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Ordinanza — n. 13468/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling three-year statute of limitations applies to pension retroactive adjustments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13468/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the pension recipient's appeal and allowed the INPS's request to overturn the lower court's decision. The INPS argued that a three-year statute of limitations barred claims for pension recalculations based on laws enacted after the pension was originally earned. The court ruled that this limitation period applies retroactively to existing pension situations, limiting the claim to differences accrued only after the three-year window from the lawsuit's filing.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR n. 639/1970; Art. 252 c.c.: The three-year statute of limitations for pension recalculations applies retroactively to pensions matured before the law's enactment, covering only differences accrued within three years of the judicial claim.

Parole chiave

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statute of limitations pension recalculations retroactive application INPS appeal three-year period diritti di previdenza professionale mantenimento della previdenza diritto alle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 47 DPR n. 639/1970
562/1996; che i giudici territoriali, in particolare, hanno rigettato l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS ex art. 47, d.P.R.
Art. 252 c.c.
111/2011), e dell’art. 252 att.
Art. 38 d.l. n. 98/2011
639/1970, sul presupposto che trattavasi di trattamento pensionistico maturato anteriormente alla modifica della disposizione cit.ad opera dell’art. 38, d.l.
Art. 3, comma 2 d.lgs. n. 562/1996
Ud.13/02/2024 CC che, con sentenza depositata il 25.5.2018, la Corte d'appello di Trieste ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Ennio Passon alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettantegli ex art. 3, comma 2, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22820 del 2021
Cass. n. 17430 del 2021
si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (così Cass. n. 17430 del 2021); che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34513-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro PASSON ENNIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO LORENZINI 72, presso lo studio dell'avvocato VALERIA FAIOLA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA TERESA BETTELLI, SILVA GOTTI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/05/2018 R.G.N. 269/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO Oggetto Previdenza prestazioni R.G.N.34513/2018 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC che, con sentenza depositata il 25.5.2018, la Corte d'appello di Trieste ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Ennio Passon alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettantegli ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996; che i giudici territoriali, in particolare, hanno rigettato l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, sul presupposto che trattavasi di trattamento pensionistico maturato anteriormente alla modifica della disposizione cit.ad opera dell’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Ennio Passon ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per come modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e dell’art. 252 att. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 47 cit. non potesse applicarsi alle richieste di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla novella; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza de qua si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. cit. (6.7.2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ancorché la decorrenza del termine debba essere fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella (Cass. n. 22820 del 2021); che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che – nell’attenersi all’anzidetto principio di diritto – dovrà parimenti considerare che la decadenza triennale di cui all'art. 47 cit. si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (così Cass. n. 17430 del 2021); che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spes