Social security court allows INPS to collect contributions on helicopter pilot vacation pay, rejecting company's distinction between rest and leave.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed INPS's appeal against the Milan Court of Appeal's partial dismissal of its claim for unpaid social security contributions. The company argued that vacation days must be separate from compensatory rest days under the collective bargaining agreement, while INPS contended that all remuneration generated during employment should be taxable. The court rejected this distinction, ruling that the parafiscal nature of the contribution obligation means vacation pay must be taxed regardless of how it is categorized in the employment contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 D.Lgs. n. 66/2003; Art. 48 CCNL piloti di elicottero: Social security contributions apply to vacation pay even when distinguished from compensatory rest days, as the parafiscal obligation remains inderogable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27445-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - principale - contro BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA S.P.A. (già InaerAviation Italia S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell'avvocato LAURA PIERALLINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO SPERATI; -controricorrente - ricorrente incidentale - Oggetto R.G.N.27445/2018 Cron.
Rep. Ud.28/02/2024 CC contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -resistente con mandato avverso la sentenza n. 252/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/03/2018 R.G.N. 673/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 27445/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 14.3.2018 n. 252, la Corte d’appello di Milano accoglieva parzialmente il gravame proposto da Babcock Mission Critical Services Italia spa avverso la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultima società avverso l’avviso di addebito e al presupposto verbale di accertamento con cui le era stato richiesto il pagamento della somma di € 1.859.587,56 a titolo di omesso versamento della contribuzione dovuta in relazione a emolumenti maturati tra il 1° gennaio 2003 e il 30 giugno 2009, in favore del personale dipendente con qualifica di pilota di elicottero, a titolo di ferie, rimborsi spese, indennità di volo, di disagio e di servizio straordinario.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame, per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto che “dovendo il pilota lavorare non meno di 183 giornate l’anno (svolgendo attività di cui al 1° e 2° comma dell’art. 44 CCNL) e dovendo, altresì usufruire di un uguale numero di giornate di riposo compensativo, di necessità, le ferie maturate debbano essere ricomprese nell’ammontare delle giornate di riposo”, atteso il criterio, stabilito dalla contrattazione collettiva, di fissare un numero minimo di giornate lavorative dei piloti e il criterio di parità tra giorni lavorativi e giorni di riposo, per i servizi prestati dai lavoratori, della cui contribuzione è controversia.
Per quanto riguarda, invece, l’indennità di volo provvisoria la stessa, a differenza dell’indennità di volo, doveva essere assoggettata per intero a contribuzione e non solo per il 50%, come invece previsto dall’art. 56 comma 6 del TUIR, per l’indennità di volo. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Babcock Mission Critical Services Italia spa ha resistito con controricorso e contestuale ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 27 del DPR n. 797/55 e in connessione con questo, dell’art. 2109 c.c., degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 185/05, degli artt. 3 e 9 dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile concluso con Association of European Airlines (AEA)European Transport Workers’ Federation (EFT) European Cockpit Association (ECA) European Regions Airline Association (ERA)e International Air Carrier Association (IACA)e attuato con dir. 2000/79 CE del Consiglio del 27 novembre 2000, degli artt. 44, 45 48 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per piloti di elicottero del 19 luglio 2001, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che le ferie maturate dovessero essere ricomprese nell’ammontare delle giornate di riposo atteso il criterio, ad avviso della Corte territoriale, stabilito dalla contrattazione collettiva, di fissare un numero minimo di giornate lavorative dei piloti e il criterio di parità tra giorni lavorativi e giorni di riposo, per i servizi prestati dai lavoratori mentre, ad avviso dell’Istituto, i giorni di ferie maturati,pur non essendo stati fruiti, dovevano essere comunque assoggettati a contribuzione.
