ultima alla rifusione della restante metà in favore del Calamia, come liquidate per ogni grado; condannava, invece, l’appellato alla rifusione, in favore della AEG Riscossioni s.p.a. delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate per ogni grado, e poneva a carico della A G s.r.l. il c.d. raddoppio del contributo unificato;

2. avverso tale decisione la A G s.r.l.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. ha resistito l’intimatoCalamia con controricorso; CONSIDERATOche:

1. il difensore della ricorrente ha depositato telamaticamente in data 30.11.203 atto in cui la ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e che è sottoscritto anche dal suo difensore;

2. risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;3. ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., stante l’accordo delle parti circa le spese processuali, dette spese devono essere interamente compensate;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le partile spese del giudizi