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Ordinanza — n. 13671/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against labor dispatch contract nullity, ruling decadence applies to lack of written form.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13671/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation overturned the Palermo Court of Appeal's decision regarding a labor dispatch contract. The lower court had excluded the statute of limitations (decadence) from applying to contracts void for lack of written form, distinguishing them from those void for other reasons. The Court ruled that the decadence period applies universally to all nullity scenarios under the relevant law, including missing written forms, thereby invalidating the lower court's distinction.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1 d.lgs. 81/2015; Art. 38, comma 1 d.lgs. 81/2015: The decadence period for challenging labor dispatch contracts applies equally to nullity due to lack of written form, as the statutory framework encompasses all such defects under a unified temporal limit.

Parole chiave

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labor dispatch contract lack of written form decadence period nullity of contract statute of limitations Cassation Court subordinate employment lavoro a tempo determinato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39, comma 1 d.lgs. 81/2015
Questa Corte di legittimità, infatti, di recente, ha chiarito che la decadenza dall’impugnativa del contratto di somministrazione di lavoro ex art. 39 del d.lgs.
Art. 38, comma 1 d.lgs. 81/2015
Secondo la ricorrente, non risultava a pieno integrato il requisito di cui all’art. 38, comma 1, d.lgs.
Art. 38, comma 2 d.lgs. 81/2015
Secondo la ricorrente, non risultava a pieno integrato il requisito di cui all’art. 38, comma 1, d.lgs.
Art. 33, comma 1 d.lgs. 81/2015
in questione, che, a sua volta, richiama le condizioni di cui all’art. 33, comma 1, la predetta ipotesi della nullità viene ad essere inclusa nell’ambito di operatività della disciplina in tema di decadenza (così Cass., sez.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
81/15 in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., ord. 6.7.2023, n. 19216
33, comma 1, la predetta ipotesi della nullità viene ad essere inclusa nell’ambito di operatività della disciplina in tema di decadenza (così Cass., sez. lav., ord. 6.7.2023, n. 19216).
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 28912/2023 — snciv
Court dismisses appeal against labor contract conversion to indefinite term for Chamber of Commerce special company employee.
Ordinanza — n. 6237/2026 — snciv
Cassation court dismisses Poste Italiane's appeal regarding illegal labor subcontracting and de facto employment relationship. The court rejects the claim that the contract was merely a service agreement. The decision upholds the lower court's finding of a direct employment relationship. The ruling clarifies the distinction between legitimate subcontracting and illegal labor intermediation. The court emphasizes the necessity of organizational autonomy for the contractor. The judgment confirms the workers' rights to back pay and benefits. The case establishes strict criteria for identifying disguised employment. The outcome favors the employees against the public utility company. The decision reinforces the principle of substantive over formalistic analysis. The ruling ensures compliance with labor standards in public contracts.
Ordinanza — n. 21645/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against labor dispute judgment regarding collective agreement application and wage calculations.
Ordinanza — n. 8568/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of third-party appellants due to internal res judicata.
Ordinanza — n. 22827/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of decisive factual omission in labor dispute judgment.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33544-2019 proposto da: SEGESTA AUTOLINEE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI CARDONE, LUIGI CIMINO; -ricorrente - contro MICCICHE' GIUSEPPE; -intimato - avverso la sentenza n. 124/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/05/2019 R.G.N. 996/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Contratti di somministrazione di lavoro a termine Decadenza R.G.N.33544/2019 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dalla Segesta Autolinee s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2553/2017 e in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto da Miccichè Giuseppe contro la medesima decisione, e quindi, in parziale riforma di quest’ultima, dichiarava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Micciché e la Segesta Autolinee s.p.a. con mansioni di operatore di esercizio par. 140 del CCNL Autoferrotranvieri a far data dal 18.10.2015 e condannava la predetta società a ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro tra dette parti e al risarcimento del danno patito dal lavoratore,in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto percepito dal lavoratore, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva anzitutto diversa da quella previgente la disciplina introdotta in materia di decadenza dal d.lgs. n. 81/2015, il cui art. 39, rubricato “Decadenze e tutele”, al comma 1 prevede: “Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore ai sensi dell’articolo 38, comma 2 (cioè quando “la somministrazione avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d)” nde) trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore”; mentre analoga disposizione non è riferita anche al caso di somministrazione nulla per difetto di forma disciplinato dal comma 1 del medesimo art. 38 (“In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore”).

3. Concludeva, quindi, che soltanto nel vigore del d.lgs. n. 81/2015 (pubblicato su G.U. del 24.6.2015) l’azione diretta a far valere la nullità del contratto di somministrazione per difetto di forma non è soggetta al termine di decadenza, come invece accade(va) nella vigenza del d.lgs. n. 276/2003.