Con il motivo di ricorso incidentale, la società controricorrente deduce la violazione dell’art. 51 TUIR, nonché dell’art. 907 cod. nav. e dell’art. 18 del CCNL dei piloti di elicottero, perché in riferimento alla indennità di volo provvisorio, la Corte del merito aveva, erroneamente, ritenuto che dovesse essere assoggettata a contribuzione per l’intero e non solo al 50% come desumibile anche dalle norme di cui alla rubrica. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, la società controricorrente ripropone le ulteriori ragioni, evidenziate nel terzo motivo di appello, che eranorimaste assorbite, a sostegno della voce di addebito relativa alle ferie maturate e non godute; in particolare, la società contesta che l’Inps fosse legittimato a riqualificare le giornate di ferie asseritamente fruite e che risultavano dalla busta paga.
Inoltre, l’indennità sostitutiva di ferie in tesi non godute non era stata mai corrisposta, così che non poteva sorgere alcun obbligo contributivo in capo al datore di lavoro, che aveva tempo fino alla cessazione del rapporto per far godere ai lavoratori eventuali ferie arretrate. Infine, la natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, escludeva tale voce dall’obbligo di contribuzione. Il motivo di ricorso principale è fondato. In via preliminare, va evidenziato che la Corte territoriale ha errato nel ritenere legittima la sovrapposizione del periodo di riposo a quello di ferie, con la conseguente riduzione di quest’ultimo periodo, essendo le ferie annuali, come noto, irrinunciabili, ai sensi dell’art. 36 comma 3 Cost e dell’art. 2109 c.c. Infatti, neppure le associazioni sindacali, nell’interpretazione assunta, da parte dalla Corte d’appello, del dato della contrattazione collettiva, potevano derogare alla disciplina nazionale ed europea sulle ferie, che chiaramente distingue fra riposo giornaliero, settimanale e ferie ed esclude qualsiasi possibilità di sovrapposizione di ciascun istituto ai fini del godimento dei periodi di riposo diversamente nominati.
In particolare, in riferimento al personale dipendente del settore aereo civile, con riguardo all’organizzazione dell’orario di lavoro, esiste una disciplina di settore che si rinviene nel decreto legislativo n. 185/05, di attuazione della dir. 2000/79/CE, dove all’art. 4 si riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati, ed al successivo articolo 5 si disciplinano i riposi, “fermo restando quanto disposto dall’art. 4 in materia di ferie”, da cui di desume che nella normativa di settore, i periodi di ferie sono tenuti distinti dai periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.
Infine, l’art. 48 del CCNL per piloti di elicottero riconosce il diritto del pilota a un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni, senza altre specificazioni, dal che consegue l’applicazione delle regole in tema di ferie dettate dal legislatore nazionale ed europeo. Il motivo di ricorso incidentale denota, anzitutto, profili di inammissibilità, perché censura il risultato dell’interpretazione 5 del CCNL espressa dalla Corte del merito in riferimento all’indennità di volo provvisoria; lo stesso motivo è, inoltre, infondato, proprio sulla base di quanto riportato in ricorso in riferimento al verbale di accordo sindacale del 26.10.2018 dove si precisa che solo a decorrere dal novembre 2018 (quindi ben dopo agli anni in contestazione) la voce denominata “indennità di volo provvisoria” fu conglobata nella voce retributiva “indennità di volo”, di cui all’art. 18 CCNL e come tale indicata nel cedolino, seguendone necessariamente solo da tale data, le medesime sorti contributive.
Il motivo di ricorso incidentale condizionato è infondato. Infatti, premesso per quanto sopra esposto, che la società aveva erroneamente conteggiato i giorni di ferie da riconoscere ai lavoratori, nel numero di 26 ogni anno nell’ambito dei giorni previsti invece per i riposi contrattuali, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L'importo corrispondente all'indennità sostitutiva per ferie non godute non erogata va assoggettato a contribuzione allorché sia decorso il termine, previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, di diciotto mesi dalla maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia cessato, in quanto, atteso il carattere "parafiscale" ed inderogabile dell'obbligazione contributiva, la maggiore capacità contributiva generata dalla effettuazione della prestazione lavorativa in un periodo destinato al riposo non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che ha tratto vantaggio dalla maggior produzione, restando irrilevante - ai fini previdenziali - che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti solo alla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26160/20, 13473/18).
In accoglimento del ricorso principale , rigetta to il ricorso incidentale e quello incidentale condizionato, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano , affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricorso principale , rigetta il ricorso incidentale e il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo