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Ordinanza — n. 13497/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal where formal defect in enforcement notice is cured by opposing party's claim without proving prejudice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13497/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the nullity of an enforcement notice due to lack of title notification. The lower court found the defect cured because the opposing party's claim merely acknowledged the irregularity without proving it caused prejudice to their right to voluntary performance. The supreme court affirmed that such formal defects are automatically cured unless the opponent demonstrates they were unable to fulfill their obligations prior to the notice.

Regesto Legislator

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Art. 479 c.p.c.; Art. 479 c.p.c. establishes that the nullity of an enforcement notice for non-notification of the title is cured if the opposing party's claim limits itself to noting the formal irregularity without proving prejudice to the right of voluntary performance.

Parole chiave

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enforcement notice nullity title notification defect cure of formal defect prejudice requirement voluntary performance right opposing party claim procedural execution law titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 415 c.p.c.
Art. 380bis1 c.p.c.
con atto notificato il 6 maggio 2021, l’intimante opposta ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; l’intimato opponente non ha svolto attività difensiva;
Art. 479 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
art. 547 c.p
art. 617 c.p
a) la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 settembre 2023, n. 27424
Cass. 18 luglio 2018, n. 19105
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12940-2021 proposto da: SACILOTTI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CAPOTORTI GIOVANNI PIETRO; -intimato - avverso la sentenza n. 7884/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/11/2020 R.G.N. 2580/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Oggetto Nullità precetto per omessa notifica titolo esecutivo R.G.N.12940/2021 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 CC RILEVATOCHE 1. con sentenza 24 novembre 2020, il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del precetto intimato da Liliana Sacilotti il 23 gennaio 2020 a Giovanni Pietro Capotorti per il pagamento della somma di € 1.415,70, per somme da questi dovutele in forza della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7221/2005;

2. esso ha così accolto l’opposizione al precetto proposta dall’intimato, per non essergli stato con esso notificato il titolo esecutivo, dopo aver disatteso l’eccezione preliminare dell’intimante opposta, di nullità del ricorso in opposizione per il mancato rispetto del termine (non minore di trenta giorni) previsto dall’art. 415, quinto comma c.p.c., tra la data di notificazione del ricorso e la data dell’udienza di discussione, in quanto sanato dalla costituzione di parte opposta, cui il Tribunale aveva assegnato termine congruo di rinvio dell’udienza, per replica compiuta alle avversarie allegazioni;

3. con atto notificato il 6 maggio 2021, l’intimante opposta ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; l’intimato opponente non ha svolto attività difensiva;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, c.p.c. e 2697 c.c. ed omessa valutazione di una circostanza determinante come error in procedendo, quale la risultanza dalle dichiarazioni di terzi debitori dell’esecutato Capotorti, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., della notificazione di un atto di pignoramento presso terzi, ad istanza della ricorrente sulla base della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7221/2005, comprovante “la preventiva obbligatoria ed implicita notificazione di detto titolo esecutivo già nel 2008” (primo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 156 e 479 c.p.c., per la sanatoria della nullità dipendente da mancata notificazione ed omessa indicazione nell’atto di precetto della data di notificazione del titolo esecutivo, per il raggiungimento dello scopo in virtù della sua conoscenza dall’atto di opposizione, tratta dalla notificazione del precetto, in assenza di deduzione di pregiudizio alcuno, non avendo dimostrato di aver spontaneamente pagato nel termine dilatorio di dieci giorni (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. dalla trascrizione né delle dichiarazioni dei terzi Poste Italiane s.p.a. e Unicredit Banca di Roma (a pgg. 4 e 5 del ricorso), né della determinazione di credito con ordinanza riservata 16 giugno 2009 del Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Roma (a pg. 6 del ricorso) risulta alcuna indicazione di notificazione del titolo esecutivo, né della sua data, alla base del precetto intimato;

4. in linea di diritto, occorre premettere che:

a) la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando siano sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore: quella al precetto, in particolare, costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (Cass. 15 dicembre 2016, n. 25900;

Cass. 6 dicembre 2021, n. 38625) b) l'opposizione agli attiesecutivi con cui si censuri un vizio meramente formale è di regola inammissibile, se l'opponente non deduca le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia determinato una lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; facendo eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processoesecutivo (Cass. 26 settembre 2023, n. 27424, in riferimento ad un pregiudizio “autoevidente” al peculiare diritto di difesa consistente nella facoltà, anteriormente all'inizio dell'esecuzione, di attrezzarsi per l'adempimento spontaneo ovvero per resistere alle pretese prospettate) c) lanullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli attiesecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti alamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della proceduraesecutiva (Cass. 18 luglio 2018, n. 19105, che nella specie, avendo l’opponente lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedentenotifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora dellanotifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con lanotifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata);

5. nel caso di specie, in difetto di prova della notificazione del titolo esecutivo, tanto meno della sua data, a norma dell’art.479 c.p.c., deve essere affermata la nullità del precetto intimato. Essa non è stata, infatti, sanata in assenza di raggiungimento dello scopo, non risultando dall’atto di opposizione (per l’estratto trascritto a pg. 8 del ricorso) alcuna conoscenza, da parte dell’opponente del titolo esecutivo, semplicemente designato come ”il titolo indicato”da parte opposta (sub p.to I: “ … parte opposta ha notificato un atto di precetto senza notificare in alcun modo, né dare prova in tale senso di averlo fatto, il titolo indicato alla parte opponente e ponendo a fondamento delle proprie pretese un titolo, non notificato, senza precisare … ”), rendendosi poi evidente il pregiudizio comportato dalla nullità, denunciata con l’opposizione, per la contestazione delle pretese creditorie avanzate (subp.to II): addirittura deducendo la definizione tra le parti di “qualsivoglia rapporto creditorio debitorio … con sentenza del 23.06.2000 emessa in primo grado dal Tribunale del Lavoro … a cui non è seguito alcun altro provvedimento successivo notificato a parte opponente”(sub p.to III);

6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo svolto la parte vittoriosa attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi