Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13432/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal ruling, holding social security contribution obligations cannot be waived by private settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13432/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing Aurelio Calafiore's claim against Resais and INPS regarding social security contributions. Calafiore argued that a prior settlement agreement did not extinguish his right to have the contribution base calculated on his actual pension benefit rather than his former salary. The court ruled that public social security obligations are distinct from private labor rights and cannot be waived through private settlement agreements, thereby invalidating the lower court's reliance on the transaction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2115, comma 3 c.c.; Art. 38 Cost.: Public social security contribution obligations are distinct from retributive rights and cannot be extinguished by private settlement agreements between the employer and the worker.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions private settlement agreements public law obligations nullity of waiver prevention of prescription computo dei contributi determinazione di contributi provvisori assicurazione volontaria o facoltativa continuata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2115, comma 3 c.c.
- costituendo contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, è soggetta all'applicazione dell'art. 2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell'art.
Art. 38 Cost.
Art. 17 Statuto Regione Siciliana
Art. 2113 c.c.
2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c., ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale” (Cass.
art. 2113 c.c
2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c., ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale” (Cass.
art. 91 c.p
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 91 c.p.c., perché la Corte d’appello, in ragione dei motivi sopra esposti, avrebbe dovuto porre a carico delle controparti le spese dell’intero giudizio.
art. 38 Cost
art. 2115 c.c
- costituendo contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, è soggetta all'applicazione dell'art. 2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6221 del 2009
Ciò premesso, la sentenza impugnata non ha neppure considerato che per la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 6221 del 2009; Cass.
Cass. n. 2483 del 1971
6221 del 2009; Cass. n. 2483 del 1971) gli atti di disposizione, ai quali si applica la disciplina dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5211-2018 proposto da: CALAFIORE AURELIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CHIARA BENNARDO, MARCO BENNARDO; -ricorrente - contro RESAIS - RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' INDUSTRIALI SICILIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CROCE; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Oggetto R.G.N.5211/2018 Cron.

Rep. Ud.29/02/2024 CC elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 287/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/08/2017 R.G.N. 128/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 5211/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 3.8.2017 n. 287 , la Corte d’appello di Caltanissetta respingeva il gravame proposto da Calafiore Aurelio avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di R.E.S.A.I.S. – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane spa -e nei confronti dell’Inps, volta ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Regione Siciliana, ora Resais spa, per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, venisse determinata sulla base dell’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata allo stesso ricorrente, con condanna della Resais a versare all’Inps i contributi dovuti nella misura come sopra determinata e la condanna dell’Inps a regolarizzare la posizione assicurativa e contributiva e a procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

Il tribunale, aveva rigettato la domanda, perché era maturata la prescrizione del diritto alla regolarizzazione contributiva. La Corte d’appello, da parte sua, pur rilevando l’esistenza di un atto interruttivo della prescrizione (il cui termine, quindi, non era decorso), rigettava il gravame nel merito, in quanto la contribuzione richiesta aveva natura volontaria e si era in presenza di una conciliazione intervenuta tra le parti innanzi all’ufficio provinciale del lavoro di Enna, nel quale il Calafiore, in sede di contenzioso in materia di indennità di prepensionamento aveva rinunciato anche a ogni pretesa creditoria avente titolo nelle disposizioni della legislazione regionale in materia di trattamenti assistenziali, diritti di cui poteva disporre in quanto non attenevano a forme di previdenza obbligatoria, di cui all’art.2115 terzo comma c.c. Avverso la sentenza della Corte d’appello , Calafiore Aurelio ricorre per cassazione, sulla base di quattro motiv i , illustrati da memoria, mentre Resais spa e l’Inps resistono con distinti controricorsi.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della legge regionale siciliana n. 42 del 1975 e ss.mm.ii. (l.r. n. 100 del 1979, l.r. n. 27 del 1984, l.r. n. 21 del 1993, l.r. n. 8 del 1995, l.r. n. 5 del 1999), delle leggi statali n. 214/82, n. 105/91, dell’art. 1 comma 268 della legge n. 47/83, del DPR n. 1432/71, degli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale avrebbe qualificato come “volontaria” la contribuzione per cui è causa, e dunque “disponibile”, in via transattiva, da parte del lavoratore.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare,degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale non avrebbe ritenuto affette da nullità, ai sensi delle norme di cui in rubrica, le transazioni stipulate tra lavoratore e datore di lavoro, aventi ad oggetto crediti contributivi e ciò attesa la natura pubblica e dunque indisponibile dei contributi previdenziali in questione. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2113 c.c., perché avrebbe errato la Corte d’appello – nell’interpretazione degli accordi transattivi dell’11.10.04 e del 10.10.2006 siglati dalle parti rispettivamente davanti agli UPLMO di Caltanissetta e di Palermo –a ritenere la contribuzion e per cui è causa “coperta” da effettiva e valida rinuncia da parte del ricorrente.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 91 c.p.c., perché la Corte d’appello, in ragione dei motivi sopra esposti, avrebbe dovuto porre a carico delle controparti le spese dell’intero giudizio. I primi tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sonofondati, con assorbimento del quarto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ La contribuzione relativa all'indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano per l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della l.r.

