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Ordinanza — n. 13589/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects a clerical error in an order by replacing the wrong case number with the correct one.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13589/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to Order No. 28391/2023 due to a clerical error where the wrong case number was cited. The applicants argued that the text referenced Order No. 12707/2023 instead of the actual Order No. 12709/2023 involving them. The court ruled that this discrepancy constituted a material error susceptible to correction because it involved a mere drafting mistake rather than a substantive issue.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 1 bis, comma 1 lett. a), d.l. 168/2016: A clerical error manifesting as a wrong citation of a case number, where the referenced order concerns different parties, constitutes a material error subject to ex officio correction.

Parole chiave

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clerical error correction material error c.p.c. wrong case number citation drafting mistake ex officio correction substantive judgment integrity administrative procedure correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
la richiesta di correzione d’ufficio trova fondamento nel primo comma dell’art. 391 bis, come modificato dall’art.
Art. 1 bis, comma 1 lett. a), d.l. 168/2016
391 bis, come modificato dall’art. 1 bis, comma 1 lett. a), d.l. 168/2016, conv.
d.lgs. n. 149 del 2022
380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19601 del 2011
Cass., S.U. n. 16415 del 2018
19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass.
Cass. n. 572 del 2019
16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass.n.
Cass. n. 16877 del 2020
Cass. n. 12184 del 2020
non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass.
Cass. n. 10203 del 2009
21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U.
Cass., S.U. n. 9438 del 2002
10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZADI CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 21328-2019 proposto da: PIRAS MARIO, DEIANA FABIO, SERRA IVAN, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARINO SARRITZU; -ricorrenti - contro DE VIZIA TRANSFER S.P.A.; -intimata - per la correzione dell'ordinanza n. 28391/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/10/2023 R.G.N. 21328/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. con ordinanza di questa Corte n. 28391/2023 è stata disposta la correzione dell’errore materiale commesso nella stesura della ordinanza n. 12709/2023; per ulteriore errore, nella ordinanza n. 28391/2023, ed esattamente nel Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.21328/2019 Cron. Rep. Ud.27/02/2024 CC dispositivo e nel § 9 della motivazione, è stata indicata l’ordinanza oggetto di correzione come avente il n. 12707/2023 anziché il n. 12709/2023; 2. è stata quindi fissata d’ufficio l’adunanza camerale per procedere alla correzione della ordinanza n. 28391/2023; la fissazione dell’adunanza camerale è stata comunicata alle parti; è stata depositata memoria nell’interesse dei signori Piras Mario, Deiana Fabio e Serra Ivan;

3. il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

4. la richiesta di correzione d’ufficio trova fondamento nel primo comma dell’art. 391 bis, come modificato dall’art. 1 bis, comma 1 lett. a), d.l. 168/2016, conv. dalla legge 197/2016 e poi dal d.l. 149 del 2022;

5. l’errore materiale rilevato d’ufficio sussiste e deve essere corretto;

6. questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass.n. 16877 del 2020);

7. nel caso in esame, nella ordinanza n. 28391/2023, ed esattamente nel dispositivo e nel § 9 della motivazione, è stata indicata l’ordinanza oggetto di correzione come avente il n. 12707/2023 anziché il n. 12709/2023;8. l’ordinanza di questa Corte n. 12709/2023 è stata pronunciata tra Mario Piras, Fabio Deiana e Ivan Serra e la De Vizia Transfer spa, mentre la ordinanza n. 12707/2023 ha definito un procedimento tra altre parti processuali, e ciò rende evidente l’errore materiale commesso;

9. deve quindi disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la ordinanza di questa Corte n. 28391/2023, dovendosi sostituire il riferimento fatto, nel dispositivo e nel § 9 della motivazione, alla ordinanza n. 12707/2023 con il riferimento alla ordinanza n. 12709/2023, che è quella pronunciata tra i signori Mario Piras, Fabio Deiana e Ivan Serra e la De Vizia Transfer spa;

10. non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U. n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte di cassazione n. 28391/2023 sia corretta dovendosi sostituire il riferimento fatto, nel dispositivo e nel § 9 della motivazione, alla ordinanza n. 12707/2023 con il riferimento alla ordinanza n. 12709/2023, pronunciata tra i signori Mario Piras, Fabio Deiana e Ivan Serra e la De Vizia Transfer spa. Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della ordinanzan. 28391/20