Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13545/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses labor credit appeal as time-barred due to lack of holiday term suspension in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13545/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the labor creditor's appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the creditor argued that holiday periods should suspend the time limit for bankruptcy credit admission, the court ruled this suspension does not apply to labor credit disputes. Consequently, the appeal was rejected as time-barred, and the creditor was ordered to pay the opposing party's legal fees and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 c.p.c.; Art. 92 r.d. 12/1941; Art. 1, 3 l. 742/1969: The suspension of time limits during holiday periods does not apply to proceedings regarding the admission of labor credits in bankruptcy, rendering such appeals time-barred if filed outside the standard period.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy credit admission labor credit time limit holiday term suspension inadmissible appeal procedural deadline onere della prova del contribuente mancata prova della solvibilità responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369, first paragraph, c.p.c.
380bis, primo comma c.p.c., una sintetica proposta di definizione del giudizio per essere stato il ricorso, notificato come sopra, depositato il 30 agosto 2021, oltre il termine prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma c.p.c.;4.
Art. 92, r.d. n. 12 of 1941
5 del 2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d.
Art. 1 and 3, Law n. 742 of 1969
10944; Cass. 13 febbraio 2018, n.
Art. 380bis, first paragraph, c.p.c.
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult.
Art. 380bis, second paragraph, c.p.c.
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult.
Art. 380bis, third paragraph, c.p.c.
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult.
Art. 380bis1, second paragraph, last part, c.p.c.
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult.
Art. 96, third paragraph, c.p.c.
149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
Art. 96, fourth paragraph, c.p.c.
149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.
Art. 13, paragraph 1 quater, d.p.r. n. 115 of 2002
10944; Cass. 13 febbraio 2018, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 24 November 2009, n. 24665
Cass. S.U. 5 May 2017, n. 10944
Cass. 13 February 2018, n. 3436
Cass. 9 May 2022, n. 14579
Cass. S.U. 27 September 2023, n. 27433
Cass. S.U. 13 October 2023, n. 28540
Cass. S.U. 20 September 2019, n. 23535
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21775-2021 proposto da: COLUMELLA SAVERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLO STIGLIANO, VITO MENZULLI; -ricorrente - contro FALLIMENTO TRA.DE.CO. S.R.L., in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell'avvocato ENZO AUGUSTO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA MERICO; -controricorrente - avverso il decreto n.cronologico 5764/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositatoil 01/07/2021 R.G.N. 4142/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Oggetto Improcedibilità ricorso R.G.N.21775/2021 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 CC RILEVATOCHE 1. con decreto 1 luglio 2021, il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 98 l. fall., da Saverio Columella allo stato passivo del Fallimento Tradeco s.r.l., dal quale era stato escluso il credito, insinuato in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bisn. 1 c.c., di € 42.001,76 a titolo di T.f.r. e di € 6.256,00a titolo di ultime tre retribuzioni e altri emolumenti. Preliminarmente ravvisata la tempestività dell’opposizione, esso ne ha tuttavia ritenuto l’infondatezza per mancanza di prova dell’effettività del rapporto di lavoro, sulla sola base formale della produzione del CUD 2018, di tre buste paga e dell’estratto contributivo, senza deduzione di idonea prova orale, a fronte de“gli sviluppi dell’indagine a carico dell’opponente per i reati di bancarotta fraudolenta fondati sull’asserito ruolo di amministratore di fatto della società e tuttavia privi di valenza probatoria – allo stato – in questa sede civile”, onerante il lavoratore della prova del“l’entità dell’attività svolta, quanto ad orario e a giorni lavorativi, nonché” del“l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa”: invece, mancata;

2. con atto notificato il 30 luglio 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il Fallimento con controricorso;

3. con atto comunicato il 1° settembre 2023, il Consigliere delegato dal Presidente di Area ha formulato, a norma dell’art. 380bis, primo comma c.p.c., una sintetica proposta di definizione del giudizio per essere stato il ricorso, notificato come sopra, depositato il 30 agosto 2021, oltre il termine prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma c.p.c.;4. con istanza 11 ottobre 2023, sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale in data 10 ottobre 2023, il lavoratore ha richiesto la decisione, ai sensi dell’art. 380bis, secondo comma c.p.c., per cui è stata fissata l’odierna adunanza;

5. entrambe le parti hanno comunicato memoria finale;

6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso, notificato il 30 luglio 2021, è stato depositato il 30 agosto 2021, oltre il termine prescritto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma c.p.c.;

2. in tema di fallimento, anche nelle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, pur applicandosi in via generale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, ai giudizi per l'accertamento dei crediti concorsuali, non opera in quelli in cui si controverta dell'ammissione allo stato passivo dei crediti di lavoro, i quali, benché da trattarsi con il rito fallimentare, sono assoggettati al regime previsto dall'art. 3 citato, in ragione della materia che ne forma l'oggetto (Cass. S.U. 24 novembre 2009, n. 24665; Cass. S.U. 5 maggio 2017, n. 10944; Cass. 13 febbraio 2018, n. 3436; Cass. 9 maggio 2022, n. 14579);

3. in ordine alladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380bis, terzo comma c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nelladecisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. S.U. 27 settembre 2023, n. 27433; Cass. S.U. 13 ottobre 2023, n. 28540);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza, la condanna ad una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., oltre che ad una somma di denaro in favore della cassa ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi, in € 3.500,00 per compensi professionali, in € 1.750,00 ai sensi degli artt. 380bis e 96, terzo comma c.p.c. e € 2.500,00 ai sensi degli artt. 380bis e 96, quarto comma c.p.c., oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric