Cassation appeal dismissed due to lack of standing; tax agency failed to prove valid lawyer appointment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Revenue Agency inadmissible because the agency failed to demonstrate valid representation by its chosen lawyer. Although the agency argued for specific civil code provisions regarding prescription terms, the court found the appointment invalid under a state-agency protocol. Consequently, the court exercised its duty to rule on the procedural defect rather than the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IADPR n. 602/73; Art. 43 comma 4 R.D. n. 1611/1933: When a tax agency relies on a protocol assigning representation to a private bar lawyer without meeting statutory exceptions, the appointment is invalid, rendering the appeal inadmissible for lack of standing.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22832-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA CENTRO S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CADELANO ROMUALDO; -intimato - avverso la sentenza n. 161/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 14/05/2018 R.G.N. 159/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.22832/2018 Cron. Rep. Ud.28/02/2024 CC R.G. 22832/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 2.5.2018n. 161 , la Corte d’appello di Cagliaririgettava il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate riscossione avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto l’opposizione proposta da Cadelano Romualdo avverso l’intimazione di pagamento per € 33.823,36, relativa a contributi IVS, per gli anni dal 1997 al 2000, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado, escludendo l’applicazione dell’art.2953 c.c., in quanto la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd.
“conversione” del termine di prescrizione breve (quinquennale) in termine di prescrizione ordinario (decennale). Avverso tale sentenza, Agenzia delle Entrate riscossione ricorre per cassazione, sulla base di due motiv i , mentre Cadelano Romualdo non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’agente della riscossionededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 76 e 77 del DPR n. 602/73 e degli artt. 2935 e 2943 comma 1 e 2945 comma 2 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la sentenza impugnata non aveva riconosciuto all’iscrizione ipotecaria effettuata a carico del debitore efficacia sospensiva del decorso del termine di prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso, l’agente della riscossione deduceil vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la sentenza impugnata aveva ritenuto di applicare il termine di prescrizione quinquennale, di cui all’art. 3 della legge n. 335/95, in luogo di quello ordinario decennale, ex art 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore. Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandiin capo alla parte ricorrente.Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’interessi o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4.
Ne consegue che difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione ad un avvocato del libero foro. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione della parte intimata esonera il collegio dal provvedere sulle spese In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del