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Ordinanza — n. 13498/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding lower court's ruling on public employment selection procedure eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13498/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the INPS's appeal inadmissible, rejecting its arguments against the Milan Court of Appeal's decision. The lower court ruled that employees transformed from fixed-term contracts to indefinite ones before the selection deadline qualified for the promotion procedure. The Court of Cassation affirmed this outcome by confirming that the statutory requirement to count the training period in service seniority meant the eligibility criterion was met at the time the selection notice was issued.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 5 d.l. 726/1984; Art. 97 Cost.: The period of training and work must be counted in service seniority upon transformation to an indefinite contract, thereby satisfying eligibility requirements for selection procedures if the transformation occurred before the selection deadline.

Parole chiave

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public employment selection indefinite contract transformation service seniority calculation administrative eligibility criteria inadmissibility of appeal mantenimento della previdenza contenzioso dell'assicurazione invalidità riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 5 d.l. n. 726/1984 conv. in l. n. 863/1984
Art. 97 Cost.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Decision n. 20074/2010
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16679-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BOCCIA NERI, ANGELO GUADAGNINO; -ricorrente - contro CICCONE GIOVANNI, SANTORO PATRIZIA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO CARBONELLI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 92/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 1583/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO Oggetto MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.16679/2019 Cron. Rep. Ud.05/04/2024 CC - che, con sentenza del 28 marzo 20 19, la Corte d'Appello di Milano, quale giudice del rinvio disposto a seguito della cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, confermativa delle pronunzie rese dal Tribunale di Bergamo sui distinti ricorsi proposti da Giovanni Ciccone e Patrizia Santoro nei confronti dell’INPS, aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti a partecipare alla procedura selettiva per la progressione orizzontale dal livello B2 al livello B1, con disapplicazione del bando di selezione indetto in base a quanto previsto dal CCNI per il personale non dirigente, che limitava la partecipazione agli assunti a tempo indeterminato alla data del 31.12.2006, mentre gli istanti, assunti con contratto di formazione e lavoro nel 2002, erano stati stabilizzati con contratto a tempo indeterminato solo in data 12.7.2007, confermava, con diversa motivazione, le pronunzie del Tribunale di Bergamo e accoglieva la domanda degli istanti; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover concludere negativamente in ordine al giudizio cui l’aveva chiamata questa Corte circa la compatibilità della disposizione collettiva limitativa della partecipazione alla procedura selettiva con la disciplina statale e la legittimità dell’esercizio dei poteri contrattuali rispetto alla disposizione di cui all’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 conv. in l. n. 863/1984, secondo la quale, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre l’INPS, sulla base di tre motivi, cui resistono, con controricorso, gli originari istanti;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. in l. n. 863/1984, 34, l. n. 289/2002, 3, comma 53, l. n. 350/2003, 1, comma 121, l. n. 311/2004, 1, comma 243, l. n. 266/2005 e 11, comma 528, l. n. 296/2006, 36 d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato per cui alla data cui il bando dell’Istituto emesso sulla base del CCNI legittimamente, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione, aveva limitato l’accesso alla selezione per la progressione orizzontale, il contratto di formazione e lavoro in virtù del quale gli istanti erano stati assunti non era stato ancora convertito, ostandovi il blocco delle assunzioni ribadito dalle leggi finanziarie succedutesi fino al 2006, con conseguente inoperatività della previsione che a seguito della conversione a tempo indeterminati del contratto di formazione e lavoro impone il computo dell’anzianità di servizio maturata vigente il contratto di formazione e lavoro; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1 e 1363 c.c. in relazione al CCI INPS 2006, l’Istituto ricorrente imputa alla Corte territoriale lo scostamento dai canoni di ermeneutica contrattuale per aver ritenuto irrilevante la previsione recata dal contratto integrativo dell’Istituto intesa a limitare al personale a tempo indeterminato la partecipazione alla selezione in questione; - che, nel terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1362, comma 1 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 384 e 394 c.p.c., l’Istituto ricorrente imputa alla Corte territoriale di essersi espressa in contrasto con la regola iuris fissata da questa Corte con la sentenza rescindente avendola interpretata in contrasto con gli invocati criteri interpretativi applicabili anche agli atti unilaterali; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi la censura nell’opporre una propria lettura della regola iuris posta da questa Corte in sede di rinvio rispetto a quella fatta propria dalla Corte territoriale in quanto ritenuta resa palese dal tenore letterale della pronunzia, per la quale era alla medesima rimesso il compito di stabilire se la previsione del criterio del possesso di un’anzianità di servizio nel rapporto a tempo indeterminato potesse andare a danno di coloro i quali, pur essendo già alle dipendenze dell’Istituto al momento stabilito, erano titolari non già di un rapporto a tempo indeterminato ma di un contratto di formazione e lavoro successivamente trasformato, lettura che correttamente l’ha portata a concludere, in conformità con i principio di diritto enunciato da questa Corte a sezioni unite con la decisione n. 20074/2010, per cui, dovendosi computare il periodo di formazione e lavoro nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, il requisito dell’inserimento in ruolo alla data del 31.12.2006 doveva ritenersi maturato all’epoca dell’emanazione del bando (23.7.2008) essendo la trasformazione del rapporto intervenuta il 12.7.2007; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con attribuzione delle speseliquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il