4. Riteneva, perciò, che, in relazione al caso di specie, il lavoratore era decaduto dall’impugnazione di tutti i contratti stipulati entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015, con conseguente impossibilità di esame di qualsivoglia vizio di merito riproposto in secondo grado con l’appello incidentale.

5. Rilevava, però, che, per il periodo successivo, la nuova disciplina non prevede più l’onere di impugnazione entro il termine di decadenza di 60 giorni nei casi in cui si faccia valere la nullità della somministrazione per difetto di forma.

6. Considerava allora: che il primo contratto successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2015 e impugnato per tale motivo è quello del 18.10.2015, stipulato tra la Segesta e l’agenzia di somministrazione Quanta s.p.a.; che, come documentalmente provato, tale contratto era stato sottoscritto solo da quest’ultima e non anche da Segesta; che la conseguente nullità per difetto di forma scritta era stata tempestivamente eccepita dal lavoratore; e che tale vizio, a norma del cit. art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, determinava la nullità del contratto di somministrazione ed il lavoratore doveva essere considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatrice Segesta.

7. Osservava, ancora, che la declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro tra il Miccichè e Segesta dal 18.10.2015 assorbiva ogni altro motivo di impugnazione dei contratti successivi, mentre erano inammissibili per intervenuta decadenza tutte le impugnazioni, sia per difetto di forma che per vizi di merito, dei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 (25.6.2015), tenuto conto che il primo atto di impugnazione stragiudiziale è del 12.8.2016.

8. Infine, in accoglimento del secondo motivo dell’appello principale della società, procedeva a riquantificare l’indennità risarcitoria che riteneva dovuta al lavoratore.

9. Avverso tale decisione, la Segesta Autolinee s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

10. Il lavoratore intimato non ha svolto difese in questa sede.

11. La società ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 38 e 39 d.lgs. 81/15 in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3. Illogicità della motivazione in relazione alla conversione del rapporto di lavoro”. Richiamato il contenuto delle disposizioni del d.lgs. n. 81/15 indicate in rubrica e poste le stesse a raffronto con quelle previgenti, deduce che le norme del d.lgs. 276/03 e del d.lgs. 81/15 sono assolutamente speculari nella regolamentazione della nullità del contratto per mancanza di forma scritta – ricadente comunque nella disciplina della “somministrazione irregolare”, e dunque non appariva fondata l’asserzione della Corte territoriale che, invece, basava la propria decisione su una presunta difformità tra le due norme.

2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 38 comma 1 d.lgs. 81/15 in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 numero 5 cpc”. Secondo la ricorrente, non risultava a pieno integrato il requisito di cui all’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 81/15, atteso che il contratto commerciale di somministrazione era stato stipulato per iscritto e conteneva tutti gli elementi essenziali richiesti, e, come gli altri, era stato sottoscritto dalla parte preponente Quanta s.p.a., ed entrambe le parti vi avevano dato esecuzione.

3. Il primo motivo è fondato per la parte in cui vi si lamenta la violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

4. Questa Corte di legittimità, infatti, di recente, ha chiarito che la decadenza dall’impugnativa del contratto di somministrazione di lavoro ex art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 si applica anche all’ipotesi di nullità del contratto stesso per mancanza di forma scritta ai sensi del precedente art. 38, comma 1, poiché attraverso il rinvio operato dal citato art. 39 all’art. 38, comma 2, del d.lgs. in questione, che, a sua volta, richiama le condizioni di cui all’art. 33, comma 1, la predetta ipotesi della nullità viene ad essere inclusa nell’ambito di operatività della disciplina in tema di decadenza (così Cass., sez. lav., ord. 6.7.2023, n. 19216).

Tale principio di diritto è stato enunciato in relazione a fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, rispetto alla quale, peraltro, era oggetto di ricorso per cassazione altra sentenza della medesima Corte territoriale. Pertanto, in relazione al caso di specie il Collegio non intravede plausibili ragioni per discostarsi dall’orientamento delineato in tale ordinanza, diffusamente motivata con riferimento alla ricostruzione del quadro normativo (cfr. in particolare § 12-19 della parte motiva di Cass. n. 19216/2023, cui si rimanda anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.).

5. La sentenza della Corte d’appello, siccome motivata come riferito in narrativa, non è conforme al su enunciato principio di diritto, sicché dev’essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, il che riveste valore evidentemente assorbente rispetto a quanto dedotto nel secondo motivo. La cassazione dev’essere disposta con rinvio, perché, come già evidenziato in narrativa, la Corte di merito aveva giudicato assorbito ogni motivo di impugnazione dei contratti di lavoro somministrato successivi a quello del 18.10.2015, erroneamente giudicato esente dalla decadenza di cui all’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.6. Conclusivamente, assorbito il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla medesima Corte territoriale che, in differente composizione, oltre a regolare le spese di questo giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il caso conformandosi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’a