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Ordinanza — n. 13499/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employee's appeal regarding employer liability during regional health service restructuring.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13499/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonella Di Tolve's appeal against the Appellate Court's dismissal of her claim for contract illegitimacy against the Matera Health Service. The lower court ruled that the Health Service lacked standing because the regional law assigned liquidation of pre-existing debts to the Region, not the new entities. The Supreme Court upheld this decision, stating that the liquidation management proves the new companies did not immediately succeed to all prior labor relations.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.lgs. n. 165/2001; Art. 6 comma 6 l. Regione Basilicata n. 12/2008: The provision for partial management of pre-existing debts demonstrates the impossibility of immediate extinction of such relations, excluding universal succession by new entities.

Parole chiave

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public employment law employer liability regional restructuring succession in rights liquidation management contract termination standing to sue accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
Art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Art. 6 comma 6 l. Regione Basilicata n. 12/2008
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
artt. 2112 c.c
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., 31 d.lgs.
artt. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11723/2021
Cass. n. 11723/2021 ma già Cass.
Cass. n. 29665/2017
11723/2021 ma già Cass. n. 29665/2017), secondo cui la previsione di gestioni stralcio ai fini della liquidazione dei pregressi rapporti di debito/credito facenti capo alle soppresse U.SS.LL.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37431-2019 proposto da: DI TOLVE ANTONELLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLETTA ANTONIETTA DONADIO; -ricorrente - contro A.S.M. - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO DIGIROLAMO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 123/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 250/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 13 giugno 20 19, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Oggetto Cessazione rapporto pubblico impiego R.G.N.37431/2019 Cron. Rep. Ud.05/04/2024 CC Matera, rigettava la domanda proposta da Antonella Di Tolve nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità per contrasto con l’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 della clausola appositiva del termine al contratto con il quale la Bianco era stata assunta quale addetta ai reparti del presidio ospedaliero di Policoro, con durata dal 1.5.2008 al 25.10.2008 poi prorogata al 30.4.2009; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Sanitaria di Matera per essersi il rapporto di lavoro svolto integralmente alle dipendenze dell’Azienda USL n. 5 di Montalbano Ionico poi confluita sì nell’Azienda Sanitaria Locale di Matera ma senza subentrare nei rapporti delle soppresse UU.SS.LL. per avere la Regione Basilicata previsto che i crediti e i debiti preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove aziende sanitarie restavano in capo alla Regione stessa attraverso la gestione liquidatoria assegnata per un anno a commissari liquidatori nominati ad hoc e proseguita con affidamento ai direttori generali delle nuove aziende sanitarie e che, successivamente al subentro previsto a far data dall’1.1.2009, nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle UU.SS.LL. preesistenti poteva essere posto a carico delle nuove aziende sanitarie; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre la Bianco, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c., 31 d.lgs. n. 165/2001 e 6, comma 6, l. Regione Basilicata n. 12/2008, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per essersi questa discostata dal principio per cui, in ipotesi di nullità del termine finale apposto al contratto di lavoro, il rapporto sarebbe in atto de iure anche se non de facto, con imputazione al soggetto che per effetto dell’intervenuto fenomeno successorio, è subentrato nella titolarità del medesimo; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato acquisito agli atti per cui alla data del subentro delle nuove aziende sanitarie alle soppresse UU.SS.LL., 1.1.2009, il rapporto di lavoro della ricorrente, in quanto prorogato fino al 30.4.2009, era in essere con imputazione in capo alla subentrante; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 11723/2021 ma già Cass. n. 29665/2017), secondo cui la previsione di gestioni stralcio ai fini della liquidazione dei pregressi rapporti di debito/credito facenti capo alle soppresse U.SS.LL. testimonia dell’inconfigurabilità dell’estinzione immediata delle stesse, escludendo, come del resto sancito dalla stessa legge regionale, l’invocata successione in universum ius a carico delle nuove aziende sanitarie, non potendo essere posto a carico di queste nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle UU.SS.LL. neppure successivamente al subentro; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma d