Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13501/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed after statutory semester deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13501/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory semester deadline had expired. The appellant, a public health company, sought cassation against a lower court ruling awarding damages to a veterinarian for the failure to grade his functions. The court rejected the appeal solely on procedural grounds, noting the filing date of January 5, 2023, exceeded the deadline set by the June 20, 2022, judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60 c.p.c.; Art. 36 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory semester deadline, regardless of the substantive merits of the claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardiness of appeal statutory semester deadline inadmissibility public employment dispute function grading risarcimento per errore giudiziario indennità giornaliera di malattia indennità di gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.c.
Art. 36 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1379-2023 proposto da: ASP -AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 22, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO VECCHIONE, che la rappresentae difende; -ricorrente - contro GAGLIANO VINCENZO, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato GASPARE FRISCIA, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 433/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2022 R.G.N. 671/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 20 giugno 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Agrigento e accoglieva la domanda proposta da Vincenzo Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.1379/2023 Cron. Rep. Ud.05/04/2024 CC Gagliano nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, alle cui dipendenze il Gagliano prestava servizio quale dirigente medico veterinario titolare di incarico professionale di alta specializzazione di cui all’art. 27, lett. C, CCNL 8.6.2000 per l’Area della dirigenza sanitaria, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consistente nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato all’importo mensile corrispondente (euro 150,00) per il periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’Azienda sanitaria per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente; - che per la cassazione di tale decisione ricorre L’ASP Agrigento, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Gagliano;

CONSIDERATO - che, valutata in via preliminare la tempestività del ricorso, questo Collegio ne ha accertato la tardività, per essere stato il medesimo, recante la data del 5.1.2023, notificato oltre il vigente termine semestrale previsto dalla data di deposito della sentenza, nella specie 20.6.2022, concludendo, pertanto, per l’inammissibilità del ricorso; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma dello stesso art. 13,