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Ordinanza — n. 13518/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses pension claim for old-age retirement derogation due to insufficient documented contribution weeks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13518/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lucia Catinella's appeal against a lower court ruling denying her early retirement pension under derogatory laws. The appellant argued that the appellate court incorrectly counted only six contribution weeks instead of ten, excluding voluntary and maternity contributions. The court held that the derogation strictly requires actual credited contributions within a specific employment relationship, excluding figurative or voluntary payments.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 3 lett. b) della legge n. 503/1992; The derogation for periods with fewer than 52 contribution weeks applies exclusively to subordinated workers who have actually worked and paid mandatory contributions, excluding figurative or voluntary credits.

Parole chiave

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old-age retirement pension derogatory legislation contribution weeks requirement figurative contributions exclusion voluntary contributions exclusion subordinated worker status Cassazione Roma accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 3 lett. b) della legge n. 503/1992
Considerato che: Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2 comma 3 lett.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26753/16
Cass. n. 26753/16, in motivazione, §§ 7-13, Cass.
Cass. nn. 3044/12
26753/16, in motivazione, §§ 7-13, Cass. nn. 3044/12, 10510/12, 25205/13, sempre in motivazione).
Cass. 10510/12
Cass. 25205/13
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4548-2018 proposto da: CATINELLA LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO AIELLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PATTERI, avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 851/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 903/2016;

Oggetto R.G.N.4548/2018 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 4548/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 18.7.2017n. 851, la Corte d’appello di Catania accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Siracusache aveva accolto la domanda proposta da Catinella Lucia, volta a chiedere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia, in deroga della legge n. 503/92. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Istituto previdenziale, ha ritenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, risultasse documentalmente dall’estratto contributivo che gli anni contributivi con meno di 52 settimane fossero 6 e non 10, così che l’appellata non rientrasse nel regime derogatorio introdotto dall’art 2 della legge n. 503/92, mentre riteneva tardiva la deduzione che la Catinella avrebbe potuto usufruire del regime delle deroghe in salvaguardia, ai sensi della legge n. 214/11, secondo cui non è necessario il requisito contributivo dei 20 anni di contribuzione, trattandosi di ampliamento del thema decidendum.

Avverso tale sentenza, Catinella Lucia ricorre per cassazione, sulla base di un motiv o , illustrato da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2 comma 3 lett.

b) della legge n. 503/92,sia il vizio di nullità della sentenza e del procedimento perché, erroneamente, il giudice d’appello aveva aderito alla tesi dell’Inps che la sig.ra Catinella potesse vantare soltanto 6 anni di occupazione con meno di 52 settimane lavorative, a dispetto dei dieci anni che risultavano documentalmente dall’estratto contributivo, nei quali erano ricompresi anche gli anni a contribuzione volontaria, figurativa o da astensione obbligatoria.Il motivo èinfondato in quanto, in base alla normativa specifica (art. 2 comma 3 lett.

b) del d.lgs. n. 503/92), la condizione di “lavoratore subordinato occupato” - che è richiesta dall’art. 2 comma 3 cit. per usufruire della deroga riferita a un periodo inferiore a 52 settimane nell’anno solare per dieci anni - corrisponde a quella di chi, in forza di un rapporto di lavoro esistente nell’anno solare di riferimento, ha prestato attività retribuita a fronte della quale sono stati accreditati i corrispondenti contributi obbligatori e ciò perché il predetto art. 2 comma 3 lett.

b) del d.lgs. n. 503/92 contempla la deroga in riferimento ai “lavoratori subordinati occupati”, nell’ambito dei quali, in regione di una necessaria interpretazione né estensiva né analogica, non rientra chi ha maturato le annualità in assenza totale di contribuzione effettiva accreditata in costanza di rapporto di lavoro, ma solo per accredito di contributi figurativi per maternità fuori dal rapporto di lavoro (come nella specie, per gli anni 1972, 1973 e 1974) ovvero versati volontariamente (come nella specie, per il 2010). Ciò, è quanto risulta dalle pronunce di questa Corte, dove in casi simili, si è avuto occasione di confermare l’interpretazione della norma nel senso che gli anni con meno di 52 settimane contributive sono quelli nei quali il soggetto abbia “lavorato” per un periodo inferiore alle indicate 52 settimane (cfr.

Cass. n. 26753/16, in motivazione, §§ 7-13, Cass. nn. 3044/12, 10510/12, 25205/13, sempre in motivazione). La novità della questione di diritto giustifica la compensazione delle spese di lite. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –b