Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Milan Court of Appeal's judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. IBM Italia SpA, the appellant, did not act to preserve the right to have the case heard, while the respondent, Fabbricatore Massimiliano, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for settlement being communicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29860/2022 R.G. proposto da : IBM ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA MASCHERONI, 31, presso lo studio dell’avvocato DAFFRA LUCA MATTEO (DFFLMT75M08B639Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTESARCHIO LUCA (MNTLCU79R23B963D) -ricorrente- contro FABBRICATORE MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI LUCA (SLVLCU75A17A345E) rappresentato e difeso dagli avvocati CIRILLO ERNESTO MARIA (CRLRST73P27F839I), CIRILLO FRANCESCO (CRLFNC72D13F839F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.548/2022 depositata il 14/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il