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Ordinanza — n. 13438/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against lower court awarding damages for delayed EU directive implementation to medical specialists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13438/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Presidency of the Council of Ministers appealed a Rome Court of Appeal decision awarding damages to Pasquale Zagarese for the delayed implementation of EU directives regarding medical specialist remuneration. The lower court ruled that the applicant, who began his specialization before 1983, was entitled to compensation for the period after January 1, 1983. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the applicant's claim was valid and consistent with recent European Court of Justice interpretations, thereby upholding the lower court's award.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 2043 c.c.; Directive 82/76/EEC; Directive 75/363/EEC; Directive 75/362/EEC: The right to damages for the delayed implementation of EU directives on medical specialist remuneration extends to specialists who commenced their training before 1982, provided the training continued after January 1, 1983.

Parole chiave

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EU directive implementation medical specialist remuneration damages for delay specialization period Cassation dismissal European Court of Justice public service contracts compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n.
Art. 2043 c.c.
Directive 82/76/EEC
Directive 75/362/EEC
Directive 75/363/EEC
Law n. 370/1999
artt. 2043 c.c
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle direttiv e CEE 82/76, 93/16, 75/363, nonché degli artt. 2043 c.c.; 11, Legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 12677 del 10/05/2023
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022
4 di 5 12677 del 10/05/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022; Cass.
Cass. Sez. U - Sentenza n. 20278 del 23/06/2022
Alla pronuncia della Corte di giustizia, quindi, hanno fatto seguito le decisioni di questa Corte – a partire dalla già citata Cass. Sez. U - Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 –che, adeguandosi alle indicazioni del giudice eurounitario, hanno enunciato e consolidato il principio poc’anzi richiamato.
Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23491 del 26/08/2021
Cass. Sez. U - Sentenza n. 20348 del 31/07/2018
23491 del 26/08/2021; Cass. Sez. U - Sentenza n. 20348 del 31/07/2018).
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 2018
Corte di Giustizia UE, sentenza 3 marzo 2022, C-590/20
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2367/2019R.G. proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore e domiciliata ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende –ricorrente – contro PASQUALE ZAGARESE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PESCATORE STEFANO Oggetto: Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato –Medici specializzandi – Tardivo recepimento direttive unionali – Risarcimento R.G.N. 2367/2019 Ud. 16/04/2024CC Sez. S4/L- R.G. 2367/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 2 di 5 –controricorrente – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Roma n. 6632/2018 depositata il 20/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/04/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 6632/2018 del 20 ottobre 2011, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ha accolto l’appello proposto da PASQUALE ZAGARESE avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 6775/2015 del 27 marzo 2015, la quale aveva invece respinto la domanda dello stesso PASQUALE ZAGARESE volta a conseguire il risarcimento del danno per ritardata attuazione delle direttive comunitarie in materia di equa remunerazione dei medici specializzandi.

2. La Corte territoriale, infatti, ha accolto il motivo di gravame col quale si censurava la decisione di prime cure per aver la stessa negato all’appellato il diritto al risarcimento in virtù del fatto che lo stesso aveva iniziato il corso di specializzazione prima del 1° gennaio 1983, e quindi in epoca anteriore al momento in cui doveva ritenersi riconosciuto agli specializzandi il diritto ad un’adeguata remunerazione. La Corte d’appello ha richiamato le indicazioni della Corte di giustizia UE e da questa Corte, conseguentemente affermando che al ricorrente spettava comunque il risarcimento – nella misura stabilita dall’art. 11, Legge n. 370/1999 – per il periodo di spec ializzazione successivo alla data del 1° gennaio 1983. Sez. S4/L- R.G. 2367/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 3 di 5 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Resiste con controricorso PASQUALE ZAGARESE.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle direttiv e CEE 82/76, 93/16, 75/363, nonché degli artt. 2043 c.c.; 11, Legge n. 370/1999 e della “Sentenza Corte Giustizia Unione 24 gennaio 2018”. Argomenta, in particolare, la ricorrente che, essendosi il controricorrente immatricolato prima dell’anno 1982, risulterebbe esclusa la fondatezza di qualsiasi pretesa risarcitoria, dal momento che il diritto ad un’adeguata remunerazione è scaturito dalla disciplina eurounitaria solo per coloro che hanno iniziato un corso di specializzazione in data successiva al 29 gennaio 1982.

2. Il ricorso è infondato. La decisione impugnata, invero, si è conformata al consolidato principio enunciato da questa Corte, a mente del quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE (Cass.

Sez. 3 -Ordinanza n. Sez. S4/L- R.G. 2367/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 4 di 5 12677 del 10/05/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022; Cass. Sez. U -Sentenza n. 20278 del 23/06/2022; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 23491 del 26/08/2021; Cass. Sez. U - Sentenza n. 20348 del 31/07/2018). Tale orientamento supera il precedente di questa Corte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 2018– richiamato nel ricorso – atteso che lo stesso risale ad epoca anteriore all’intervento della Corte di Giustizia UE, la quale, con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20 – s u rinvio pregiudiziale disposto dalle Sezioni unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria del29 ottobre 2020, n. 23901 – ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 delladir. 75/363/CEE.

Alla pronuncia della Corte di giustizia, quindi, hanno fatto seguito le decisioni di questa Corte – a partire dalla già citata Cass. Sez. U - Sentenza n. 20278 del 23/06/2022 –che, adeguandosi alle indicazioni del giudice eurounitario, hanno enunciato e consolidato il principio poc’anzi richiamato. 3.Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Sez. S4/L- R.G. 2367/2019 – CC 16/04/2024 - Pagina nr. 5 di 5 4.

Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 pe