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Decreto — n. 13644/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 13644/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, representing the plaintiff, had not requested a decision on the termination proposal despite the deadline passing. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to respond proposal statutory forty day period waiver of appeal rights procedural costs award ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
173/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 11/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
173/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 11/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20211/2023 R.G. proposto da: AGLIATA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER, N. 44, presso lo studio dell’avvocato MANGAZZO FRANCESCO (MNGFNC73B02B963D) rappresentata e difeso dagli avvocati LAUDADIO MARIA LAURA RITA (LDDMLR61C62B180L), AMMENDOLA PAOLA (MMNPLA80S55F839K) -ricorrente- contro ASL NAPOLI 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SAN BERNARDO, 101, presso lo studio dell’avvocato TERRACCIANO GENNARO (TRRGNR60E08F839R) rappresentata e difesa dall'avvocato DE MARIA BRUNO (DMRBRN68C10F839X) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 173/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 11/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l