Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to missing service of process and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly ruled that the service of the appeal was never attempted. The plaintiffs argued for procedural nullities, but the court found the service certificate irrelevant as it postdated the statutory deadline. Consequently, the appeal was rejected as the defect was incurable under labor procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; Art. 435 c.p.c.: In labor appeals, a missing or unattempted service of process is an incurable defect causing the loss of the right to proceed, precluding the granting of a new term for notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16223-2019 proposto da: TESSITORE RAFFAELE, CONTI ALDERINA, DE GASPERIS EDOARDO, DI MASCIO SILVANA, MARANDOOLA ROSETTA, MAZZARELLA EVA, PACITTO DORA, PACITTO NICOLETTA, ZEGARELLI MARIA CIVITA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CENTURIPE 33, presso lo studio dell'avvocato MATTEO BARREA, rappresentati e difesi dall'avvocato SANDRO SALERA; -ricorrenti - contro CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato LUCA PELLICELLI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro Oggetto R.G.N.16223/2019 Cron.
Rep. Ud.14/02/2024 CC CENTRO SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALABRIA N. 56 presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA RANIERI, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro LAZIODISU- ENTE PUBBLICO DIPENDENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DEL LAZIO, LAZIODISU-ADISU CASSINO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 927/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 1446/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Tessitore Raffaele e altri in epigrafe indicati, avverso la decisione con cui il tribunale aveva rigettato le domande proposte nei confronti di Consorzio Nazionale Servizi(CNS) dirette a far accertare il diritto ad essere assunti, con decorrenza dal 25.5.2014, da CNS subentrato alla Catering Cleaning nell’appalto del servizio mensa presso le sedi universitarie di via Garigliano e di Località Folcara. La corte aveva ritenuto che, omessa del tutto la notifica del ricorso, non fosse possibile concedere un termine per rinotificare atteso il disposto dell’art. 291 c.p.c. contenente la possibilità di nuovo termine solo in ipotesi di avvenuta notifica viziata.
Nel caso in esame la notifica non era stata neppure tentata, a nulla rilevando la certificazione della cancelleria circa il mancato rinvenimento del fascicolo di causa, atteso che tale certificazione era successiva al termine di 25 giorni di cui all’art. 435, 3 co., cpc, utile ai fini della notifica. Avverso detta decisione gli attuali ricorrenti proponevano ricorso cui resistevano con distinti controricorsi CNS, Laziodisu e Adisu Cassino e Centro Società Cooperativa. Le parti depositavano successive memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento per assenza del fascicolo d’ufficio (art. 360 co.1n. 4 c.p.c.).
Il motivo evidenzia la ritenuta impossibilità per la corte d’appello di procedere alla trattazione della causa in assenza del fascicolo d’ufficio. 2)-Con la seconda censura è denunciata l’omessa ricerca e ricostruzione del fascicolo ( art. 360.co.1.n.4 cpc) 3)-Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 445 c.p.c. in relazione all’art. 168 co.2 c.p.c, dell’art.art 72 disp att. c.p.c e la mancata ricostruzione del fascicolo. 4)-Con ultima censura i ricorrenti si dolgono della omessa comunicazione del deposito del decreto di fissazione di udienza e della violazione degli artt. 435 e 153 c.p.c.
Le prime tre censure, da trattare congiuntamente poiché attengono alla medesima questione, sembrano non cogliere la ratio della decisione impugnata. La decisione della corte territoriale ha statuito la improcedibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso anche ritenendo l’impossibilità di concessione di nuovo termine per notificare. La sentenza, dopo aver chiarito che l’art. 291 c.p.c consente la concessione di nuovo termine in caso di nullità della notifica ma non ove la stessa non sia neppure stata tentata, precisa che l’attestazione di cancelleria relativa al mancato rinvenimento del fascicolo,è di 11 giorni antecedente la data della udienza, mentre il termine per notificare è di 25 giorni prima.
Da tale cadenza temporale fa derivare la dimostrazione che nei termini fissati (25 giorni prima) la notifica non fosse intervenuta e neppure tentata, a ciò non valendo attestazione di cancelleria, solo successiva e irrilevante rispetto al termine già inosservato. Da ciò la conseguente impossibilità di concessione di un nuovo termine per notificare il ricorso. In proposito questa Corte ha chiarito che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass.n. 31346/2019;
Cass. n. 20613 del 2013). Nessuno dei primi tre motivi sopra enunciati contrasta il corretto decisum della corte di merito. Gli stessi sono dunque da ritenersi incongruenti e “fuori bersaglio” e dunque inammissibili. L’ultimo motivo relativo alla omessa comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza è privo di specificazione perché non contiene nessun riferimento alla eventuale eccezione di mancata notifica del decreto di fissazione di udienza, con la necessaria indicazione di come e quando tale ragione fosse stata rappresentata ai giudici del merito.
Il motivo, nella sua novità, è dunque inammissibilmente proposto. Il ricorso è, per quanto detto, inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo u