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Ordinanza — n. 13675/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares process extinguished per procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13675/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the appellant, A G S.R.L., formally withdrew its cassation appeal against the lower court's judgment. The appellant's lawyer submitted a written renunciation of the appeal, which the court verified as regular and timely. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without further disposition on costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the immediate extinction of the judicial process, terminating the litigation without the need for further procedural orders.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process cassation procedure appellant renunciation procedural termination indennità di buonuscita indennizzo pecuniario indennità di gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
art. 391 c.p
risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3197-2022 proposto da: A G S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato ROCCO AGOSTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO GUARNIERI; -ricorrente - contro CALAMIA ANTONINO; -intimato - avverso la sentenza n. 361/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 490/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Licenziamento di dirigente R.G.N.3197/2022 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC RILEVATOche:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla A G s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Lucca n. 273/2020, e in altrettanto parziale riforma di tale decisione, riconosceva ex art. 429, comma 3, c.p.c. sulle somme liquidate al cui pagamento in favore di Calamia Antoninodetta società era stata condannata a titolo di indennità di mancato preavviso ed a titolo di indennità supplementare, con decorrenza dalla data del licenziamento e sino al soddisfo, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolarsi sulle predette somme capitali via via rivalutate, e condannava la società appellante a rifondere all’appellato le spese del doppio grado del giudizio, come distintamente liquidate per ogni grado;

2. avverso tale decisione A G s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’intimato è rimasto tale non avendo svolto difese in questa sede; CONSIDERATOche:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato telematicamentein data 2.2.2024 atto in cui quest’ultima rinuncia al ricorso per cassazione e che è sottoscritto anche dal suo difensore;

2. risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

3. nulla dev’essere disposto quanto alle spese, in quanto l’intimato non ha svolto difese in questa sede di legittimità;4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. C