Cassation court dismisses tax agency's appeal due to lack of standing and rejects incidental appeal on litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the main appeal by the Revenue Agency inadmissible because the agency lacked the right to be represented by a private lawyer, violating a mandatory protocol. The appellant's incidental appeal regarding the compensation of litigation costs was rejected as there was no legal error in the lower court's decision. Consequently, both appeals were dismissed, and the costs were compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The Revenue Agency must be represented by the State Attorney's Office at the Cassation level; private representation is invalid absent specific exceptions, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30421-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA NORD S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GRECO; -ricorrente - contro BARUFFALDI DINO ANGELO; -intimato - e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. BARUFFALDI DINO ANGELO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DE FILIPPI che lo rappresenta e difende; -ricorrente successivo - Oggetto R.G.N.30421/2018 Cron.
Rep. Ud.28/02/2024 CC contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA NORD S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GRECO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 190/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2018 R.G.N. 1379/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 30421/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 14.4.2018n. 190, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto Dino Angelo Baruffaldi avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto l’impugnazione proposta da quest’ultimo avverso la cartella di pagamento per € 30.864,61, relativa a contributi Inps, maturati negli anni dal 1989-1990, di cui era venuto a conoscenza solo nel dicembre 2014, a seguito di un sollecito di pagamento da parte del concessionario della riscossione. Il tribunale ha respinto il ricorso per carenza di legittimazione passiva di Equitalia, per tardività dell’impugnazione per decorso del termine di 40 gg. dalla notifica della cartella, perché erano infondate tutte le doglianze per vizi formali e ritenendo applicabile la prescrizione decennale, ex actio iudicati, con la conseguenza che non era ancora spirato il termine, in favore del concessionario, per ottenere il pagamento delle somme pretese.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame del Baruffaldi, ha qualificato l’opposizione alla cartella, volta a far valere la prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica della cartella, come opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., non sottoposta a termini decadenziali, volendosi far valere il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo; inoltre, il credito era effettivamente prescritto, per decorso del termine quinquennale, ex art. 3 comma 9 e 10 della legge n. 335/95. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate riscossione ricorre per cassazione, con ricorso che definiremo principale (in ragione della priorità della notifica) sulla base di tre motiv i , mentre Angelo Baruffaldi ha proposto ricorso incidentale (in quanto ricorso avverso la stessa sentenza proposto successivamente) sulla base di due motivi.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso principale , l’agente della riscossione deduc e il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art.101 c.p.c., dell’art. 111 comma 2 Cost., dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto unico soggetto legittimato a stare in giudizio l’Agenzia delle Entrate riscossione, ritenendo che non fosse necessaria la partecipazione al giudizio dell’Inps, quale ente impositore, perché l’azione era volta sostanzialmente all’accertamento negativo del credito portato dal ruolo, che in quanto tale necessitava della partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, titolare del credito.
Con il secondo motivo di ricorso principale , l’agente della riscossionededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c., dell’art. 49 del DPR n. 602/73, dell’art. 19 del d.lgs. n. 46/99 e degli artt. 19 comma 4 e 20 comma 6 del d.lgs. n. 112/99, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva affermato che dopo la notifica delle cartelle di pagamento, si continuasse ad applicare il termine di prescrizione breve quinquennale e non l’ordinario termine decennale, dichiarando quindi prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Con il terzo motivo di ricorso principale , l’agente della riscossionededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.2953 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente affermato che l’art. 2953 c.c. non trovasse applicazione al diritto di credito portato da una cartella di pagamento non opposta, ritenendo conseguenzialmente estinto il credito previdenziale per intervenuta prescrizione, a seguito del decorso del termine quinquennale, previsto dall’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95.
Con il primo motivo e secondo motivo di ricorso incidentale, Angelo Baruffaldi deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva deciso di compensare le spese di lite. Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandiin capo alla parte ricorrente. Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’interessi o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4.
Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati -ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione ad un avvocato del libero foro. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo e secondo motivo di ricorso incidentale vanno respinti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa” (Cass. n. 21400/21).
Nella specie, non sussiste nessuna violazione di legge da parte della Corte del merito, la quale ha correlato la compensazione delle spese di lite, al recente formarsi della giurisprudenza, sulle questioni oggetto di controversia. In ragione della soccombenza reciproca ma anche per il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, le spese possono compensarsi. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso principale e dell’infondatezza del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di