Sicilia n. 42 del 1975, posta dall'art. 4 della medesima legge a carico della Regione - alla quale è subentrata la società Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane (R.E.S.A.I.S.) p.a. - costituendo contribuzione obbligatoria di fonte legale, con finalità assistenziale, è soggetta all'applicazione dell'art. 2115, comma 3, c.c., per cui va escluso che possa essere oggetto di valide transazioni ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c., ammissibili solo per contribuzioni il cui versamento ha origine negoziale” (Cass. nn. 3184/19, 2939/19 e nn. 18365-18371/20).

Nella fattispecie in esame, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass.n. 2939/19, cit.), si realizza nella sostanza, anche se attraverso il rinvio operativo allo schema della prosecuzione volontaria propria del sistema generale, una ipotesi del tutto peculiare di assunzione pubblica dell'onere contributivo previdenziale scaturente dalla scelta di dismettere l'attività mineraria da parte della regione siciliana e ciò in ragione:

a) dell'art. 14 del testo dello Statuto Siciliano che riconosce una competenza legislativa esclusiva della Regione entro i limiti territoriali della Sicilia in un serie di materie, tra cui lo stato giuridico ed economico del personale regionale, che in ogni caso non può essere "inferiore a quello previsto per i dipendenti dello Stato", nel rispetto delle leggi costituzionali e delle riforme agrarie ed industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano;

b) dell'art. 17 dello stesso Statuto, entro il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, e per soddisfare condizioni particolari ed interessi propri della Regione, fruisce di una competenza legislativa concorrente, fra l'altro, in materia di "legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale", con l'ulteriore limite del rispetto dei "minimi stabiliti da leggi dello Stato". Pertanto, la natura di obbligazione di diritto pubblico di carattere previdenziale totalmente generata dalla legge rende il diritto del lavoratore interno al complesso dei diritti previdenziali riconosciuti al medesimo e tutelati dall'art. 38 Cost., per loro natura distinti da quelli retributivi, direttamente o indirettamente, correlati al rapporto di lavoro, e ciò comporta, inevitabilmente, che non possa farsi rientrare la medesima obbligazione, in sè considerata, nell'ambito del patrimonio personale dell'ex lavoratore che dunque non può certo disporne con atti transattivi di alcun genere.

Ciò premesso, la sentenza impugnata non ha neppure considerato che per la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 6221 del 2009; Cass. n. 2483 del 1971) gli atti di disposizione, ai quali si applica la disciplina dell'art. 2113 c.c., debbono attenere alle mere conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento dei contributi e non già all'obbligo in sè considerato gravante sul soggetto obbligato a corrispondere i contributi all'INPS, perchè quest'obbligo non può mai venir meno per effetto di pattuizioni intercorse tra il soggetto obbligato al versamento della contribuzione ed il lavoratore, essendo queste espressamente travolte dalla nullità ex art. 2115 c.c., co.3, ed inoperanti nei confronti dell'ente previdenziale.

Stante quanto sopra,la sentenza impugnata, contravvenendo ai principi sin qui esposti, va dunque cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che esaminerà la domanda proposta da Calafiore Aurelio, alla luce delle superiori considerazioni, secondo le quali l'atto transattivo stipulato presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Enna l'11.10.2004 ed il 10.10.2006, tra lo stesso lavoratore e Resais s.p.a., non ha comportato l'estinzione del diritto ad ottenere che la base di calcolo dei contributi dovuti dalla Regione Siciliana, ora Resais s.p.a., per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti venga determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata allo stesso ricorrente.Allo stesso giudice del rinvio è pure demandato di regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso e assorbe il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co